Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 DPR 495/1992 – Segnali turistici e di territorio

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.

7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona…; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297).

8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).

11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

In sintesi

  • I segnali turistici e di territorio comprendono cinque tipologie: indicazioni turistiche, industriali/artigianali/commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di pubblico interesse.
  • Possono essere posti in posizione autonoma oppure integrati nei segnali di indicazione già previsti dal regolamento (artt. 127, 128, 130, 131), purché non interferiscano con la visibilità degli altri segnali.
  • I segnali di indicazione turistica e territoriale hanno fondo marrone con iscrizioni bianche; quelli alberghieri hanno fondo bianco.
  • L'installazione di questi segnali è a carico del soggetto interessato, che deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada se diverso da quest'ultimo.
  • I segnali di avvio a singola azienda sono consentiti solo sulle strade extraurbane se l'impresa genera un consistente traffico veicolare; nelle zone con attività concentrate si usano segnali collettivi di zona.
Indice dei contenuti

Inquadramento: la segnaletica turistica e territoriale nel sistema del DPR 495/1992

L'articolo 134 del DPR 495/1992 disciplina una categoria speciale di segnaletica verticale di indicazione: quella destinata a guidare gli utenti della strada verso mete turistiche, strutture ricettive, zone produttive, luoghi di interesse pubblico e confini territoriali. Si tratta di una segnaletica che non ha funzione di sicurezza in senso stretto (non segnala pericoli né impone prescrizioni), ma svolge un ruolo informativo e promozionale di grande rilevanza pratica per i conducenti che non conoscono il territorio.

La norma si raccorda con l'art. 78 del regolamento, che fornisce il catalogo generale dei simboli utilizzabili, e con gli artt. 127, 128, 130 e 131, che disciplinano i segnali di indicazione ordinari (direzione, localizzazione, conferma) nei quali i contenuti turistici e territoriali possono essere inseriti come elemento integrativo. Il coordinamento tra queste disposizioni è fondamentale: la segnaletica turistica non costituisce un sistema autonomo e parallelo, bensì si innesta nell'architettura segnaletica generale senza comprometterne la leggibilità.

Le cinque tipologie di indicazioni turistiche e territoriali

Il comma 1 elenca le categorie di indicazioni ammesse:

  • Turistiche: segnalano monumenti, siti naturalistici, parchi, musei, percorsi enogastronomici e simili;
  • Industriali, artigianali, commerciali: indirizzano verso zone produttive o commerciali concentrate;
  • Alberghiere: guidano verso strutture ricettive (hotel, alberghi) in forma di sistema unitario;
  • Territoriali: segnano l'ingresso in un comune, in una provincia, in una regione o in una località di particolare interesse all'interno del territorio comunale;
  • Luoghi di pubblico interesse: ospedali, stadi, aeroporti, stazioni ferroviarie, uffici pubblici.

I simboli grafici corrispondenti sono raccolti nelle figure da II.100 a II.231 del regolamento, che costituiscono un catalogo iconografico standardizzato a livello nazionale.

Posizionamento e limiti di distanza

Il comma 2 enuncia due regole operative essenziali. La prima riguarda il non interferire con la segnaletica di sicurezza: i segnali turistici e territoriali non devono ostacolare la visibilità e la comprensione dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ordinaria. La gerarchia è chiara: la sicurezza stradale precede l'informazione turistica.

La seconda regola è quella della pertinenza stradale: i segnali possono essere installati solo sulle strade che conducono direttamente alla meta indicata e, salvo impossibilità, entro 10 km di distanza da essa. Questa limitazione ha una duplice finalità: evitare che la segnaletica turistica occupi strade prive di collegamento diretto con la destinazione (generando confusione) e contenere la proliferazione di segnali su percorsi molto lontani dalla meta.

Finanziamento e autorizzazione all'installazione

Il comma 3 stabilisce con chiarezza che il costo di fornitura, installazione e manutenzione ricade sul soggetto interessato all'installazione - tipicamente il comune che vuole segnalare un attrattore turistico del proprio territorio, o l'associazione di categoria che promuove una zona artigianale, o il consorzio alberghiero che gestisce un sistema di segnaletica ricettiva. Quando tale soggetto è diverso dall'ente proprietario della strada, è necessaria la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che stabilirà anche i criteri tecnici per la posa in opera.

Questo meccanismo autorizzatorio è importante perché, pur coinvolgendo fondi privati, l'installazione riguarda infrastrutture pubbliche (la sede stradale e il suo spazio aereo). L'ente proprietario ha quindi l'ultima parola sulle caratteristiche tecniche e sul posizionamento, anche a tutela della sicurezza della circolazione.

Segnali turistici e territoriali: caratteristiche cromatiche

Il comma 4 fissa la caratteristica più immediatamente riconoscibile di questa categoria: il fondo marrone con cornici e iscrizioni bianche. Il colore marrone è la convenzione internazionale per la segnaletica turistica e culturale (adottata in tutta Europa), e consente di distinguere immediatamente questi segnali da quelli di indicazione ordinaria (sfondo verde per extraurbano, azzurro per autostrada, bianco per urbano). Per i territori comunali di particolare interesse, sono ammessi segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte, che possono essere utilizzati come cartelli di benvenuto all'ingresso della località.

Indicazioni per zone industriali, artigianali e commerciali

I commi 5, 6 e 7 affrontano la sottocategoria più delicata: la segnaletica per attività produttive e commerciali. La regola generale (comma 5) è che questi segnali possono essere installati solo quando la configurazione del territorio rende utile un sistema segnaletico di avvio a zone di attività concentrate, e purché non compromettano la sicurezza della circolazione. Il singolo segnale per una singola azienda è ammesso solo su strade extraurbane se quella azienda è origine o destinazione di un consistente traffico veicolare.

Il comma 6 introduce un divieto assoluto: nessuna indicazione di attività singola può essere inserita nei preavvisi di intersezione, nei segnali di preselezione, di direzione e di conferma - ovvero nei segnali che il conducente usa per orientarsi negli snodi stradali principali. La ragione è evidente: inserire la pubblicità di una singola impresa in questi segnali pregiudicherebbe la leggibilità delle informazioni di orientamento. È invece consentito, nelle intersezioni, un segnale di direzione per «zona industriale/artigianale/commerciale» (fig. II.296) con il relativo simbolo, che può essere combinato col gruppo segnaletico unitario dell'intersezione.

Il comma 7 estende questa logica ai centri abitati: dove le zone produttive sono ben localizzate, si devono usare segnali collettivi di zona (fig. II.297), mentre i segnali delle singole attività sono relegati alle intersezioni locali a valle del percorso principale.

La segnaletica alberghiera: un sistema autonomo e coordinato

I commi 9, 10 e 11 dedicano attenzione specifica alla segnaletica alberghiera, che deve essere concepita come un sistema unitario e autonomo, separato dalla segnaletica ordinaria, quando l'ente proprietario la reputa utile per guidare gli utenti alle strutture ricettive. Il sistema comprende tre livelli: un segnale di preavviso dell'ufficio di informazioni (fig. II.298), un segnale informativo generale sul numero e categoria degli alberghi (fig. II.299), e una serie di segnali di preavviso e direzione in sequenza (fig. II.300-301) per condurre il conducente fino alla struttura. Il fondo bianco con iscrizioni scure differenzia visivamente questo sistema da quello turistico (fondo marrone).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Di che colore sono i segnali turistici e territoriali?

Hanno fondo marrone con cornici, simboli e iscrizioni di colore bianco. Questa colorazione, convenzionale in tutta Europa, li distingue immediatamente dai segnali di indicazione ordinaria (verde, azzurro, bianco in base al tipo di strada).

Chi paga l'installazione dei segnali turistici?

Il costo di fornitura, installazione e manutenzione è a carico del soggetto interessato (comune, ente turistico, privato). Se questo soggetto è diverso dall'ente proprietario della strada, deve ottenere la preventiva autorizzazione di quest'ultimo.

Un'azienda privata può avere un segnale stradale con il proprio nome?

Solo su strade extraurbane e solo se genera un consistente traffico veicolare. È invece vietato inserire indicazioni di singole aziende nei preavvisi di intersezione e nei segnali di preselezione. La regola generale è che si usano segnali collettivi di "zona industriale/artigianale/commerciale".

A che distanza massima può essere installato un segnale turistico?

Salvo casi di impossibilità, non oltre 10 km di distanza dalla meta segnalata. Deve inoltre essere installato solo sulle strade che conducono direttamente al luogo indicato.

Come funziona la segnaletica alberghiera?

Deve costituire un sistema unitario e autonomo, composto da: un segnale di preavviso dell'ufficio informazioni, un segnale con il numero e la categoria degli alberghi, e una serie di segnali direzionali in sequenza fino alla struttura. Ha fondo bianco ed è subordinata all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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