Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 DPR 495/1992 – Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell' articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93. 4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. 5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma

2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. 6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

In sintesi

  • Il passo carrabile deve essere autorizzato dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica.
  • La distanza minima dalle intersezioni è di 12 metri, con visibilità adeguata allo spazio di frenata alla velocità massima consentita.
  • Se il passo carrabile rientra nella definizione fiscale di cui al D.Lgs. 507/1993, il divieto di sosta antistante scatta automaticamente con apposita segnaletica (fig. II.78); altrimenti occorre richiedere l'occupazione del suolo pubblico.
  • Il cancello o la serranda di accesso deve essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo in attesa fuori della carreggiata; in caso di impossibilità costruttiva sono ammessi sistemi di apertura automatica.
  • Sono possibili passi carrabili provvisori per cantieri e simili, con idonea segnalazione di pericolo se non si rispettano le distanze minime.
  • I Comuni possono autorizzare distanze inferiori ai 12 metri per passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del regolamento, quando l'adeguamento sia tecnicamente impossibile.
Indice dei contenuti

Che cos'è il passo carrabile e perché serve un'autorizzazione

Il passo carrabile è l'accesso veicolare che mette in comunicazione la viabilità pubblica con una proprietà privata laterale: un garage, un cortile aziendale, un'area di parcheggio condominiale. L'art. 46 del DPR 495/1992 disciplina in modo sistematico le condizioni tecniche e procedurali che devono essere soddisfatte prima che un simile accesso possa essere aperto, realizzato o modificato. La norma si inserisce nell'attuazione dell'art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che attribuisce all'ente proprietario della strada la competenza a rilasciare l'autorizzazione per nuovi accessi e dichiara il principio che la sicurezza della circolazione non può essere compromessa da esigenze di accesso privato.

L'autorizzazione è dunque un provvedimento amministrativo discrezionale ma vincolato a parametri tecnici precisi. Il richiedente - proprietario del fondo, imprenditore, condominio - deve presentare domanda all'ente proprietario (Comune per le strade urbane, Provincia o ANAS per le strade extraurbane) corredandola di un progetto che dimostri il rispetto delle condizioni elencate dall'art. 46. Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato verificati i requisiti e può essere sottoposto a condizioni operative (segnaletica, materiali, quote di raccordo con il piano stradale).

I requisiti tecnici fondamentali: distanza, visibilità e separazione pedonale

Il comma 2 enuncia tre condizioni cumulative. La prima riguarda la distanza dall'intersezione: il passo carrabile deve trovarsi ad almeno 12 metri dalla più vicina intersezione. Questa soglia non è arbitraria: garantisce che i veicoli in uscita dalla proprietà privata non interferiscano con la zona di manovra dell'incrocio, dove la concentrazione di flussi aumenta esponenzialmente il rischio di collisione. La distanza è peraltro completata dal requisito di visibilità reciproca: il passo deve essere «visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada». In altri termini, chi percorre la strada deve poter rilevare per tempo l'esistenza dell'accesso e frenare in sicurezza.

La seconda condizione impone che l'area laterale cui il passo dà accesso sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Non è sufficiente aprire un varco nel marciapiede o nel muro di cinta: occorre che la proprietà retrostante abbia una conformazione tale da accogliere i veicoli senza che questi debbano manovrare occupando la sede stradale.

La terza condizione, applicabile quando l'accesso è frequentato anche da pedoni in modo significativo, prescrive la separazione fisica tra entrata carrabile ed entrata pedonale. Questa misura riduce i conflitti tra automobilisti e pedoni nella zona critica del passo.

Il regime del divieto di sosta antistante: il doppio binario del D.Lgs. 507/1993

L'art. 46, comma 3, introduce una distinzione di rilievo pratico che molti conducenti non conoscono. Il divieto di sosta davanti al passo carrabile non è automatico in tutti i casi: dipende dalla qualificazione fiscale del passo ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Se il passo carrabile rientra nella definizione di cui all'art. 44, comma 4, di quel decreto - e quindi il proprietario paga la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico - il divieto di sosta scatta per legge e deve essere segnalato con il segnale apposito (la figura II.78 del regolamento: il cartello «passo carrabile» su fondo bianco con la scritta «Passo carrabile» e il simbolo di veicolo). In questo caso non occorre alcuna richiesta aggiuntiva: il titolare del passo è già titolare di un diritto di uso esclusivo dello spazio antistante.

Se invece il passo non rientra in quella classificazione fiscale - perché la tassa non è stata applicata o perché il passo è di dimensioni o uso tali da non integrarla - il divieto di sosta nella zona antistante non esiste automaticamente. Per ottenerlo il titolare deve formulare una richiesta di occupazione del suolo pubblico (OSAP) all'ente locale, con il relativo onere economico. Solo dopo l'approvazione e il posizionamento della segnaletica il divieto sarà vigente ed esigibile. È un meccanismo che incentiva la regolarizzazione fiscale degli accessi privati.

I cancelli, i sistemi automatici e le deroghe all'arretramento

Il comma 4 affronta il tema del cancello o della serranda a protezione della proprietà privata. La regola generale è l'arretramento: il cancello deve essere posizionato in modo che uno spazio antistante, fuori della carreggiata, consenta la sosta temporanea di un veicolo in attesa di ingresso. Questo evita la situazione - frequentissima nelle città dense - del veicolo che rimane fermo sulla carreggiata o sul marciapiede mentre aspetta che il cancello si apra, intralciando la circolazione o i pedoni.

Quando l'arretramento non è possibile per oggettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, il regolamento ammette l'alternativa dei sistemi di apertura automatica (cancelli scorrevoli motorizzati, serrande a avvolgimento rapido, varchi a sensore). In questo modo il veicolo, identificato dal sensore o dall'utente tramite telecomando, attiva l'apertura immediata e può entrare senza soste prolungate sulla carreggiata.

È inoltre prevista una deroga totale - né arretramento né apertura automatica - per gli accessi che si immettono in strade senza uscita o con traffico estremamente limitato. In questi contesti il rischio di intralcio è praticamente nullo, e imporre sistemi costosi sarebbe sproporzionato.

I passi carrabili provvisori e le deroghe per accessi preesistenti

Il comma 5 disciplina i passi carrabili temporanei, tipicamente necessari per l'apertura di cantieri edili, allestimenti di manifestazioni o lavori stradali. In questi casi valgono le stesse condizioni del comma 2 «per quanto possibile»: il carattere emergenziale non esime il titolare dal cercare di rispettare le distanze e la visibilità, ma riconosce che possono esservi vincoli fisici insuperabili. Quando la distanza dall'intersezione non può essere rispettata, è obbligatoria l'apposizione di idonea segnalazione di pericolo che avvisi i conducenti della presenza del varco.

Il comma 6, infine, introduce una norma transitoria a favore dei passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 495/1992 (entrato in vigore il 1° gennaio 1993). I Comuni possono autorizzare il mantenimento di distanze inferiori ai 12 metri nei casi in cui l'adeguamento sia tecnicamente impossibile. Questa previsione è importante per i centri storici e per le città con tessuto urbano consolidato, dove la distanza minima non può spesso essere rispettata per via della struttura degli edifici.

Profili sanzionatori e responsabilità

Il regime sanzionatorio per le violazioni connesse ai passi carrabili è disciplinato dal Codice della Strada. L'art. 22 CdS prevede sanzioni per chi realizza nuovi accessi o apporta modifiche agli esistenti senza l'autorizzazione dell'ente proprietario. Il titolare di un passo non autorizzato può essere destinatario di un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla sanzione pecuniaria. Chi sosta indebitamente nella zona antistante un passo carrabile segnalato incorre nelle sanzioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada per la violazione del divieto di sosta.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È obbligatorio avere il segnale di passo carrabile per far rispettare il divieto di sosta?

Dipende. Se il passo carrabile è assoggettato alla tassa di occupazione suolo pubblico ai sensi del D.Lgs. 507/1993, il divieto di sosta è automatico e deve essere segnalato con l'apposito segnale (fig. II.78). Se invece il passo non rientra in quella classificazione fiscale, occorre richiedere l'occupazione del suolo pubblico e attendere l'apposizione della segnaletica: senza segnale il divieto non è vigente.

Qual è la distanza minima che deve separare un passo carrabile da un incrocio?

L'art. 46, comma 2, lett. a), fissa la distanza minima in 12 metri dall'intersezione. È inoltre richiesta la visibilità del passo da una distanza pari allo spazio di frenata calcolato alla velocità massima consentita su quella strada. I Comuni possono autorizzare distanze inferiori solo per passi carrabili già esistenti prima del 1° gennaio 1993, qualora l'adeguamento sia tecnicamente impossibile.

Il cancello del mio garage deve necessariamente essere arretrato rispetto alla strada?

In linea di principio sì: l'art. 46, comma 4, prescrive che il cancello sia arretrato in modo da consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa. Se però ciò è impossibile per ragioni costruttive oggettive, il regolamento ammette sistemi di apertura automatica (cancelli motorizzati, apertura rapida a telecomando). La deroga totale è prevista solo per accessi su strade senza uscita o con traffico estremamente limitato.

Chi autorizza la costruzione di un nuovo passo carrabile?

L'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada: il Comune per le strade urbane, la Provincia o ANAS per le strade extraurbane. La domanda deve dimostrare il rispetto delle condizioni tecniche di cui all'art. 46 e il progetto deve rispettare la normativa edilizia e urbanistica vigente nel territorio.

Posso aprire un passo carrabile temporaneo per un cantiere edile?

Sì, l'art. 46, comma 5, lo consente per motivi temporanei come l'apertura di cantieri. Le condizioni tecniche del comma 2 devono essere rispettate per quanto possibile. Se la distanza minima dall'incrocio non può essere garantita, è obbligatoria l'apposizione di idonea segnalazione di pericolo. Occorre comunque l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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