Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali vietati
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio della tipicità della segnaletica orizzontale
Il sistema della segnaletica stradale si fonda sul principio di tipicità e uniformità: i segni che appaiono sulla carreggiata devono corrispondere esattamente ai modelli previsti dalla normativa, perché solo in questo modo l'utente della strada può associarvi un significato certo e univoco. L'art. 155 del DPR 495/1992 esprime questo principio in forma negativa, vietando ogni segno non rimovibile che non sia previsto dalle norme regolamentari sulla segnaletica orizzontale.
La norma si inserisce in un quadro più ampio: l'art. 40 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) definisce la segnaletica orizzontale come quella «tracciata sulla pavimentazione stradale o su altri elementi della strada, come i marciapiedi, le pietre di delimitazione e simili» e rinvia al Regolamento per la disciplina di dettaglio. L'art. 155 del Regolamento rappresenta quindi la «norma di chiusura» del sistema: tutto ciò che non è espressamente ammesso è vietato.
Cosa si intende per «segno non rimovibile»
La norma si applica specificamente ai segni non rimovibili, cioè quelli realizzati con vernici, resine o materiali che aderiscono permanentemente alla pavimentazione stradale. Sono esclusi dal divieto i segni rimovibili (nastri, bande temporanee, segnaletica temporanea di cantiere con supporti fisici), che sono disciplinati da altre disposizioni del Regolamento.
Rientrano nel divieto: loghi aziendali dipinti sulla carreggiata, numeri o simboli di gara impressi sull'asfalto, decorazioni urbane non codificate, murales che invadono la carreggiata. In tutti questi casi, anche se il segno è esteticamente gradevole o funzionale a scopi diversi dalla circolazione, la sua presenza sulla carreggiata è vietata perché potrebbe confondere i conducenti o ridurre la leggibilità della segnaletica ufficiale.
Il caso specifico delle competizioni sportive
La norma menziona esplicitamente le «indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive» tra i segni vietati. Questo richiamo non è casuale: le gare ciclistiche, le maratone, i rally e altre competizioni sportive stradali fanno frequentemente uso di indicazioni dipinte sull'asfalto - numeri di tappa, frecce direzionali, nomi degli sponsor, incoraggiamenti ai concorrenti - che possono sopravvivere alla manifestazione per settimane o mesi.
Il divieto vale anche quando la manifestazione è autorizzata: l'autorizzazione a svolgere la gara non implica il diritto di lasciare segni permanenti sulla carreggiata. Gli organizzatori che intendono utilizzare segnalazioni a terra devono usare esclusivamente prodotti rimovibili (vernici lavabili, gesso, nastri) oppure richiedere specifica autorizzazione per la modifica temporanea della segnaletica orizzontale ai sensi delle norme vigenti.
In caso di inosservanza, gli organizzatori - o i soggetti che hanno eseguito materialmente le scritte - sono responsabili sia delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sia dei costi di ripristino della carreggiata a carico dell'ente stradale, che può rivalersi nei loro confronti.
Ragioni di sicurezza a fondamento del divieto
Il divieto si giustifica con almeno tre ordini di ragioni di sicurezza. In primo luogo, i segni non codificati possono generare confusione interpretativa: un conducente che vede una freccia non standard sulla carreggiata può non capire se si tratta di un obbligo di direzione o di un'indicazione di gara. In secondo luogo, certi materiali usati per le scritte possono ridurre l'aderenza del manto stradale, con rischi particolari per i motociclisti e i ciclisti in condizioni di pioggia. In terzo luogo, segni non codificati possono mascherare o rendere meno leggibile la segnaletica orizzontale ufficiale (strisce di stop, zebre pedonali, corsie riservate) che si trova nelle immediate vicinanze.
Segni ammessi: il sistema positivo di riferimento
Per comprendere appieno il divieto è utile richiamare brevemente i segni orizzontali ammessi dal Regolamento. Rientrano in questa categoria: le strisce longitudinali continue e discontinue che separano le corsie di marcia; le strisce di arresto alle intersezioni; le strisce pedonali (zebre) e ciclabili; le frecce direzionali; le isole veicolari; le scritte codificate come «STOP», «BUS», «TAXI», «SLOW» nei contesti autorizzati; le bande sonore trasversali; i dossi artificiali segnalati. Tutto ciò che esula da questi tipi codificati - a prescindere dalla finalità - cade nel divieto dell'art. 155.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Posso dipingere una scritta sull'asfalto per indicare un evento?
No, se la scritta è realizzata con vernice non rimovibile su una carreggiata soggetta a pubblico transito. L'art. 155 del Regolamento vieta qualsiasi segno non previsto dalla normativa sulla segnaletica orizzontale, incluse le indicazioni di gare o eventi sportivi. È ammesso solo l'uso di prodotti temporanei e rimovibili, e comunque previo consenso dell'ente proprietario della strada.
Le scritte dei tifosi durante le gare ciclistiche sono illegali?
Le scritte realizzate con vernice permanente su carreggiate pubbliche sono vietate dall'art. 155 del Regolamento. Gli organizzatori di gare ciclistiche sono tenuti a far rispettare questo divieto e, in caso di violazione, possono essere chiamati a rispondere dei costi di ripristino. L'uso di gesso o vernici lavabili di brevissima durata è tolerato in alcuni contesti ma richiede comunque l'autorizzazione dell'ente proprietario.
Qual è la sanzione per chi viola il divieto di segnali orizzontali non autorizzati?
Le sanzioni amministrative applicabili sono quelle previste dal Codice della Strada (artt. 21 e 23) per l'esecuzione di opere o iscrizioni su strade pubbliche senza autorizzazione. A queste si aggiungono i costi di ripristino della carreggiata, che l'ente stradale può addebitare al responsabile della violazione.
Sono vietati anche i segni temporanei di cantiere?
No. L'art. 155 si riferisce ai segni non rimovibili. La segnaletica temporanea di cantiere - comprese le strisce di colore diverso da quello ordinario usate per deviare la circolazione durante i lavori - è disciplinata da norme specifiche del Regolamento e può essere legittimamente utilizzata previo rispetto delle procedure previste.
Un'iscrizione pedonale come una zebra realizzata da un privato è vietata?
Sì. Anche le zebre pedonali e i segnali orizzontali apparentemente utili non possono essere installati da privati: devono essere realizzati dall'ente proprietario della strada secondo gli standard tecnici previsti dal Regolamento. Una zebra non conforme agli standard può essere più pericolosa di nessuna zebra, perché il pedone potrebbe fare affidamento su una protezione che non è giuridicamente riconosciuta.