Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 DPR 495/1992 – Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

In sintesi

  • Il segnale di ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO presegnala, sia fuori che dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da semaforo che interseca o riduce la carreggiata destinata ai veicoli.
  • Il segnale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE presegnala un passaggio pedonale segnato sulla carreggiata, obbligatorio nelle strade extraurbane e nelle strade urbane con limite di velocità superiore a quello ordinario stabilito dall'art. 142, comma 1, del Codice della Strada.
  • Il segnale di ATTRAVERSAMENTO CICLABILE presegnala un passaggio di velocipedi contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, con le stesse condizioni del segnale pedonale.
  • Nelle altre strade dei centri abitati i segnali pedonale e ciclabile possono essere usati facoltativamente quando le condizioni del traffico lo richiedono per motivi di sicurezza.
  • I tre segnali svolgono una funzione preventiva: avvisano i conducenti con anticipo sufficiente a ridurre la velocità prima del punto di attraversamento.
  • La norma si inserisce nel sistema di segnaletica di pericolo del Codice della Strada, che impone al conducente di moderare la velocità e aumentare la prudenza alla vista di questi segnali.
Indice dei contenuti

Funzione di presegnalazione e logica del sistema

L'articolo 88 del DPR 495/1992 disciplina tre segnali di pericolo appartenenti alla categoria dei segnali di avvertimento: il segnale di ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (figura II.12), il segnale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (figura II.13) e il segnale di ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (figura II.14). Questi segnali hanno in comune la funzione di presegnalazione: non indicano un divieto né un obbligo di comportamento specifico, ma avvertono il conducente con sufficiente anticipo che, procedendo lungo quella strada, incontrerà un punto di potenziale conflitto tra il proprio veicolo e un'altra categoria di utenti della strada.

La logica della presegnalazione è fondamentale nella gerarchia dei segnali stradali: il conducente informato in anticipo può modulare la velocità gradualmente, aumentare l'attenzione visiva e prepararsi all'eventuale arresto. Questo è particolarmente rilevante per i passaggi pedonali e ciclabili, dove la presenza del segnale verticale di avvertimento integra la segnaletica orizzontale sulla carreggiata (zebrature, simboli di bicicletta) e il sistema di sicurezza complessivo del punto di attraversamento.

Il segnale di attraversamento tranviario

Il comma 1 definisce le condizioni di impiego del segnale di ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO. Esso deve essere utilizzato per presegnalare una linea tranviaria che - non essendo regolata da semaforo - interseca la carreggiata, la interferisce o la riduce. Il segnale si applica sia fuori dai centri abitati sia all'interno degli stessi, senza distinzione.

La condizione essenziale è l'assenza di regolazione semaforica: quando il passaggio del tram è governato da un impianto semaforico, la presegnalazione con questo segnale non è necessaria, poiché il semaforo stesso fornisce l'indicazione dinamica di arresto o via libera. L'attraversamento tranviario non regolato è invece una zona di potenziale sorpresa per il conducente, che deve essere messo in allerta con congruo anticipo rispetto al punto di conflitto.

Dal punto di vista pratico, questo segnale è frequente nelle città con reti tramviarie storiche, dove i binari condividono la sede stradale con il traffico veicolare ordinario. La presenza del tram in carreggiata impone al conducente automobilistico di verificare la provenienza dei convogli sia a destra sia a sinistra, analogamente a quanto avviene nei passaggi a livello ferroviari.

Il segnale di attraversamento pedonale

Il comma 2 disciplina il segnale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, riservato alla presegnalazione di passaggi di pedoni contraddistinti dagli appositi segni sulla carreggiata (le cosiddette zebrature). L'uso di questo segnale è obbligatorio in due contesti: le strade extraurbane e le strade urbane con limite di velocità superiore a quello ordinario stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice della Strada.

Il rimando all'articolo 142, comma 1, del Codice è rilevante: quella disposizione stabilisce il limite massimo di velocità nelle strade urbane (50 km/h, come norma generale). Le «strade urbane con limite di velocità superiore» a quel limite ordinario sono quelle dove, per motivi di progettazione o di classificazione stradale, si ammette una velocità più elevata: tipicamente le strade urbane di scorrimento. In questi contesti, la maggiore velocità di avvicinamento rende la presegnalazione obbligatoria, perché il solo segnale orizzontale sulla carreggiata potrebbe non essere percepito in tempo utile.

Nelle strade extraurbane l'obbligatorietà è assoluta, in considerazione delle velocità di percorrenza tipicamente più elevate: un passaggio pedonale su una strada statale extraurbana senza presegnalazione verticale costituisce una condizione di pericolo grave, poiché il conducente potrebbe avvistare le zebrature troppo tardi per fermarsi in sicurezza.

Il segnale di attraversamento ciclabile

Il comma 3 regolamenta il segnale di ATTRAVERSAMENTO CICLABILE, con una struttura normativa speculare a quella del passaggio pedonale. L'uso è obbligatorio nelle strade extraurbane e nelle strade urbane con limite di velocità superiore a quello ordinario. Le condizioni di impiego riflettono le stesse ragioni pratiche: a velocità elevate, la presenza di velocipedi che attraversano la carreggiata costituisce un rischio che richiede una presegnalazione verticale adeguata.

Il passaggio ciclabile è contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata - tipicamente due strisce bianche discontinue che delimitano la zona di attraversamento, completate da simboli grafici della bicicletta - che insieme al segnale verticale formano un sistema integrato di comunicazione visiva per il conducente. La progressiva diffusione delle infrastrutture ciclabili nelle aree urbane ed extraurbane ha accresciuto l'importanza pratica di questa norma, poiché il numero dei passaggi ciclabili sulle strade italiane è costantemente aumentato negli ultimi decenni.

L'uso facoltativo nei centri abitati

Il comma 4 introduce un regime di facoltatività per i segnali di cui ai commi 2 e 3 nelle «altre strade dei centri abitati» - ossia quelle con limite di velocità pari o inferiore al limite ordinario di cui all'articolo 142, comma 1. In questi contesti, l'ente gestore può installare il segnale di attraversamento pedonale o ciclabile «solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza».

Questa facoltà discrezionale risponde a una logica di proporzionalità: nelle strade urbane a velocità ordinaria, le zebrature sulla carreggiata e la segnaletica orizzontale sono in linea generale sufficienti a garantire la percepibilità del passaggio pedonale o ciclabile. L'aggiunta del segnale verticale di avvertimento è però raccomandata quando esistono fattori locali di rischio: scarsa visibilità dell'attraversamento, alta densità pedonale, prossimità a scuole o luoghi di aggregazione, geometria stradale che penalizza la visibilità.

Coordinamento con il Codice della Strada e profili sanzionatori

I segnali disciplinati dall'articolo 88 sono segnali di pericolo appartenenti alla categoria normata dagli articoli 38 e seguenti del Codice della Strada. Il conducente che ignora i segnali di avvertimento - non modulando la velocità e non aumentando la prudenza alla loro vista - viola le norme di comportamento del Codice, in particolare quelle relative alla velocità (art. 141) e alla precedenza ai pedoni sugli attraversamenti (art. 191). Le sanzioni per tali violazioni sono stabilite dal Codice, non dal regolamento.

La responsabilità dell'ente gestore della strada rileva sotto un profilo distinto: l'omessa installazione del segnale di attraversamento pedonale in contesti dove l'articolo 88 la prescrive come obbligatoria può configurare una responsabilità extracontrattuale dell'ente medesimo in caso di incidente, qualora il mancato avvertimento abbia contribuito causalmente al sinistro. Il criterio della colpa omissiva dell'ente è stato oggetto di numerosi giudizi risarcitori in materia di insidia stradale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando è obbligatorio installare il segnale di attraversamento pedonale?

Il segnale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE è obbligatorio nelle strade extraurbane e nelle strade urbane con limite di velocità superiore a quello ordinario stabilito dall'art. 142, comma 1, del Codice della Strada. Nelle altre strade urbane è facoltativo, ma consigliato in presenza di condizioni di traffico che lo rendono necessario per la sicurezza.

Il segnale di attraversamento tranviario è necessario anche quando c'è il semaforo?

No. Il segnale di ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO è prescritto solo per le linee tranviarie non regolate da semaforo. Quando il passaggio del tram è governato da un impianto semaforico, non è necessario aggiungere il segnale verticale di avvertimento.

Qual è la differenza tra il segnale di attraversamento pedonale e le zebrature sull'asfalto?

Le zebrature sono segnaletica orizzontale sulla carreggiata che indica fisicamente il luogo dell'attraversamento. Il segnale verticale di avvertimento (fig. II.13) è invece una presegnalazione posta prima del passaggio per avvisare il conducente con sufficiente anticipo. I due sistemi si integrano e devono essere utilizzati insieme sulle strade dove il segnale verticale è obbligatorio.

Chi è responsabile dell'installazione dei segnali di attraversamento?

L'ente proprietario o gestore della strada è responsabile dell'installazione e della manutenzione della segnaletica. L'omessa installazione del segnale nei casi in cui è obbligatoria può comportare una responsabilità extracontrattuale dell'ente in caso di incidente causato dalla mancanza di avvertimento.

Il segnale di attraversamento ciclabile si usa solo in città?

No. Il segnale di ATTRAVERSAMENTO CICLABILE è obbligatorio nelle strade extraurbane (a prescindere dal traffico ciclabile) e nelle strade urbane con limite di velocità superiore a quello ordinario. Nelle altre strade urbane è facoltativo, ma consigliato quando la frequenza dei ciclisti lo rende opportuno per la sicurezza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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