Art. 59 DPR 495/1992 — Pubblicità fonica
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma
1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell' articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
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