Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 49 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

In sintesi

  • I cartelli e le insegne pubblicitarie devono essere costruiti con materiali resistenti agli agenti atmosferici e non deperibili.
  • Le strutture di sostegno devono reggere alla spinta del vento ed essere saldamente ancorate al suolo.
  • Prima del rilascio dell'autorizzazione (art. 23 c.4 CdS) occorre documentare il rispetto delle norme tecniche applicabili.
  • La sagoma dei mezzi pubblicitari non deve creare confusione con la segnaletica stradale; il colore rosso va usato con particolare cautela, specie alle intersezioni.
  • Il bordo inferiore dei cartelli fuori dai centri abitati deve essere almeno a 1,5 m dalla banchina; striscioni e stendardi sopra la carreggiata devono stare ad almeno 5,1 m dal piano stradale.
  • I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, che garantiscano aderenza dei veicoli.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: pubblicità stradale e sicurezza

L'art. 49 del DPR 495/1992 disciplina i requisiti tecnici che cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari devono possedere per essere ammessi in prossimità della sede stradale. La disposizione si inserisce nel sistema delineato dall'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che subordina l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario lungo le strade al rilascio di un'apposita autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il regolamento specifica le condizioni tecniche e di sicurezza che la struttura deve soddisfare affinché l'autorizzazione possa essere concessa e mantenuta.

L'obiettivo primario della norma è duplice: da un lato garantire la solidità strutturale dell'impianto, prevenendo crolli e distacchi che possano investire i veicoli o i pedoni; dall'altro evitare che la grafica e i colori del mezzo pubblicitario possano essere confusi, anche solo istintivamente, con la segnaletica stradale ufficiale.

Requisiti strutturali e di resistenza

Il comma 1 impone l'uso di materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici nelle parti strutturali. Non si tratta di una prescrizione meramente estetica: un cartello che si deteriora rapidamente può generare distacchi di frammenti che rappresentano pericolo per la circolazione. La resistenza agli agenti atmosferici include la tenuta all'acqua, all'esposizione ai raggi UV e alle variazioni termiche stagionali.

Il comma 2 si concentra sulle strutture di sostegno e di fondazione, che devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento. Questo rinvia alle norme tecniche di settore (NTC 2018 e relative istruzioni) per il calcolo dei carichi vento, con coefficienti che variano in funzione della zona geografica, dell'altezza del cartello e della sua superficie esposta. L'ancoraggio deve essere verificato sia globalmente - ossia considerando il sistema nel suo insieme - sia nei singoli elementi strutturali (bulloni, piastre, tirafondi). Un cartello che resiste al vento come sistema, ma che si disassembla in caso di raffica, non è conforme.

Quando la struttura costituisce un «manufatto» soggetto a norme specifiche - ad esempio un'installazione che richiede permesso di costruire o il rispetto del regolamento edilizio comunale - la conformità a tali norme deve essere documentata prima di ritirare l'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4, del Codice. L'ente stradale può quindi richiedere, in sede di istruttoria, le certificazioni strutturali e le eventuali autorizzazioni edilizie o paesaggistiche.

Divieto di confusione con la segnaletica ufficiale

Il comma 4 introduce il principio fondamentale della non-confondibilità. I mezzi pubblicitari non devono avere sagome, colori o combinazioni cromatiche che possano essere scambiati, anche solo per un attimo, con segnali stradali di pericolo, di precedenza o d'obbligo. L'attenzione cade in particolare sul colore rosso: usato nella segnaletica ufficiale per i segnali di stop, di divieto e di pericolo, il rosso in contesti pubblicitari rischia di catturare l'attenzione del conducente generando false aspettative. La norma precisa che il rosso non deve costituire «sfondo» di segnali stradali di pericolo, di precedenza o d'obbligo, limitandone la percettibilità. In altri termini, un cartellone pubblicitario con fondo rosso installato accanto a un segnale di «dare precedenza» (triangolo rosso) può letteralmente «annegare» visivamente il segnale, rendendolo meno visibile.

La «particolare cautela» richiesta alle intersezioni è comprensibile: è proprio in corrispondenza degli incroci che la corretta lettura della segnaletica è più critica e che la distrazione o l'errore di percezione può avere conseguenze più gravi.

Quote minime di installazione

Il comma 5 stabilisce quote precise per il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari. Fuori dai centri abitati, il bordo inferiore deve essere ad almeno 1,5 m rispetto alla quota della banchina nella sezione corrispondente. La misurazione «in ogni suo punto» significa che anche angoli inclinati o sagome irregolari del cartello devono rispettare il limite in ogni punto del loro perimetro inferiore.

Per striscioni, locandine e stendardi posizionati sopra la carreggiata - sia su strade urbane che extraurbane - la quota minima sale a 5,1 m dal piano della carreggiata. Questo valore deriva dalla necessità di garantire il transito in sicurezza dei veicoli di maggiore altezza: autocarri, autobus, veicoli eccezionali autorizzati. Un'altezza inferiore potrebbe comportare l'intercettazione fisica dello stendardo da parte di un veicolo alto, con rischio di incidente.

Segnaletica orizzontale reclamistica

Il comma 6 riguarda i «segni orizzontali reclamistici», ossia marchi, loghi o scritte dipinti o applicati sulla superficie stradale a fini pubblicitari, consentiti solo alle condizioni dell'art. 51, comma 9, del regolamento. Tali scritte devono essere realizzate con materiali rimovibili - assenza di permanenza, quindi nessun intervento di fresatura o scalpellatura della sede stradale - ma allo stesso tempo ben ancorati durante il periodo di utilizzo, così da non crearsi bordi rialzati o lembi che possano causare scivolamenti dei pneumatici. La garanzia di aderenza è un requisito di sicurezza attiva: la pavimentazione deve mantenere le sue caratteristiche di grip anche in presenza del mezzo pubblicitario.

Sanzioni e responsabilità

Le violazioni alle norme sulla pubblicità stradale sono sanzionate dall'art. 23 del Codice della Strada, che prevede conseguenze sia per chi installa il mezzo pubblicitario senza autorizzazione, sia per chi lo mantiene in stato non conforme. L'ente proprietario della strada può ordinare la rimozione a spese del trasgressore. Sul piano della responsabilità civile, il titolare dell'impianto risponde dei danni causati da crolli o distacchi, mentre l'ente stradale che abbia autorizzato un impianto non conforme potrebbe concorrere nella responsabilità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un privato può installare un cartello pubblicitario lungo la strada senza autorizzazione?

No. L'art. 23 del Codice della Strada impone che qualsiasi mezzo pubblicitario visibile dalla carreggiata sia autorizzato dall'ente proprietario della strada. L'installazione abusiva comporta sanzioni e l'ordine di rimozione a spese del trasgressore.

Quali colori sono vietati o limitati nei cartelli pubblicitari stradali?

L'art. 49, comma 4, impone particolare cautela nell'uso del rosso e delle sue combinazioni, per evitare confusione con la segnaletica di pericolo, precedenza e obbligo. Il rosso non può essere usato come sfondo di cartelli che possano limitare la percettibilità dei segnali stradali adiacenti.

A quale altezza deve stare il bordo inferiore di un cartello pubblicitario fuori dal centro abitato?

Il bordo inferiore deve essere ad almeno 1,5 m rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente. Per striscioni e stendardi posizionati sopra la carreggiata la quota minima è 5,1 m dal piano della carreggiata.

Cosa succede se il vento abbatte un cartello pubblicitario e danneggia un veicolo?

Il titolare dell'impianto risponde civilmente dei danni causati dal crollo se la struttura non era stata calcolata e realizzata per resistere alla spinta del vento, come richiede l'art. 49, comma 2. Potrebbe concorrere nella responsabilità anche l'ente che ha autorizzato un impianto non conforme.

È possibile dipingere pubblicità direttamente sull'asfalto?

Solo dove espressamente consentito dall'art. 51, comma 9, del regolamento. In tal caso i materiali devono essere rimovibili, ben ancorati durante l'uso e tali da garantire la normale aderenza dei pneumatici alla superficie stradale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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