Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 176 DPR 495/1992 – Modalità di realizzazione delle isole di traffico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco; b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola; c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.

2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.

3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

In sintesi

  • Le isole di traffico possono essere realizzate in tre modi: a raso (strisce bianche, chiodi o emisfere), delimitate da elementi verticali (paletti, birilli, coni) o permanenti (calcestruzzo, cordolatura in pietra).
  • Le emisfere usate per le isole a raso devono avere diametro compreso tra 30 e 50 cm e colore bianco.
  • L'interno di un'isola di traffico è vietato alla circolazione di tutti i veicoli senza eccezioni.
  • I pedoni possono usare l'isola come rifugio per l'attraversamento della carreggiata, ma solo quando essa sia interessata da un passaggio pedonale.
  • Le isole permanenti che includono un attraversamento pedonale devono essere interrotte per tutta la larghezza del passaggio, per consentire l'attraversamento a raso.
  • Il sistema a raso è preferito nella fase di sperimentazione di una nuova isola di traffico.
Indice dei contenuti

Che cos'è un'isola di traffico e a cosa serve

L'articolo 176 del DPR 495/1992 disciplina le modalità costruttive delle isole di traffico, dispositivi stradali fondamentali per la sicurezza e la canalizzazione dei flussi veicolari. Un'isola di traffico è una porzione di carreggiata fisicamente o visivamente separata dal resto della sede stradale, destinata a organizzare e guidare la circolazione nei punti critici: intersezioni, rotatorie, accessi, strade a più corsie. Impedisce ai veicoli di occupare spazi non consentiti e riduce i conflitti tra correnti di traffico, abbassando il rischio di incidenti.

Le isole sono presenti in innumerevoli contesti della guida quotidiana: la «linguetta» bianca al centro di un incrocio che divide i flussi opposti, la striscia di separazione all'ingresso di una rotatoria, il marciapiede avanzato che divide le corsie di traffico. La varietà di materiali e soluzioni costruttive riflette la diversità delle situazioni in cui vengono impiegate.

Le tre tipologie costruttive

Il primo comma elenca tre modalità realizzative con caratteristiche e destinazioni d'uso diverse.

Le isole a raso sono le più semplici: si realizzano con strisce di colore bianco sulla superficie stradale, oppure con chiodi a larga testa o con emisfere in plastica o gomma. Le emisfere hanno specifiche dimensioni tecniche: diametro variabile tra 30 e 50 cm, profilo schiacciato (per non creare un ostacolo pericoloso in caso di urto involontario), colore bianco per garantire visibilità nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Le isole a raso sono fisicamente attraversabili da un veicolo - il conducente che supera la striscia o investe un'emisfera non incontra un ostacolo fisico invalicabile - ma la loro violazione costituisce una condotta illecita ai sensi del Codice della Strada.

Le isole delimitate da elementi verticali - paletti, paline, birilli, coni - offrono un grado superiore di separazione visiva e fisica. La norma richiede che la distanza tra gli elementi sia tale da «definire perfettamente i margini dell'isola»: non esistono misure rigide, ma il principio guida è la chiarezza percettiva. Un conducente che si avvicina all'isola deve comprendere immediatamente dove essa inizia e finisce.

Le isole permanenti sono le più robuste: vengono costruite con getto di calcestruzzo cementizio oppure con cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio, con interno sistemato eventualmente a prato. I cigli possono essere del tipo «a barriera» (verticali, che impediscono il sormontamento) o del tipo «sormontabile» (sagomati in modo che un veicolo possa scavalcarli a bassa velocità senza danni gravi, tipici delle rotatorie). La scelta tra i due tipi dipende dal contesto: un ciglio a barriera garantisce maggiore contenimento ma è più pericoloso in caso di urto; un ciglio sormontabile è più indulgente per le manovre in spazi stretti.

Il divieto di circolazione all'interno delle isole

Il secondo comma stabilisce la regola generale in modo netto: la zona delimitata dal perimetro dell'isola «è vietata alla circolazione di tutti i veicoli». Non ci sono eccezioni per categoria di veicoli, dimensioni o urgenza: nessun mezzo può invadere l'area interna dell'isola durante la circolazione ordinaria. La violazione di questo divieto configura un'infrazione sanzionabile ai sensi del Codice della Strada.

La norma introduce però un'eccezione per i pedoni: l'area interna dell'isola «può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata», ma solo quando l'isola sia attraversata da un passaggio pedonale. In questo caso l'isola diventa una zona di sosta temporanea sicura dove il pedone che ha attraversato una prima semicarreggiata può attendere che la seconda sia libera prima di completare l'attraversamento. È un elemento fondamentale della sicurezza pedonale negli attraversamenti di strade a più corsie o con traffico intenso.

Il requisito della continuità per gli attraversamenti pedonali

Il primo comma precisa che un'isola permanente attraversata da un passaggio pedonale «deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale». Questo significa che la cordolatura o il calcestruzzo dell'isola non possono creare un gradino o un ostacolo che impedisca o rallenti il transito pedonale: l'isola deve avere un'apertura al livello della carreggiata, raccordata con le zebre dell'attraversamento, che consenta il passaggio anche a persone con difficoltà motorie, carrozzine e biciclette.

Questa prescrizione si raccorda con le norme sull'accessibilità e si integra con le disposizioni dell'articolo 381 del Regolamento in materia di strutture per la mobilità delle persone invalide.

La sperimentazione e le isole provvisorie

Il terzo comma introduce una raccomandazione operativa importante: nelle fasi di sperimentazione di una nuova isola di traffico, si dovrebbe preferire il sistema a raso. La logica è pragmatica: un'isola a raso è più facile e meno costosa da modificare o eliminare se la sperimentazione dimostra che la sua posizione o la sua forma non sono ottimali. Realizzare subito un'isola permanente in calcestruzzo e poi doverla demolire per riposizionarla sarebbe costoso e disagevole per la circolazione. Il sistema a raso consente di «provare» la soluzione e raccogliere dati sul comportamento del traffico prima di procedere alla realizzazione definitiva.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È vietato ai veicoli passare sopra un'isola di traffico a raso?

Sì. L'articolo 176, secondo comma, stabilisce che la zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, indipendentemente dal materiale con cui è realizzata. Il fatto che un'isola a raso sia fisicamente attraversabile non la rende legalmente superabile.

I pedoni possono sostare su un'isola di traffico?

Sì, ma solo quando l'isola sia attraversata da un passaggio pedonale. In quel caso l'isola funge da zona di rifugio intermedia per chi attraversa una strada a più corsie. Non è invece consentito sostare su isole prive di passaggio pedonale.

Cosa sono le emisfere stradali e quali devono essere le loro caratteristiche?

Sono elementi in plastica o gomma a profilo schiacciato usati per delimitare isole di traffico a raso. Il Regolamento prescrive un diametro tra 30 e 50 cm e il colore bianco. Il profilo schiacciato riduce il rischio di danni gravi in caso di urto involontario.

Perché si raccomanda di usare il sistema a raso durante la sperimentazione di una nuova isola?

Perché il sistema a raso è facilmente modificabile o rimovibile. Se la sperimentazione dimostra che la posizione o la forma dell'isola non è ottimale, è molto meno costoso e disagevole modificare strisce e birilli rispetto a demolire e ricostruire una struttura permanente in calcestruzzo.

Un'isola permanente con attraversamento pedonale deve avere un'apertura nella cordolatura?

Sì. Il Regolamento impone che l'isola sia interrotta per tutta la larghezza del passaggio pedonale, a livello della carreggiata, per consentire il transito a raso anche a persone con difficoltà motorie, carrozzine e biciclette. Un gradino o un ostacolo fisico in quel punto sarebbe non conforme.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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