Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo

46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

In sintesi

  • Sulle strade di tipo A (autostrade) e tipo B (strade extraurbane principali), le aree di servizio devono offrire un insieme completo di servizi: distributori di carburante, officine meccaniche, locali di ristoro, servizi igienici, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, posti di pronto soccorso e di polizia stradale.
  • Gli impianti di distribuzione di carburante sono parte integrante dell'area di servizio; la loro installazione e il loro esercizio richiedono il parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada e il rispetto delle norme di settore vigenti.
  • Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, con le norme di cui all'art. 13 del Codice della Strada, gli standard tecnici e i criteri per le autorizzazioni, incluse le caratteristiche specifiche per tipo di carburante e tipologia stradale.
  • Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano, gli accessi agli impianti di distribuzione devono rispettare i requisiti previsti per i passi carrabili; le aree di sosta degli impianti non devono mai occupare la carreggiata stradale.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: cosa sono le strade di tipo A e B

L'art. 61 del DPR 495/1992 si inserisce nel quadro di attuazione dell'art. 13 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di fissare le norme sulle caratteristiche delle strade e dei relativi impianti. L'articolo in commento riguarda specificamente le aree di servizio collocate lungo le strade di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), come classificate dall'art. 2 del Codice della Strada.

Queste strade ospitano il traffico a più alta velocità e percorrenza: l'automobilista in viaggio su un'autostrada non può fermarsi in qualsiasi punto per rifornirsi o riposarsi. Le aree di servizio risolvono questa limitazione offrendo uno spazio sicuro e attrezzato dove soddisfare una serie di esigenze pratiche durante il viaggio.

L'elenco dei servizi minimi obbligatori

Il comma 1 elenca i servizi che un'area di servizio «completa» deve garantire. Si tratta di un elenco orientativo che comprende: distributori di carburante; officine meccaniche (e, eventualmente, di lavaggio); locali di ristoro; alloggio (eventuale); posti telefonici; presidio di pronto soccorso; presidio di polizia stradale; servizi igienici collettivi; contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La presenza dell'avverbio «eventualmente» per alcuni servizi (alloggio, lavaggio) indica che non tutti sono obbligatori in assoluto, ma che la dotazione minima richiesta include comunque i servizi più critici per la sicurezza degli utenti (pronto soccorso, carburante, servizi igienici). L'obiettivo è che l'utente della strada non sia mai costretto a uscire dall'autostrada o dalla strada principale per esigenze primarie del viaggio.

Gli impianti di distribuzione carburante: un regime autorizzatorio specifico

Il comma 2 disciplina gli impianti di distribuzione di carburante con una previsione tecnico-amministrativa precisa. Tali impianti sono considerati parte integrante dell'area di servizio, e la loro installazione ed esercizio non sono liberi: richiedono il parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade, l'ente proprietario è tipicamente ANAS o la società concessionaria; per le strade extraurbane principali statali, sempre ANAS.

Il parere deve verificare che l'impianto rispetti le norme vigenti, che il progetto sia compatibile con le caratteristiche della strada (visibilità, corsie di decelerazione e accelerazione, distanze di sicurezza) e che non interferisca con la fluidità del traffico. Questa procedura si aggiunge ai procedimenti autorizzatori previsti dalle norme di settore sull'impiantistica petrolifera (D.Lgs. 32/1998 e successive modificazioni), che riguardano la sicurezza tecnica e ambientale degli impianti stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici ha il compito di definire, con le norme di cui all'art. 13 del Codice, gli standard tecnici specifici per tipo di carburante erogato (benzina, diesel, GPL, metano, idrogeno) e per tipologia di strada. Questa delega è rilevante oggi per gli impianti di ricarica elettrica, il cui inserimento nelle aree di servizio si inserisce in questo stesso quadro normativo.

Le strade urbane di tipo E ed F: gli impianti nel tessuto cittadino

Il comma 3 sposta l'attenzione sulle strade di tipo E (strade urbane di scorrimento) e tipo F (strade locali) in ambito urbano. In città, la logica è diversa: non si parla di aree di servizio autostradali complete, ma di singoli impianti di distribuzione (stazioni di servizio, benzinaio di quartiere) che si affacciano sulla strada.

Per questi impianti, gli accessi devono rispettare i requisiti dei passi carrabili previsti dall'art. 46 del regolamento: larghezza minima, visibilità al punto di immissione, distanza da incroci e passaggi pedonali. Si tratta di prescrizioni pensate per garantire che le manovre di entrata e uscita dalla stazione di servizio non creino conflitti pericolosi con il flusso del traffico urbano.

La norma aggiunge che le aree di sosta degli impianti (le colonnine, lo spazio di attesa) non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale. Questo vieta la pratica - purtroppo diffusa in alcuni contesti urbani - di veicoli in rifornimento che occupano parzialmente la sede stradale, creando restringimenti di corsia pericolosi.

Il raccordo con la disciplina della sosta e dei passi carrabili

La disposizione del comma 3, letta insieme all'art. 46 del regolamento sui passi carrabili, costituisce un pacchetto normativo coerente per la gestione degli accessi a proprietà private lungo le strade urbane. Il passo carrabile di una stazione di servizio deve avere dimensioni adeguate (generalmente non inferiori a 5-6 metri) per consentire l'ingresso e l'uscita simultanea di veicoli, deve garantire visibilità sufficiente agli utenti in uscita verso il flusso di traffico, e deve essere autorizzato dall'ente proprietario della strada. Il gestore dell'impianto che omette queste verifiche rischia che l'autorizzazione commerciale sia subordinata alla messa a norma degli accessi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un distributore di carburante su strada statale ha bisogno del parere di ANAS?

Sì. L'art. 61 comma 2 del DPR 495/1992 subordina l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante lungo le strade al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario. Per le strade statali e le autostrade, l'ente competente è ANAS o la società concessionaria. Il parere si affianca alle autorizzazioni commerciali e ambientali previste dalla normativa di settore.

Un'area di servizio autostradale è obbligata ad avere un'officina meccanica?

L'art. 61 comma 1 del DPR 495/1992 include le officine meccaniche nell'elenco dei servizi delle aree di servizio su strade di tipo A e B. La norma usa il termine 'dotate', indicando un requisito strutturale. Tuttavia, l'esatta configurazione obbligatoria può dipendere dalle norme specifiche della concessionaria e dalle convenzioni di gestione. In caso di dubbio, occorre fare riferimento al disciplinare tecnico ministeriale.

Cosa succede se i veicoli in rifornimento occupano la corsia urbana?

La norma vieta espressamente che le aree di sosta degli impianti di distribuzione impegnino la carreggiata stradale. L'ente proprietario della strada può imporre adeguamenti strutturali come condizione per il mantenimento dell'autorizzazione, oppure contestare la violazione per mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione stessa.

Quali sono le strade di 'tipo A' e 'tipo B' a cui si riferisce l'articolo?

La classificazione è quella dell'art. 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Le strade di tipo A sono le autostrade: strade extraurbane o urbane a carreggiate indipendenti, riservate alla circolazione con accessi regolamentati. Le strade di tipo B sono le strade extraurbane principali: a carreggiate separate, con accessi limitati, prive di intersezioni a raso con altre strade.

Le colonnine di ricarica elettrica rientrano nella disciplina dell'art. 61?

La questione è in evoluzione normativa. L'art. 61 comma 2 richiama esplicitamente i 'carburanti liquidi e gassosi e lubrificanti', ma la delega al Ministro dei lavori pubblici per gli standard tecnici per tipo di carburante è interpretabile in modo estensivo. L'inserimento delle colonnine elettriche nelle aree di servizio autostradali avviene in un quadro normativo che combina l'art. 61 con la normativa europea sull'infrastruttura per combustibili alternativi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.