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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle stazioni di servizio e parcheggi su strade di tipo C e F la superficie pubblicitaria totale non può superare l'8% dell'area occupata dall'impianto.
  • Su strade di tipo A (autostrade) e B (extraurbane principali) il limite scende al 3%, per tutelare la sicurezza della circolazione ad alta velocità.
  • I cartelli non possono essere collocati lungo il fronte stradale, sulle corsie di accelerazione/decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
  • Nei centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali in luogo di quelle statali.
  • È consentita in eccedenza la pubblicità abbinata a servizi per l'utenza, entro 2 m² per ogni servizio prestato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 DPR 495/1992 — Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma

8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Commento

Inquadramento normativo: pubblicità stradale e sicurezza della circolazione

L'articolo 52 del DPR 495/1992 si colloca all'interno della disciplina della pubblicità lungo le strade, materia che il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) regolamenta agli artt. 23 e 24. Il principio cardine del Codice è che la pubblicità lungo le strade non deve costituire pericolo per la sicurezza della circolazione né limitare la visibilità o distrarre gli utenti. Il Regolamento traduce questo principio in limiti quantitativi precisi applicabili alle aree private adibite a stazioni di servizio e a parcheggi.

La scelta di disciplinare specificamente queste aree risponde a un'esigenza pratica evidente: le stazioni di servizio e i parcheggi sono luoghi di sosta e manovra contigui alla carreggiata, dove la concentrazione di segnali visivi deve essere gestita con attenzione per non interferire con la percezione dei segnali stradali ufficiali.

I limiti percentuali e la classificazione stradale

Il meccanismo regolatorio adottato dall'art. 52 è quello del limite percentuale sulla superficie: non si vieta la pubblicità, ma la si contenuta entro una quota proporzionale all'estensione dell'impianto. Il parametro varia in funzione della classificazione funzionale della strada su cui l'impianto si affaccia, secondo la tassonomia dell'art. 2 del Codice della Strada:

  • Strade di tipo C (extraurbane secondarie) e tipo F (locali): limite all'8% della superficie totale dell'area occupata dalla stazione o dal parcheggio. La velocità di percorrenza più contenuta e la minore densità di traffico giustificano una soglia più permissiva.
  • Strade di tipo A (autostrade) e tipo B (extraurbane principali): limite al 3%. Sulle strade percorse a velocità elevata, la distrazione visiva ha conseguenze più gravi, pertanto la soglia pubblicitaria è sensibilmente più bassa.

Ai fini del computo, sono esclusi dal calcolo i cartelli che riguardano «i servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio»: le insegne con i prezzi del carburante, i loghi dei servizi di autolavaggio, i pannelli indicanti le modalità di pagamento del parcheggio non entrano nella quota percentuale. Si tratta di informazioni direttamente utili all'utente della strada, non di pubblicità commerciale estranea all'attività svolta nell'area.

Localizzazione dei mezzi pubblicitari: le posizioni vietate

Il limite quantitativo si accompagna a un divieto posizionale: indipendentemente dalla percentuale, i cartelli e le insegne non possono essere collocati:

  • lungo il fronte stradale dell'impianto (la fascia visibile dalla carreggiata in marcia normale);
  • lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione (le corsie ausiliarie che collegano la stazione alla carreggiata principale);
  • in corrispondenza degli accessi all'impianto.

Queste tre zone sono quelle in cui l'utente è impegnato in manovre delicate — cambio di corsia, inserimento nel traffico, frenata — che richiedono la massima concentrazione visiva. Anche un solo cartello ben visibile in quelle posizioni potrebbe attirare lo sguardo del conducente nel momento sbagliato.

Il regime speciale nei centri abitati e la deroga per i servizi all'utenza

All'interno dei centri abitati, il comma 2 rinvia ai regolamenti comunali. I Comuni hanno competenza sull'occupazione del suolo pubblico e sulla disciplina dell'estetica urbana: la molteplicità di situazioni locali rende preferibile una regolazione di prossimità rispetto a limiti percentuali uniformi. Il rinvio al regolamento comunale non è tuttavia illimitato: il comma 4 precisa che «in ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento», il che significa che i divieti posizionali e le norme di sicurezza rimangono fermi anche in ambito urbano.

Il comma 3 introduce invece una facoltà aggiuntiva: nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza rispetto alla quota percentuale, la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza, entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato. Si pensi ai totem che pubblicizzano un noleggio auto, un punto di ricarica elettrica, un servizio di car sharing: ciascuno di questi può avere fino a 2 m² di superficie segnaletica senza erodere la quota base dell'8% o del 3%.

Sanzioni e controlli

Le violazioni alle disposizioni sulla pubblicità stradale sono sanzionate dagli artt. 23 e 24 del Codice della Strada, ai quali il Regolamento si raccorda. Le sanzioni applicabili (a carico del soggetto che installa il mezzo pubblicitario, del proprietario della strada o dell'ente responsabile dell'area) sono disciplinate direttamente dal Codice, cui si rinvia per gli importi aggiornati. L'ente locale o la Prefettura può disporre la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo a spese del responsabile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanta pubblicità si può installare in una stazione di servizio autostradale?

Su strade di tipo A (autostrade) e B (extraurbane principali) la superficie pubblicitaria totale non può superare il 3% della superficie dell'area occupata dall'impianto. Dal computo sono esclusi i cartelli che informano sui servizi prestati nell'area (prezzi carburante, autolavaggio, ecc.).

Dove è assolutamente vietato collocare cartelli pubblicitari in una stazione di servizio?

L'art. 52 vieta la pubblicità lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e in corrispondenza degli accessi all'impianto, indipendentemente dal rispetto del limite percentuale. Queste sono zone dove il conducente è impegnato in manovre che richiedono la massima attenzione.

Nei parcheggi dei centri abitati si applicano le stesse regole?

No. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali, che possono fissare limiti diversi. Le norme di sicurezza del Codice della Strada e del Regolamento (divieti posizionali) rimangono però sempre applicabili.

La pubblicità per i servizi offerti in un parcheggio (ricarica elettrica, car wash) rientra nel limite percentuale?

La pubblicità abbinata alla prestazione di servizi per l'utenza è ammessa in eccedenza rispetto al limite percentuale, entro 2 m² per ogni servizio prestato. Sono invece esclusi dal computo base i cartelli che riguardano i servizi della stessa stazione di servizio.

Cosa succede se vengono superati i limiti previsti dall'art. 52?

Le violazioni alle norme sulla pubblicità stradale sono sanzionate dagli artt. 23 e 24 del Codice della Strada. Le sanzioni specifiche (importo e procedura) sono disciplinate dal Codice. L'autorità competente può ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo a spese del responsabile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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