Testo dell'articoloVigente
Art. 34 DPR 495/1992 – Coni e delineatori flessibili
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.
2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e campo di applicazione
L'art. 34 del DPR 495/1992 disciplina due dispositivi di segnalamento temporaneo tra i più diffusi sulle strade italiane: il cono e il delineatore flessibile. Si tratta di presidi di sicurezza di natura temporanea, distinti sia per funzione sia per durata dell'impiego.
Il cono è concepito per situazioni di brevissima durata - al massimo due giorni - o comunque transitorie: tracciatura di segnaletica orizzontale, incidenti stradali, posti di blocco, separazione provvisoria di sensi di marcia opposti, delimitazione di ostacoli temporanei. Il delineatore flessibile, invece, entra in scena quando la necessità di separare flussi di traffico o di proteggere un'area di cantiere si protrae oltre i due giorni.
La distinzione è rilevante anche dal punto di vista della responsabilità: l'impresa che esegue lavori stradali o l'ente gestore della viabilità deve scegliere il dispositivo corretto in funzione della durata effettiva dell'intervento, pena la violazione delle norme tecniche di sicurezza stradale.
Caratteristiche costruttive del cono
Il cono (figura II.396 dell'allegato al Regolamento) è realizzato in materiali flessibili, tipicamente gomma o plastica ad alta resistenza agli urti. La colorazione è rossa con anelli bianchi retroriflettenti, requisito essenziale per garantire la visibilità nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Il Regolamento prevede tre versioni dimensionali, le cui misure sono specificate nelle tavole allegate.
Un aspetto tecnico fondamentale è la base di appoggio: deve essere sufficientemente pesante - appesantita dall'interno o dall'esterno - da garantire la stabilità in qualsiasi condizione atmosferica, incluso il vento generato dal passaggio di veicoli pesanti. Un cono instabile che cada in corsia può costituire un pericolo improvviso e aggravare la responsabilità di chi lo ha collocato in modo non conforme.
Caratteristiche costruttive del delineatore flessibile
Il delineatore flessibile (figura II.397) può essere di forma lamellare o cilindrica. Come il cono, è realizzato in gomma o plastica ed è di colore rosso con inserti o anelli bianchi retroriflettenti. La differenza strutturale rispetto al cono sta nel sistema di fissaggio: la base del delineatore deve essere incollata o altrimenti ancorata stabilmente alla pavimentazione stradale.
La norma pone un requisito prestazionale specifico: se investito dal traffico, il delineatore deve piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. Questa caratteristica di resilienza meccanica è fondamentale per la sicurezza: un dispositivo che si stacchi e finisca in carreggiata diventa esso stesso un ostacolo potenzialmente pericoloso.
Frequenze di posa e adattamenti nei centri abitati
Il Regolamento fissa con precisione la frequenza di posa di entrambi i dispositivi: 12 metri in rettifilo e 5 metri in curva. Si tratta di distanze massime che garantiscono la continuità visiva del segnalamento e impediscono che un automobilista percepisca il deliminamento come discontinuo o incerto.
Nei centri abitati la frequenza è dimezzata (6 m in rettifilo, 2,5 m in curva), a causa della minore velocità dei veicoli, della presenza di pedoni e ciclisti, e dell'ambiente urbano più complesso. Il Regolamento prevede tuttavia la possibilità di adottare distanze diverse ove richiesto da particolari caratteristiche geometriche della strada o dalle condizioni del traffico: si tratta di una clausola di flessibilità che impone all'ente o all'impresa responsabile una valutazione tecnica caso per caso.
Disciplinare tecnico ministeriale
Il comma 3 dell'articolo demanda a un disciplinare tecnico del Ministro dei lavori pubblici - da pubblicare in Gazzetta Ufficiale - la definizione puntuale delle caratteristiche dei materiali. Questa tecnica normativa è ricorrente nel Regolamento: la norma fissa i criteri generali e i parametri prestazionali, mentre i dettagli tecnici di maggiore specificità sono affidati a provvedimenti ministeriali aggiornabili in modo più agile al progresso tecnologico, senza necessità di modificare il Regolamento.
Per il professionista e l'impresa, ciò significa che il rispetto del solo articolo 34 non è sufficiente: occorre verificare anche le specifiche del disciplinare tecnico vigente al momento dell'intervento.
Profili di responsabilità
La corretta installazione di coni e delineatori flessibili non è un adempimento meramente formale: è una misura di sicurezza stradale il cui omesso o errato rispetto può avere conseguenze serie. In caso di incidente causato da segnalamento temporaneo non conforme alle prescrizioni del Regolamento, la responsabilità - civile e penale - può ricadere sull'ente gestore della strada, sull'impresa appaltatrice dei lavori o sul soggetto privato che ha collocato i dispositivi (ad esempio, in caso di veicolo in panne).
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina le sanzioni per la violazione delle norme sulla segnaletica e sulla sicurezza dei cantieri; il Regolamento ne precisa le modalità tecniche di attuazione. La scelta tra cono e delineatore non è dunque discrezionale: è vincolata dalla durata del cantiere e dalle caratteristiche del tratto stradale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra cono e delineatore flessibile?
Il cono è destinato a situazioni temporanee di durata massima di due giorni (incidenti, tracciatura segnaletica, posti di blocco), mentre il delineatore flessibile è utilizzato per cantieri o separazioni di sensi di marcia di durata superiore a due giorni. Il delineatore è fissato stabilmente alla pavimentazione, il cono è semplicemente appoggiato con base appesantita.
Ogni quanti metri vanno posizionati i coni in rettifilo?
In rettifilo la frequenza di posa è di 12 metri. In curva la distanza si riduce a 5 metri, per garantire la continuità visiva del segnalamento. Nei centri abitati entrambe le distanze sono dimezzate (6 m in rettifilo, 2,5 m in curva).
Cosa succede se un cantiere stradale supera i due giorni e si usano solo coni?
L'utilizzo di coni oltre i due giorni non è conforme all'art. 34 del Regolamento, che richiede i delineatori flessibili per durate superiori. Ciò può comportare contestazioni da parte degli organi di controllo e, in caso di incidente, può aggravare la posizione di responsabilità dell'impresa o dell'ente responsabile.
I coni devono essere retroriflettenti?
Sì. Il Regolamento prescrive che i coni siano di colore rosso con anelli bianchi retroriflettenti. La retroriflettenza è essenziale per garantire la visibilità nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, quando i fari dei veicoli restituiscono il segnale luminoso verso il conducente.
Chi è responsabile della corretta posa dei coni e dei delineatori?
La responsabilità ricade sul soggetto che esegue i lavori o gestisce il cantiere: di norma l'impresa appaltatrice o l'ente gestore della strada. In caso di incidente causato da dispositivi non conformi o non correttamente posizionati, possono sorgere responsabilità civili e penali a carico del responsabile della sicurezza del cantiere.