Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 DPR 495/1992 – Norme generali sui segnali verticali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e

81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano… ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

In sintesi

  • I segnali verticali devono essere conformi per forma, dimensioni, colori e caratteristiche alle norme del regolamento e alle relative figure e tabelle allegate.
  • L'ente proprietario della strada redige un progetto segnaletico riferito ad un'area o a singoli itinerari, in coordinamento con gli enti confinanti per garantire coerenza e sicurezza.
  • I segnali a messaggio variabile devono riprodurre integralmente figure e scritte regolamentari; il cambio di messaggio deve avvenire rapidamente.
  • È vietato usare segnali non previsti dal regolamento, salvo autorizzazione ministeriale; è tollerato il permanere di segnali con lievi difformità già installati.
  • Sono vietati l'abbinamento e l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali, salvo la pubblicità di servizi essenziali espressamente autorizzata.
  • Il retro dei segnali deve recare in modo leggibile ente proprietario, produttore, anno di fabbricazione e, per i segnali di prescrizione, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: il regolamento attua l'art. 39 del Codice della Strada

L'art. 77 del DPR 495/1992 costituisce la norma generale di riferimento per tutti i segnali stradali verticali, in attuazione dell'art. 39 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il quale stabilisce che i segnali devono essere conformi ai tipi previsti dal regolamento di esecuzione. Il legislatore ha delegato al regolamento la definizione tecnica di forma, dimensioni, colori e caratteristiche, mentre il Codice si limita a classificare i segnali in pericolo, prescrizione e indicazione.

La norma abbraccia tutta la segnaletica verticale: dai classici cartelli di divieto, obbligo e pericolo fino ai moderni pannelli a messaggio variabile che governano le autostrade intelligenti. Tutto deve rispettare lo stesso standard regolamentare, che garantisce l'uniformità e la riconoscibilità immediata da parte dei conducenti.

Il progetto segnaletico: chi lo fa e come deve essere

Un aspetto spesso sottovalutato è che la segnaletica non nasce «per decisione estemporanea» di un ufficio tecnico, ma deve derivare da un progetto organico (comma 2). L'ente proprietario della strada - ANAS per le strade statali, la Provincia per le provinciali, il Comune per le comunali - è tenuto a redigere un progetto riferito a un'intera area o a singoli itinerari, eventualmente redatto in concerto con gli enti confinanti quando si tratta di assi di viabilità che attraversano più territori.

Il progetto deve tener conto (comma 3):

  • delle caratteristiche geometriche della strada (rettilinei, curve, intersezioni);
  • delle velocità di progetto o predominanti: su una superstrada a 110 km/h i segnali devono essere più grandi e anticipati rispetto a un centro urbano;
  • della tipologia prevalente di traffico: una zona a forte traffico di veicoli pesanti richiede cartelli diversi rispetto a un percorso cicloturistico;
  • di segnaletica specifica per ciclisti e pedoni, integrata o integrabile con quella per i veicoli a motore.

L'approccio progettuale è fondamentale: la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l'ente stradale risponde dei danni causati da una segnaletica carente, contraddittoria o non conforme al progetto approvato.

I segnali a messaggio variabile: tecnologia e vincoli normativi

Il comma 4 disciplina i pannelli a messaggio variabile (PMV), sempre più diffusi sulle grandi arterie. Questi dispositivi possono visualizzare informazioni diverse - limite di velocità dinamico, avviso di nebbia, indicazione di itinerario alternativo - controllati da centri di gestione del traffico anche a distanza.

La norma impone che i messaggi riproducano sempre figure e scritte regolamentari: un limite di velocità mostrato su un PMV ha la stessa forza precettiva di un cartello fisso, a condizione che la grafica sia conforme agli standard (stessa forma, stesso colore, stesso carattere tipografico). È vietato improvvisare icone «creative» non previste dal regolamento. Il passaggio da un messaggio al successivo deve avvenire in modo rapido per non distrarre o confondere i conducenti.

Il divieto di segnali non conformi e la tolleranza per le difformità lievi

Il comma 5 enuncia il principio di tassatività dei segnali: è vietato usare qualsiasi segnale non previsto dal regolamento, salvo i casi espressamente consentiti dagli articoli successivi o autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici nella formulazione originale). Non si possono inventare nuovi segnali «locali» senza autorizzazione ministeriale.

La norma introduce tuttavia una ragionevole tolleranza per i segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto agli standard: possono rimanere in opera purché soddisfino i requisiti di visibilità e chiarezza degli artt. 79 (commi 1-8) e 81. Quando devono essere sostituiti - per usura, danni o aggiornamento normativo - la sostituzione deve avvenire con segnali pienamente conformi.

Pubblicità e segnaletica: il confine netto

Il comma 6 stabilisce il divieto assoluto di abbinamento o interferenza di qualsiasi forma pubblicitaria con i segnali stradali. La ratio è chiara: la pubblicità distrae, e un cartello pubblicitario visivamente simile a un segnale di prescrizione può ingannare il conducente. L'unica eccezione ammessa riguarda la pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale (distributori di carburante, aree di sosta, officine) espressamente autorizzata dall'ente proprietario, nelle forme previste dal regolamento.

Il retro del segnale: tracciabilità e ordinanza di apposizione

Il comma 7 impone che sul retro del segnale - di colore neutro opaco - siano indicati in modo leggibile: l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, il marchio del produttore, l'anno di fabbricazione e il numero dell'autorizzazione ministeriale alla fabbricazione. Queste annotazioni non possono occupare più di 200 cm².

Per i segnali di prescrizione (divieti, obblighi) - con la sola eccezione di quelli usati nei cantieri stradali - devono essere riportati anche gli estremi dell'ordinanza di apposizione. Questo requisito è tutt'altro che formale: in caso di contestazione di un'infrazione, il conducente può verificare se il segnale sia stato legittimamente installato con regolare ordinanza dell'ente competente. Un segnale di prescrizione privo di ordinanza può essere contestato in sede di ricorso avverso la sanzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un segnale stradale installato senza ordinanza è valido?

Per i segnali di prescrizione (divieti, obblighi) il regolamento richiede che sul retro del segnale siano indicati gli estremi dell'ordinanza. L'assenza dell'ordinanza di apposizione può essere motivo di ricorso, poiché il segnale è privo della base giuridica che lo legittima. Tuttavia, l'omissione degli estremi sul retro fisico del cartello non equivale sempre all'assenza dell'ordinanza: se questa esiste, il segnale resta tendenzialmente valido.

Chi è responsabile se la segnaletica è carente o sbagliata e causa un incidente?

L'ente proprietario della strada (ANAS, Provincia, Comune) è responsabile per i danni causati da segnaletica mancante, contraddittoria o non conforme. La responsabilità può essere civile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per cose in custodia, quando l'ente non ha provveduto a mantenere la segnaletica in condizioni adeguate.

I segnali a messaggio variabile hanno la stessa forza di quelli fissi?

Sì, purché la grafica sia conforme agli standard regolamentari (stessa forma, dimensioni, colori e caratteri dei segnali fissi). Il conducente è tenuto a rispettare le indicazioni mostrate dal pannello a messaggio variabile esattamente come farebbe di fronte a un segnale tradizionale.

È possibile installare un segnale personalizzato non previsto dal regolamento?

Solo con autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In assenza di autorizzazione il segnale è illecito e l'ente che lo ha installato può essere diffidato a rimuoverlo. I conducenti non sono tenuti a rispettare segnali non conformi alle norme regolamentari.

Cosa si intende per 'lievi difformità' tollerabili nei segnali preesistenti?

Si tratta di piccole differenze rispetto ai modelli vigenti (ad esempio variazioni marginali di tonalità cromatica o dimensioni entro le tolleranze) che non compromettono la leggibilità e la comprensibilità del segnale. Difformità sostanziali - forma diversa, colore invertito, simbolo errato - non sono tollerate e richiedono sostituzione immediata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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