Testo dell'articoloVigente
Art. 35 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma
6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal pi- ano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.
4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.
5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma
5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.
In sintesi
Indice dei contenuti
Perché la segnaletica orizzontale temporanea è gialla
Chiunque abbia guidato in prossimità di un cantiere stradale ha notato strisce gialle al posto delle consuete bianche. Il colore non è una scelta estetica: l'articolo 35 del Regolamento stabilisce che i segnali orizzontali temporanei devono essere di colore giallo proprio per consentire ai conducenti di distinguerli immediatamente dalla segnaletica permanente. Quando le due segnalетiche coesistono - come accade frequentemente durante i cantieri - la regola pratica è che i segnali temporanei gialli prevalgono su quelli permanenti bianchi, orientando il conducente lungo il percorso provvisorio.
Il presupposto normativo per l'obbligo di apposizione è la durata del cantiere: è richiesta per lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi. Per cantieri di breve durata o in situazioni in cui le condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione, si ricorre ai dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi disciplinati dal comma 6.
Requisiti tecnici: spessore, aderenza e continuità
Il legislatore regolamentare ha prestato attenzione al dettaglio tecnico per ragioni di sicurezza stradale. Lo spessore massimo di 5 mm rispetto al piano della pavimentazione è un limite pensato per evitare che le strisce costituiscano un ostacolo per i pneumatici, specie dei motocicli. La specifica relativa all'antisdrucciolevolezza è ugualmente essenziale: le strisce gialle, come quelle bianche, devono garantire un coefficiente di attrito adeguato anche in condizioni di bagnato.
Per le strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di 1,5 mm, il regolamento impone l'esecuzione di interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua. Si tratta di un accorgimento tecnico fondamentale: una striscia continua e impermeabile potrebbe creare ristagni d'acqua localizzati, aumentando il rischio di aquaplaning.
Tipologia dei segnali ammessi nei cantieri
L'articolo 35 individua in modo preciso quali segni possono essere utilizzati nell'ambito dei cantieri e dei lavori stradali:
Questa elencazione ha carattere tassativo: non è possibile impiegare segnali orizzontali di forma o grafica diversa da quella prevista per la segnaletica permanente, salvo approvazione ministeriale.
L'obbligo di rimozione e le sue eccezioni
Tra i profili più rilevanti sul piano pratico vi è l'obbligo di rimozione integrale e rapida al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione. La segnaletica gialla non deve lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, non deve arrecare danni al manto stradale e non deve determinare disturbi o intralcio alla circolazione durante le operazioni di rimozione.
L'unica eccezione espressamente prevista è il caso in cui sia programmato il rifacimento della pavimentazione: in tal caso, l'obbligo di rimozione non sussiste, poiché il nuovo manto coprirà ogni traccia. Questa eccezione ha un senso logistico evidente: imporre la rimozione quando il manto verrà comunque fresato e rifatto sarebbe un costo inutile.
La mancata o tardiva rimozione della segnaletica temporanea, specie se persiste dopo la fine dei lavori, può ingenerare confusione negli utenti della strada e può dare luogo a responsabilità civile e amministrativa in capo all'ente proprietario o al concessionario.
I dispositivi retroriflettenti integrativi: funzione e limiti tecnici
Il comma 6 disciplina i delineatori retroriflettenti gialli, dispositivi fisici che possono integrare o, in certi casi, sostituire i segnali orizzontali temporanei. Vengono impiegati nelle situazioni particolarmente pericolose dove la sola segnaletica orizzontale potrebbe non essere sufficiente - per esempio, in curva, in condizioni di scarsa visibilità notturna o in presenza di cantieri complessi.
I vincoli tecnici sono precisi:
Anche questi dispositivi devono poter essere rimossi facilmente senza danni al manto, analogamente a quanto previsto per la segnaletica orizzontale. L'impiego di mezzi di segnalamento temporaneo non previsti dalle norme vigenti è subordinato alla previa approvazione del Ministero competente.
Responsabilità degli enti e dei gestori di cantiere
L'obbligo di apposizione e rimozione della segnaletica temporanea grava in primo luogo sull'ente proprietario della strada o sul soggetto che ha ottenuto il permesso di occupazione della sede stradale (tipicamente l'impresa esecutrice dei lavori). In caso di incidente provocato da segnaletica temporanea assente, mal posizionata o non rimossa, la responsabilità civile può essere imputata al soggetto cui competeva la gestione del cantiere, ai sensi delle norme generali in materia di responsabilità per custodia. Sul piano sanzionatorio amministrativo, le violazioni in materia di segnaletica stradale sono disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), cui il regolamento rinvia per le conseguenze punitive.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perché le strisce nei cantieri sono gialle e non bianche?
Il colore giallo è prescritto dall'art. 35 del Regolamento proprio per distinguere la segnaletica temporanea da quella permanente (bianca). Quando le due coesistono, quella gialla prevale e guida il conducente lungo il tracciato provvisorio.
Da quando scatta l'obbligo di segnaletica orizzontale temporanea?
L'obbligo scatta per cantieri e lavori (o deviazioni) di durata superiore a sette giorni lavorativi. Per lavori di durata inferiore o in caso di condizioni atmosferiche avverse, si possono utilizzare i dispositivi retroriflettenti integrativi in sostituzione.
Cosa succede se le strisce gialle non vengono rimosse dopo i lavori?
Il soggetto responsabile del cantiere (impresa esecutrice o ente proprietario) è tenuto alla rimozione integrale. La persistenza della segnaletica oltre la fine dei lavori può ingenerare confusione e fondare una responsabilità civile per eventuali incidenti causati dalla segnaletica non rimossa.
Qual è la differenza tra segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi?
I segnali orizzontali temporanei sono strisce dipinte o applicate al suolo (stessa grafica della segnaletica permanente, ma in giallo). I dispositivi retroriflettenti integrativi sono invece elementi fisici tridimensionali (max 2,5 cm di altezza) applicati con adesivo, che riflettono la luce gialla: servono a rafforzare la guida ottica, specie di notte o in curva.
Possono essere utilizzati altri tipi di segnalamento temporaneo non previsti dall'art. 35?
Sì, ma solo previa approvazione del Ministero competente e in conformità alle sue direttive. Non è quindi possibile impiegare segnalетiche o dispositivi non standard senza tale autorizzazione ministeriale.