Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 131 DPR 495/1992 – Segnali di località e di localizzazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo: a) segnali di località e fine località; b) localizzazione di punti di pubblico interesse.

2. I segnali di località si suddividono in: a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere; b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.

3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni: a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località; b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.

4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.

5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.

6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti: a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm; b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti; c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.

7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90 x 200 cm.

8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale, ecc..

10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).

In sintesi

  • I segnali di località si distinguono in obbligatori (inizio centro abitato, fondo bianco con lettere nere) e facoltativi (inizio/fine regione o provincia).
  • Il segnale di «Inizio centro abitato» ha valenza multipla: segnala anche il limite di velocità urbano e il divieto di segnalazioni acustiche, rendendo superflui i segnali specifici di prescrizione.
  • Il segnale di «Fine centro abitato» combina la placca sbarrata in rosso con un pannello di conferma delle distanze delle località successive.
  • I segnali di inizio e fine regione/provincia hanno fondo verde o blu in relazione alla categoria di strada.
  • È vietato aggiungere iscrizioni supplementari al nome della località; i segnali non conformi devono essere ripristinati dall'ente proprietario della strada.
  • I segnali di localizzazione di punti di pubblico interesse (pronto soccorso, stazione, polizia, ecc.) sono indicati con simbolo e freccia orizzontale verso l'ingresso.
Indice dei contenuti

I segnali di località nel sistema della segnaletica di indicazione

L'art. 131 del DPR 495/1992 disciplina i segnali di località e di localizzazione, una categoria specifica della segnaletica di indicazione che assolve la funzione di informare il conducente sui confini amministrativi e sulla presenza di servizi di pubblica utilità lungo il percorso. Si tratta di segnali che non prescrivono comportamenti (a differenza dei segnali di pericolo e di prescrizione), ma forniscono un'informazione geografica e di orientamento fondamentale per la circolazione.

Il regolamento distingue due grandi tipologie: i segnali che localizzano il territorio (inizio/fine centro abitato, inizio/fine regione, inizio/fine provincia) e i segnali di localizzazione di punti di interesse pubblico (pronto soccorso, stazioni, forze dell'ordine, ospedali, ecc.). Le prime hanno rilevanza giuridica diretta, perché determinano l'applicazione di norme di comportamento diverse; le seconde hanno funzione essenzialmente informativa.

Il segnale di «Inizio centro abitato»: un segnale a effetti multipli

La norma più rilevante dell'art. 131 è contenuta nel comma 4, che attribuisce al segnale di «Inizio centro abitato» (fig. II.273) un valore giuridico plurimo. Quando un conducente oltrepassa questo segnale, si producono automaticamente tre effetti:

1. Entra in vigore il limite di velocità urbano previsto dall'art. 142, comma 1, del Codice della Strada (50 km/h, salvo diversa indicazione).
2. Entra in vigore il divieto di segnalazioni acustiche disciplinato dall'art. 156, comma 3, del Codice.
3. Si è all'interno di un centro abitato, con le conseguenti regole specifiche in materia di sosta, precedenza, comportamento pedonale, ecc.

Ciò significa che l'ente stradale non è tenuto a installare i segnali separati di «Limite di velocità 50» e «Divieto di clacson» in prossimità dell'inizio di ogni centro abitato: il segnale di «Inizio centro abitato» li sostituisce entrambi. Eventuali prescrizioni aggiuntive valide per l'intero abitato (es. divieto di transito ai mezzi pesanti) possono essere rese note con il segnale specifico installato in abbinamento a quello di inizio centro abitato.

Caratteristiche grafiche e dimensionali dei segnali di centro abitato

Il segnale di «Inizio centro abitato» ha fondo bianco con cornice e lettere nere. Le dimensioni variano in funzione del tipo di installazione: per i segnali laterali, l'altezza è compresa tra 70 e 120 cm, con lunghezza variabile in rapporto al nome della località; per i segnali sopra la carreggiata, l'altezza è tra 90 e 160 cm, con lunghezza massima di 350 cm.

Il nome della località deve essere riportato per intero, senza abbreviazioni. Per località con nomi composti, l'iscrizione può essere distribuita su due righe. Se si tratta di una frazione comunale, il nome del comune può figurare tra parentesi in carattere ridotto sotto il nome della frazione. Il segnale deve essere installato lungo tutte le strade che conducono alla località.

Il segnale di «Fine centro abitato»: composizione e funzione

Il segnale di «Fine centro abitato» (fig. II.274) ha una struttura composita: la parte superiore riprende il segnale di località sbarrato obliquamente in rosso (barra dall'alto a destra verso il basso a sinistra), a indicare che si esce dalla località; la parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni bianche, riporta i nomi e le distanze in chilometri di due o tre località successive.

Le dimensioni suggerite sono 120 × 160 cm. La combinazione informativa di questo segnale (uscita dall'abitato + orientamento verso le destinazioni successive) lo rende uno strumento di navigazione immediata, particolarmente utile per chi non conosce il territorio.

I segnali di confine regionale e provinciale

I segnali di «Inizio e fine regione» (fig. II.275) e di «Inizio e fine provincia» (fig. II.276) hanno carattere facoltativo: la legge non impone la loro installazione, ma ne disciplina le caratteristiche qualora vengano apposti. Il fondo è verde o blu in relazione al tipo di strada (verde per le strade extraurbane principali, blu per le autostrade), con cornici e iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto nella parte superiore; quello della regione/provincia da cui si esce è nella parte inferiore, barrato con fascia obliqua rossa. Le dimensioni suggerite sono 90 × 200 cm.

Il divieto di iscrizioni aggiuntive e le conseguenze dell'inadempienza

Il comma 8 introduce un divieto netto: non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte su pannello aggiuntivo. Questo divieto tutela la chiarezza e la leggibilità della segnaletica: un segnale di centro abitato appesantito da pubblicità, slogan promozionali o informazioni turistiche non standardizzate perde la sua immediata identificabilità e può distrarre il conducente.

I segnali non conformi devono essere riportati a norma dall'ente che li ha installati. L'ente proprietario della strada può imporre il ripristino e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni dalla diffida notificata con raccomandata con ricevuta di ritorno, può provvedervi d'ufficio addebitando le spese. Se l'importo non viene versato entro venti giorni dalla nota spese, l'ente si rivolge al Prefetto, che emette ordinanza ingiuntiva di pagamento con forza di titolo esecutivo.

I segnali di localizzazione dei punti di interesse pubblico

I commi 9 e 10 disciplinano una categoria a sé: i segnali che localizzano luoghi o zone di pubblico interesse non diversamente individuabili (pronto soccorso, stazioni ferroviarie o degli autobus, posti di polizia o carabinieri, ospedali, municipio, polizia municipale, ecc.). Questi segnali vengono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato, e sono composti da un simbolo standardizzato (fissato dalle figure da II.100 a II.231 del regolamento) e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso della struttura. Il fondo è bianco, con cornice e freccia nere.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il segnale di 'Inizio centro abitato' comprende anche il limite di velocità a 50 km/h?

Sì. Il comma 4 dell'art. 131 stabilisce che il segnale di 'Inizio centro abitato' ha valore anche per segnalare il limite di velocità previsto per i centri abitati (art. 142, comma 1, del Codice) e il divieto di segnalazioni acustiche (art. 156, comma 3, del Codice). Non è quindi necessario installare i segnali separati di 'Limite 50' e 'Divieto di clacson'.

Si può mettere uno slogan o un'informazione turistica sotto il cartello del nome del paese?

No. L'art. 131, comma 8, vieta espressamente di aggiungere al nome della località altre iscrizioni, anche su pannello aggiuntivo separato. I segnali non conformi devono essere riportati a norma dall'ente che li ha installati; in caso di inadempienza, l'ente proprietario della strada può intervenire d'ufficio con addebito delle spese.

Come è fatto il segnale di 'Fine centro abitato'?

È un segnale composito: la parte superiore riprende il cartello di inizio locality con una barra obliqua rossa da destra in alto verso sinistra in basso, a indicare l'uscita dall'abitato; la parte inferiore ha fondo blu con iscrizioni bianche e riporta i nomi e le distanze in chilometri delle due o tre locality successive.

I segnali di inizio e fine regione o provincia sono obbligatori?

No, sono facoltativi. La norma ne disciplina le caratteristiche grafiche (fondo verde o blu, cornici e iscrizioni bianche, dimensioni suggerite 90×200 cm) qualora gli enti decidano di installarli, ma non ne impone la presenza.

I segnali di localizzazione di ospedali e pronto soccorso sono standardizzati?

Sì. I simboli da utilizzare sono fissati dalle figure da II.100 a II.231 del regolamento. I segnali devono essere posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato, con simbolo standardizzato e freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso, su fondo bianco con cornice e freccia nere.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.