Testo dell'articoloVigente
Art. 28 DPR 495/1992 – (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D ed E; c) 10 m per le strade di tipo F.
4. 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: fasce di rispetto stradale nei centri abitati
L'articolo 28 del DPR 495/1992 disciplina le fasce di rispetto per l'edificazione all'interno dei centri abitati, fissando le distanze minime che costruzioni e muri di cinta devono rispettare rispetto al confine stradale. Si tratta di una norma tecnica di primaria importanza per chi progetta, costruisce o amplia un immobile affacciato su una strada pubblica classificata.
Il meccanismo è articolato su due variabili fondamentali: la classificazione funzionale della strada (tipi A, D, E, F ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992) e la presenza o assenza di uno strumento urbanistico vigente. Il combinato disposto di questi due fattori determina il regime di distanze applicabile a ogni singolo intervento edilizio.
Classificazione delle strade e distanze minime: la tabella operativa
Le strade di tipo A (autostrade) impongono la distanza più ampia: 30 m dal confine stradale, sia in presenza che in assenza di strumento urbanistico. La ratio è evidente: l'autostrada è una infrastruttura ad alta velocità e ad alto flusso, nella quale la vicinanza di edifici genera rischi di abbagliamento, distrazione e impatto strutturale in caso di uscita di strada.
Le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) richiedono una distanza di 20 m in tutti i casi. Analogamente alle autostrade urbane, esse svolgono funzioni di smistamento del traffico a velocità elevata e necessitano di una zona cuscinetto adeguata.
Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e tipo F (strade locali), la situazione è più sfumata. In presenza di un piano regolatore o di un altro strumento urbanistico vigente, il regolamento non fissa distanze minime ai fini della sicurezza della circolazione: la disciplina è interamente demandata alla pianificazione locale. Viceversa, in assenza di strumento urbanistico, il comma 3 interviene con distanze di 20 m per le strade D ed E e di 10 m per le strade F, evitando che territori privi di pianificazione siano privi di qualsiasi tutela.
È importante ricordare che la classificazione del tipo di strada non coincide necessariamente con la sua denominazione amministrativa (statale, provinciale, comunale): è la funzione svolta nel reticolo viario a determinare il tipo, e dunque il regime di distanze applicabile.
I muri di cinta: un regime specifico
Il comma 4 introduce un regime distinto per i muri di cinta laterali alle strade, indipendentemente dalla loro natura o consistenza (muratura, recinzione metallica, siepe su recinzione). Le distanze minime sono ridotte rispetto a quelle degli edifici: 3 m per le strade di tipo A e 2 m per le strade di tipo D.
Il comma 5 precisa che per le restanti strade non sono fissate distanze minime dal confine stradale «ai fini della sicurezza della circolazione». Anche in questo caso si tratta di una clausola di apertura verso la disciplina urbanistica locale, che rimane libera di fissare i propri limiti. Il muro di cinta, per la sua minore altezza rispetto a un edificio e per la sua natura non abitativa, è ritenuto meno impattante sulla sicurezza del traffico, il che giustifica soglie più contenute.
Rapporto con la normativa urbanistica e le sanzioni
Le distanze previste dall'art. 28 sono distanze minime inderogabili ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Esse si affiancano - e non sostituiscono - le distanze eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali, che possono essere più restrittive. In caso di conflitto tra la norma regolamentare e lo strumento urbanistico, si applica la distanza maggiore, poiché entrambe perseguono finalità distinte (sicurezza stradale la prima, tutela del paesaggio urbano e del decoro la seconda).
Le costruzioni realizzate in violazione delle fasce di rispetto sono soggette al regime sanzionatorio edilizio generale (DPR 380/2001), che può comportare la demolizione d'ufficio e il ripristino dello stato dei luoghi. L'ente proprietario della strada può altresì agire per la rimozione di quanto costruito in fascia di rispetto, ai sensi delle norme del Codice della Strada sulla tutela e gestione delle strade (artt. 14 e ss. del D.Lgs. 285/1992).
Aspetti pratici per progettisti e committenti
Prima di avviare un qualsiasi intervento edilizio in prossimità di una strada, è essenziale verificare tre elementi: (a) la classificazione funzionale della strada interessata, desumibile dal Piano Urbano del Traffico o dagli atti dell'ente proprietario; (b) l'esistenza e il contenuto dello strumento urbanistico vigente nel comune; (c) il tipo di intervento (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione integrale, ampliamento fronteggiante la strada, muro di cinta).
Solo gli interventi che «fronteggiano» la strada - ovvero che modificano la superficie o il volume lato strada - sono soggetti alle distanze del comma 1. Interventi interni al lotto o sul lato opposto alla strada possono non essere interessati dalla norma. In ogni caso il parere dell'ente proprietario della strada è fortemente consigliato in fase di progettazione, per evitare contenziosi che possono portare alla demolizione dell'opera realizzata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per 'confine stradale' ai fini delle distanze minime?
Il confine stradale è il limite della proprietà stradale, che comprende non solo la carreggiata ma anche le banchine, le cunette e le scarpate. La distanza si misura da questo confine, non dal bordo della carreggiata. L'ente proprietario della strada è il soggetto che certifica ufficialmente dove si trova il confine.
Le distanze dell'art. 28 si applicano anche alle ristrutturazioni parziali?
No. L'art. 28 si applica alle nuove costruzioni, alle demolizioni integrali con ricostruzione e agli ampliamenti 'fronteggianti' la strada, cioè che aumentano la superficie o il volume verso il confine stradale. Una ristrutturazione interna o un ampliamento sul lato opposto alla strada non è soggetto alle distanze del regolamento stradale, anche se può essere soggetto a vincoli urbanistici diversi.
Il comune può fissare distanze inferiori a quelle del regolamento con il proprio piano regolatore?
No. Le distanze dell'art. 28 sono distanze minime inderogabili ai fini della sicurezza della circolazione. Il comune può solo prevedere distanze maggiori, mai inferiori. In caso di contrasto tra piano regolatore e regolamento stradale, si applica la distanza maggiore tra le due.
Cosa succede se si costruisce in violazione delle fasce di rispetto?
La costruzione è abusiva e l'ente proprietario della strada può richiederne la demolizione o rimozione. Si applicano le sanzioni del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e le norme del Codice della Strada sulla tutela delle strade. Il Comune può emettere ordine di demolizione d'ufficio.
Come si classifica una strada per capire quale distanza applicare?
La classificazione funzionale (tipi A, B, C, D, E, F) è stabilita dall'ente proprietario della strada in base alle caratteristiche costruttive e alla funzione nel reticolo viario. Per le strade comunali, la classificazione risulta dal Piano Urbano del Traffico o da delibera del Comune. In caso di dubbio, è necessario richiedere all'ente proprietario un certificato di classificazione prima di progettare l'intervento.