- In caso di avaria delle barriere di un passaggio a livello, la protezione deve essere garantita con cavalletti rifrangenti (almeno uno per parte), bandiere rosse e lanterne rosse di notte, mentre l'esercente ferroviario regola la circolazione dei treni.
- Nei passaggi a livello privi di barriere, la segnaletica obbligatoria varia in funzione della visibilità verso la ferrovia: croce di S. Andrea semplice, abbinata al segnale «fermarsi e dare precedenza», o con dispositivo luminoso e acustico se la visibilità è insufficiente.
- La croce di S. Andrea è semplice per ferrovia a un binario e doppia per ferrovia a due o più binari; va collocata a destra, nella immediata prossimità del binario.
- I dispositivi di segnalazione luminosa possono essere ripetuti a sinistra, in isola centrale o sopra la carreggiata per garantire la visibilità a tutti i conducenti.
- Le barriere e le semibarriere devono avere strisce rifrangenti bianche e rosse; le semibarriere devono portare almeno due luci rosse, una all'estremità libera.
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 DPR 495/1992 — Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.
2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.
3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali: a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio; b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario; c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.
4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.
6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.
7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.
8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 Cod. Amb. — classificazione
- Art. 184 D.Lgs. 209/2005 — Misure cautelari ed interdittive
- Art. 184 D.Lgs. 42/2004 — Norme abrogate e interpretative
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 184 C.d.S.: Circolazione degli animali, degli armenti e del
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: i passaggi a livello tra normativa stradale e ferroviaria
L'articolo 184 del DPR 495/1992 disciplina le disposizioni generali sulla segnalazione dei passaggi a livello, ovvero quei punti della rete stradale dove la sede stradale e la sede ferroviaria si intersecano sullo stesso piano. Si tratta di uno degli snodi più critici per la sicurezza della circolazione, perché il conflitto tra traffico su gomma e traffico ferroviario è potenzialmente letale: i tempi di frenata di un treno non sono paragonabili a quelli di un'automobile, e la precedenza assoluta del treno non ammette compromessi.
La norma si colloca nella parte del regolamento dedicata alla segnaletica complementare e speciale, e si raccorda con le disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in particolare con l'art. 46, che disciplina le norme sui passaggi a livello, e con le norme comportamentali degli artt. 147 e 148 del Codice che impongono ai conducenti precisi obblighi in prossimità di attraversamenti ferroviari. L'art. 184 del regolamento traduce questi obblighi in prescrizioni tecniche concrete: quale segnaletica installare, con quali caratteristiche, in quali circostanze.
Il passaggio a livello è un punto di incontro tra due sistemi normativi distinti — quello stradale e quello ferroviario — con responsabilità suddivise: l'ente proprietario della strada cura la segnaletica stradale, mentre l'esercente ferroviario (RFI per la rete nazionale) è responsabile dei meccanismi di chiusura, dei segnali ferroviari e della gestione della circolazione dei treni.
Avaria delle barriere: le misure sostitutive di protezione
Il comma 1 affronta uno scenario critico: il malfunzionamento dei meccanismi di chiusura delle barriere o semibarriere. In questo caso, il passaggio a livello non può semplicemente rimanere incustodito: la norma impone misure sostitutive precise e graduate.
La protezione fisica è affidata ai cavalletti, almeno uno per lato, con superfici rifrangenti bianche e rosse, che devono essere collocati ai lati della sede stradale per impedire fisicamente l'avvicinamento al binario. Si tratta di una barriera fisica di emergenza che segnala visivamente e ostacola materialmente il transito.
La protezione visiva è affidata alla bandiera rossa rifrangente di giorno e alla lanterna a luce rossa di notte e nelle situazioni di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia. Queste misure richiedono la presenza fisica di un operatore, che assume la funzione di «presidio umano» al passaggio a livello finché l'avaria non è riparata. Nel lasso di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria e la posa in opera delle protezioni, l'esercente ferroviario deve disciplinare la circolazione dei treni in relazione alla sicurezza del passaggio a livello, eventualmente rallentando o fermando i convogli.
Caratteristiche tecniche delle barriere e semibarriere
Il comma 2 stabilisce i requisiti tecnici permanenti di barriere e semibarriere:
La differenza tra barriera e semibarriera è strutturale: la barriera copre l'intera carreggiata, la semibarriera ne copre solo metà (quella lato guidatore). L'obbligo della luce rossa all'estremità libera della semibarriera è particolarmente importante: è il punto più «mobile» e meno visibile nelle ore notturne, ed è quello verso cui tende l'inerzia di un conducente che voglia passare «a pelo» abbassandosi.
Passaggi a livello senza barriere: segnaletica in funzione della visibilità
Il comma 3 disciplina i passaggi a livello «aperti», privi di barriere o semibarriere, che sono tipicamente presenti sulle linee secondarie a bassa frequenza. In questi casi, la segnaletica di avvertimento è l'unico strumento di protezione, e il regolamento la modula in tre livelli di intensità crescente in funzione della visibilità verso la ferrovia:
Il comma 4 prescrive che la croce di S. Andrea vada collocata a destra, nella immediata prossimità del binario: non alcuni metri prima, bensì proprio accanto ai binari, così da segnare visivamente la soglia del pericolo. La forma è semplice per ferrovia a un binario, doppia per ferrovia a due o più binari — dettaglio non banale, perché su una linea a doppio binario un treno può provenire da entrambe le direzioni, anche se il primo binario è libero.
Garanzia di visibilità e ripetizione dei dispositivi
I commi 6 e 7 completano il quadro con due prescrizioni di sicurezza passiva. Il comma 6 impone che, ai lati dei passaggi a livello senza barriere non dotati di dispositivi luminosi, sia assicurata una sufficiente visibilità della sede ferroviaria, tenendo conto della velocità del treno più veloce in transito. Questo significa che eventuali ostacoli alla visibilità (vegetazione, edifici, altri segnali) devono essere rimossi o comunque non devono ridurre il campo visivo al di sotto di quanto necessario per percepire tempestivamente il treno.
Il comma 7 consente, per ampliare la visibilità dei dispositivi di segnalazione luminosa, di ripeterli: sul lato sinistro, su una isola al centro della carreggiata, sopra la carreggiata, o anche renderli visibili dalla parte posteriore. Queste soluzioni sono particolarmente utili sulle strade a più corsie, dove i conducenti delle corsie interne potrebbero non vedere il dispositivo installato solo sul lato destro.
Responsabilità e profili sanzionatori
Il rispetto di queste norme ricade principalmente sull'esercente ferroviario, che è responsabile della corretta installazione e manutenzione della segnaletica ai passaggi a livello, nonché della gestione delle situazioni di avaria. L'ente proprietario della strada collabora per quanto riguarda la segnaletica orizzontale stradale e la manutenzione della sede stradale di avvicinamento. Per i conducenti, il passaggio su un passaggio a livello in presenza di barriere abbassate o segnali di stop configura una grave violazione del Codice della Strada (art. 147), con sanzioni e decurtazione di punti previste dal Codice stesso.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti