Testo dell'articoloVigente
Art. 25 DPR 495/1992 – Attività di tutela delle strade
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: polizia stradale e procedimento sanzionatorio
L'articolo 25 del DPR 495/1992 disciplina le modalità operative con cui si svolge il procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di circolazione stradale, coordinando i diversi soggetti istituzionali che operano sul territorio. La norma si inscrive nel sistema delineato dall'articolo 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che elenca le amministrazioni e i corpi titolari di funzioni di polizia stradale: la Polizia di Stato (Polizia Stradale), l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Corpi e servizi di polizia provinciale, i Corpi di polizia municipale e, in subordine, i Regimi di sorveglianza degli enti proprietari delle strade.
Il primo comma stabilisce il principio generale: le amministrazioni che dispongono di personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Codice gestiscono autonomamente tutte le fasi del procedimento. Questo significa che dalla redazione del verbale di accertamento, alla sua notifica, fino all'eventuale opposizione in sede giudiziaria, il procedimento rimane nelle mani dello stesso ente. La norma evita frammentazioni organizzative che potrebbero pregiudicare i diritti del trasgressore o la correttezza del procedimento.
Il caso degli enti proprietari di strade senza uffici specializzati
La situazione si complica quando l'accertamento viene effettuato da personale appartenente a un ente proprietario di strade - per esempio un comune minore o una provincia - che non disponga di uffici specificamente dedicati ai servizi di polizia stradale. In questo caso il secondo comma impone una regola precisa: entro cinque giorni dall'accertamento, l'ente deve inviare la segnalazione della violazione agli organi di polizia stradale territorialmente competenti.
Questo termine di cinque giorni ha natura ordinatoria ma riveste importanza pratica rilevante. Il rispetto dei tempi è funzionale a garantire che l'organo ricevente possa procedere tempestivamente alla verbalizzazione e alla notifica, nel rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'articolo 201 del Codice della Strada per la notificazione del verbale al trasgressore non identificato sul posto. Un ritardo eccessivo nella trasmissione della segnalazione potrebbe pregiudicare la possibilità di rispettare il termine di notifica e, di conseguenza, determinare la decadenza dalla potestà sanzionatoria.
La verbalizzazione delegata: chi firma e chi accerta
Il terzo comma introduce una distinzione concettuale importante tra chi accerta la violazione e chi la verbalizza. Quando la violazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore - ipotesi frequente in caso di rilevamento automatico o di accertamento da parte di personale non dotato di poteri di verbalizzazione - l'organo di polizia stradale che riceve la segnalazione redige il verbale e lo notifica.
Tuttavia, il verbale deve indicare l'agente che ha materialmente effettuato l'accertamento. Questa previsione risponde a esigenze di trasparenza e di garanzia difensiva: il trasgressore ha il diritto di conoscere l'identità di chi ha constatato la violazione, per poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in sede di ricorso. La separazione tra fase dell'accertamento e fase della verbalizzazione non è eccezionale nel sistema sanzionatorio del codice della strada: si pensi alle rilevazioni automatizzate della velocità, dove il verbale viene redatto da un ufficio diverso da quello che ha operato il dispositivo.
Il coordinamento interistituzionale nella prassi operativa
L'articolo 25 riflette la complessità del sistema italiano di gestione delle strade, dove convivono strade statali (ANAS), strade regionali, provinciali e comunali, ciascuna soggetta alla vigilanza e alla manutenzione di enti diversi. La norma garantisce che la frammentazione della proprietà stradale non si traduca in vuoti sanzionatori o in inefficienze procedimentali.
In pratica, il meccanismo funziona così: un dipendente comunale addetto alla sorveglianza stradale accerta che un veicolo ha effettuato una sosta vietata in un tratto di strada di competenza del comune, ma il comune non ha un corpo di polizia municipale strutturato. L'ufficio comunale competente trasmette la segnalazione - corredata dei dati del veicolo, del luogo, della data e dell'ora - alla polizia municipale del comune capoluogo o al comando dei Carabinieri competente, che provvederà a redigere il verbale e notificarlo al proprietario del veicolo, indicando nel verbale le generalità del sorvegliante comunale che ha effettuato l'accertamento.
Riflessi procedimentali e tutela del trasgressore
Dal punto di vista del trasgressore, il meccanismo descritto dall'articolo 25 non incide sulla possibilità di far valere le proprie ragioni. Il verbale notificato deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 383 del DPR 495/1992 e dall'articolo 200 del Codice: la contestazione delle violazioni, le norme violate, la possibilità di pagamento in misura ridotta, i termini e le modalità di ricorso. L'indicazione dell'agente accertatore nel verbale redatto da organo diverso è una garanzia aggiuntiva che consente al destinatario di valutare la fondatezza dell'accertamento e, se del caso, di contestarlo nelle sedi appropriate (ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 CdS, ovvero ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204-bis CdS).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può svolgere attività di polizia stradale secondo il Codice della Strada?
L'articolo 12 del Codice della Strada elenca i soggetti abilitati: Polizia di Stato (Polizia Stradale), Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, corpi di polizia provinciale, corpi di polizia municipale e, in via subordinata, il personale degli enti proprietari di strade per alcune funzioni specifiche.
Cosa succede se un ente proprietario di strada accerta una violazione ma non ha uffici di polizia stradale?
Deve inviare la segnalazione della violazione agli organi di polizia stradale competenti entro cinque giorni dall'accertamento. Sarà l'organo ricevente a redigere il verbale e a notificarlo al trasgressore.
Il verbale può essere redatto da un organo diverso da quello che ha accertato la violazione?
Sì. L'articolo 25 prevede espressamente questa ipotesi. In tal caso, il verbale deve comunque indicare le generalità dell'agente che ha effettuato il materiale accertamento, a garanzia del diritto di difesa del trasgressore.
Perché è importante rispettare il termine di cinque giorni per la segnalazione?
Il rispetto del termine è funzionale a consentire all'organo destinatario di notificare il verbale entro i novanta giorni previsti dall'articolo 201 del Codice della Strada. Un ritardo nella segnalazione potrebbe rendere impossibile rispettare questo termine e determinare la decadenza dalla potestà sanzionatoria.
Il trasgressore può fare ricorso contro un verbale notificato da un organo diverso da quello che ha accertato la violazione?
Sì. I rimedi ordinari restano pienamente disponibili: ricorso al Prefetto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai sensi dell'articolo 203 del Codice della Strada, ovvero ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni. La circostanza che il verbale sia stato redatto da organo diverso dall'accertatore non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità, purché il verbale indichi le generalità dell'agente accertatore.