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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli enti proprietari delle strade devono vigilare sulla corretta installazione, il posizionamento e la manutenzione dei cartelli pubblicitari, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati lungo le strade.
  • Ogni inadempienza rilevata va contestata con verbale al titolare dell'autorizzazione, che ha un termine per regolarizzare; decorso inutilmente quel termine, l'ente interviene d'ufficio a spese dell'inadempiente.
  • Anche gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice possono svolgere attività di vigilanza, trasmettendo le segnalazioni all'ente proprietario per i provvedimenti di competenza.
  • I funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali possono vigilare nella misura prevista dall'art. 23, comma 3 del Codice, inviando le proprie segnalazioni all'ente proprietario.
  • I messaggi pubblicitari variabili senza autorizzazione (art. 53, comma 8) difformi dall'art. 23, comma 1 del Codice devono essere rimossi entro 8 giorni dalla notifica del verbale; in caso contrario si procede d'ufficio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 DPR 495/1992 — Vigilanza

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Commento

Il sistema di vigilanza sulla pubblicità stradale: chi controlla e perché

L'art. 56 del DPR 495/1992 costituisce la norma procedurale di chiusura del sistema di controllo sulla pubblicità stradale, completando le disposizioni sostanziali dettate dall'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di pubblicità sulle strade e in prossimità delle strade. Quella norma primaria vieta in linea di principio qualsiasi forma di pubblicità luminosa o non che possa costituire pericolo per la circolazione o ridurne la sicurezza, e subordina ogni cartello, insegna o striscione ad apposita autorizzazione. L'art. 56 stabilisce le modalità con cui questo sistema autorizzatorio viene sorveglito nel tempo, dopo il rilascio dei titoli abilitativi.

Il soggetto primariamente responsabile della vigilanza è l'ente proprietario della strada — comune, provincia, città metropolitana, ANAS o altro ente — attraverso il proprio personale competente in materia di viabilità. La vigilanza si articola su tre profili distinti: (a) la corretta realizzazione del manufatto rispetto al progetto autorizzato; (b) l'esatto posizionamento rispetto a quanto indicato nell'atto autorizzativo; (c) lo stato di conservazione e la buona manutenzione nel corso del tempo, nonché il rispetto dei termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Il procedimento sanzionatorio: contestazione, termine e intervento d'ufficio

Il comma 2 disciplina il procedimento che consegue all'accertamento di un'inadempienza. L'organo di vigilanza non può limitarsi a prendere nota della violazione: deve formalizzarla mediante un apposito verbale di contestazione, notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione. Il verbale fissa anche il termine entro cui il trasgressore deve adempiere. Questo meccanismo garantisce il contraddittorio e lascia al privato la possibilità di rimediare spontaneamente — con evidente vantaggio sia per l'ente (che evita i costi dell'intervento sostitutivo) sia per il titolare dell'autorizzazione (che evita di pagare sia la sanzione sia le spese di rimozione d'ufficio). Scaduto il termine senza adempimento, l'ente proprietario valuta le eventuali osservazioni del soggetto inadempiente entro dieci giorni, dopodiché procede d'ufficio, recuperando le spese sostenute a carico del titolare. Questo potere sostitutivo è uno strumento tipico dell'autotutela esecutiva della pubblica amministrazione in materia di sicurezza stradale.

La vigilanza della polizia stradale e degli organi ambientali

I commi 3 e 4 ampliano il perimetro dei soggetti che possono svolgere attività di vigilanza, con una precisazione importante: questi soggetti non hanno poteri sanzionatori diretti in materia di pubblicità stradale, ma svolgono una funzione di segnalazione. Il comma 3 richiama l'art. 12, comma 1 del Codice, che elenca gli organi di polizia stradale: polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia provinciale e municipale e altri corpi abilitati. Qualunque agente di questi organi che rilevi un'irregolarità su un cartello o un'insegna deve trasmettere la propria segnalazione all'ente proprietario della strada, il quale rimane il dominus del procedimento sanzionatorio. Il comma 4 estende questa possibilità ai funzionari del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni culturali, limitatamente all'ambito dell'art. 23, comma 3 del Codice, che riguarda le zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale in cui sono previsti divieti di pubblicità ancora più stringenti.

La rimozione dei messaggi pubblicitari irregolari: tempi e procedura

I commi 5 e 6 disciplinano due fattispecie specifiche di rimozione. Il comma 5 riguarda i messaggi pubblicitari che possono essere variati senza nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del regolamento (ad esempio, le insegne i cui contenuti testuali o grafici possono essere aggiornati dal titolare entro certi limiti senza dover ripetere l'iter autorizzativo): se uno di questi messaggi non rispetta il divieto generale dell'art. 23, comma 1 del Codice, deve essere rimosso entro otto giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare o del concessionario. Il comma 6 si applica invece ai messaggi esposti in maniera difforme rispetto alle autorizzazioni rilasciate: anche in questo caso la rimozione deve avvenire entro otto giorni dalla ricezione della diffida scritta. In entrambi i casi, l'inottemperanza apre la via all'intervento sostitutivo d'ufficio dell'ente proprietario.

Il quadro sanzionatorio: rinvio al Codice della Strada

L'art. 56 è una norma procedurale e non indica sanzioni pecuniarie o altri effetti sanzionatori diretti: questi sono disciplinati dagli artt. 23 e 24 del Codice della Strada, che prevedono sanzioni amministrative per chi installa pubblicità non autorizzata o difforme dall'autorizzazione, nonché la confisca dei manufatti. Il regolamento si limita a organizzare il procedimento di vigilanza e di esecuzione coattiva. Il titolare dell'autorizzazione che riceve un verbale ai sensi dell'art. 56 deve quindi valutare con attenzione sia il profilo procedurale (adempiere entro il termine per evitare l'intervento d'ufficio) sia quello sanzionatorio (le sanzioni del Codice si applicano indipendentemente dall'adempimento successivo).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha il potere di ordinare la rimozione di un cartello pubblicitario illegittimo lungo la strada?

L'ente proprietario della strada (comune, provincia, ANAS, ecc.) è il soggetto primariamente competente. Gli organi di polizia stradale e i funzionari ambientali possono segnalare le irregolarità, ma spetta all'ente proprietario avviare il procedimento e adottare i provvedimenti.

Entro quanto tempo devo rimuovere un cartello pubblicitario dopo aver ricevuto la diffida dell'ente stradale?

L'art. 56 prevede un termine di otto giorni dalla notifica del verbale di contestazione (per messaggi variabili difformi) o dalla ricezione della diffida scritta (per messaggi esposti in modo difforme dall'autorizzazione). Decorso inutilmente il termine, l'ente procede d'ufficio addebitando le spese al titolare.

Cosa succede se l'ente proprietario della strada non effettua i controlli previsti dall'art. 56?

L'omessa vigilanza dell'ente può configurare una responsabilità amministrativa interna e, in caso di sinistro causato da un cartello irregolare che avrebbe dovuto essere rimosso, può rilevare anche ai fini della responsabilità civile dell'ente per i danni subiti da terzi, ai sensi delle norme generali sulla responsabilità della pubblica amministrazione.

La polizia municipale può multare direttamente il titolare di un cartello pubblicitario irregolare?

La polizia municipale può rilevare l'irregolarità e segnalarla all'ente proprietario per i provvedimenti di competenza. Le sanzioni pecuniarie per la pubblicità abusiva o difforme sono previste dall'art. 23 del Codice della Strada e vengono applicate nell'ambito del procedimento sanzionatorio dell'ente competente.

L'autorizzazione alla pubblicità stradale deve essere rinnovata?

Sì, le autorizzazioni hanno una scadenza. L'ente proprietario è tenuto a vigilare anche sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse, ai sensi dell'art. 56, comma 1. Il titolare che continua a esporre un messaggio con autorizzazione scaduta è soggetto alla rimozione d'ufficio e alle sanzioni del Codice della Strada.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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