- I mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati non possono avere luce intermittente né intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, per evitare abbagliamento.
- La sagoma deve essere regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale; particolare cautela è richiesta nell'uso dei colori rosso e verde.
- Entro 300 metri da intersezioni semaforizzate, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso di rosso e verde per cartelli posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo deroga motivata dell'ente concedente.
- La croce rossa luminosa è riservata esclusivamente a farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
- All'interno dei centri abitati si applicano i regolamenti comunali in materia di pubblicità luminosa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 50 DPR 495/1992 — Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 50 D.Lgs. 504/1995 — Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
- Articolo 50 L. 184/1983: Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva
- Art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
- Art. 50 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 50 D.Lgs. 159/2011 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
- Art. 50 D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
In sintesi
Il quadro normativo: pubblicità luminosa e sicurezza della circolazione
L'articolo 50 del DPR 495/1992 disciplina le caratteristiche tecniche che devono possedere i mezzi pubblicitari luminosi installati lungo le strade o nelle loro immediate vicinanze, fuori dai centri abitati. La norma si colloca nell'ambito del più ampio sistema di regolamentazione della pubblicità stradale previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che stabiliscono i principi generali in materia di divieto di pubblicità che possa distogliere l'attenzione dei conducenti o ridurre la visibilità dei segnali stradali. Il regolamento di esecuzione specifica, con criteri tecnici precisi, le caratteristiche luminose e formali che rendono un impianto pubblicitario compatibile con la sicurezza stradale.
La ratio della disciplina è chiara: la pubblicità luminosa, se mal realizzata o mal posizionata, può compromettere la capacità percettiva del conducente in due modi distinti. Il primo è l'abbagliamento diretto, che riduce temporaneamente la visibilità. Il secondo, forse più insidioso, è la confusione con la segnaletica stradale: un cartello pubblicitario che imiti — anche involontariamente — la forma, il colore o il comportamento ottico di un segnale stradale può indurre il conducente in errore, con conseguenze potenzialmente gravi sulla sicurezza.
Il limite di intensità luminosa: le 150 candele per metro quadrato
Il comma 1 fissa un limite quantitativo preciso: l'intensità luminosa dei mezzi pubblicitari non può superare le 150 candele per metro quadrato, sia per luce propria (sorgenti attive) sia per luce indiretta (retroilluminazione, proiettori). La norma vieta inoltre la luce intermittente, che per la sua natura dinamica è maggiormente in grado di catturare l'attenzione e distrarre il conducente.
Il limite delle 150 cd/m² non è arbitrario: corrisponde a un livello di luminanza compatibile con la percezione notturna del conducente senza provocare fenomeni di abbagliamento fisico o di riduzione dell'adattamento visivo. Per confronto, la segnaletica stradale retroriflettente è progettata per essere visibile a intensità controllate, e un cartello pubblicitario più luminoso rischierebbe di «sovrastare» i segnali stradali nella percezione visiva del guidatore, invertendo la gerarchia visiva tra informazione di sicurezza e comunicazione commerciale.
La confusione con la segnaletica: il divieto di uso del rosso e del verde
Il comma 2 affronta il problema della confusione cromatica e formale con la segnaletica stradale. La norma impone una sagoma regolare ai mezzi pubblicitari e, soprattutto, richiede particolare cautela nell'uso dei colori rosso e verde, che sono i colori fondamentali della segnaletica semaforica.
La disposizione più rigorosa riguarda le intersezioni semaforizzate: entro 300 metri da esse, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso di rosso e verde per i cartelli posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata. Questa zona di rispetto riflette la considerazione che nelle fasi di avvicinamento a un incrocio semaforizzato il conducente deve dedicare la massima attenzione ai segnali luminosi di regolazione del traffico. Un impianto pubblicitario con luci rosse o verdi in quella posizione potrebbe creare confusione, inducendo il conducente a credere di aver già percepito il colore del semaforo oppure, al contrario, a ignorare il semaforo reale confondendolo con il cartello pubblicitario.
La deroga è possibile, ma solo con motivazione espressa da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. Si tratta di una clausola di flessibilità pensata per situazioni particolari (es. impianti con filtri ottici che eliminano il rischio di confusione) ma che richiede una valutazione caso per caso dell'autorità competente.
La croce rossa luminosa: una riserva assoluta
Il comma 3 introduce un divieto assoluto e senza eccezioni: la croce rossa luminosa è riservata esclusivamente all'indicazione di farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Nessun altro esercizio commerciale, servizio o attività può utilizzare questo simbolo luminoso.
La ragione è di ordine pratico e di sicurezza pubblica: la croce rossa luminosa ha acquisito nel tempo un significato universalmente riconosciuto come segnale di soccorso e assistenza sanitaria. Il suo utilizzo per finalità diverse — anche solo pubblicitarie — comprometterebbe la capacità dei conducenti di individuare rapidamente, specialmente in situazioni di emergenza, la sede del servizio sanitario più vicino. La norma tutela quindi non solo la correttezza dell'informazione stradale, ma anche la tempestività del soccorso in caso di necessità medica.
Il ruolo dei regolamenti comunali nei centri abitati
Il comma 4 rinvia ai regolamenti comunali per le disposizioni applicabili all'interno dei centri abitati. Si tratta di una scelta di tecnica normativa coerente con la maggiore complessità urbanistica e la pluralità di interessi in gioco nelle aree urbane: traffico, estetica del paesaggio, illuminazione pubblica, concorrenza tra attività commerciali.
I comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di pubblicità, devono comunque rispettare i principi generali del Codice della Strada e garantire che la pubblicità luminosa non comprometta la sicurezza della circolazione. I regolamenti comunali possono quindi essere più restrittivi rispetto alla norma statale, ma non possono autorizzare ciò che la norma statale vieta in modo assoluto (come l'uso della croce rossa luminosa per usi non sanitari).
Profili sanzionatori e responsabilità
Le sanzioni per la violazione delle norme in materia di pubblicità stradale sono disciplinate dall'articolo 23 del Codice della Strada, che prevede conseguenze sia per il titolare dell'autorizzazione sia per il soggetto che ha materialmente installato o mantenuto il mezzo pubblicitario non conforme. Il regolamento di esecuzione, come l'art. 50 in esame, definisce i presupposti tecnici della violazione: spetta poi al Codice determinare le conseguenze sanzionatorie.
In sede di controllo, gli organi di polizia stradale verificano la conformità degli impianti pubblicitari luminosi sia sotto il profilo formale (presenza e validità dell'autorizzazione) sia sotto quello sostanziale (rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 50). L'impianto non conforme è soggetto a rimozione, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla norma primaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti