Testo dell'articoloVigente
Art. 19 DPR 495/1992 – Oneri a carico del richiedente
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e finalità della norma
L'art. 19 del DPR 495/1992 disciplina il riparto degli oneri economici connessi al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per trasporti o circolazione eccezionale, istituto regolato dagli artt. 10 e ss. del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di una disposizione di carattere squisitamente procedurale-finanziario: il Codice delinea i presupposti sostanziali dell'autorizzazione, mentre il Regolamento - come suo strumento attuativo - stabilisce chi deve sostenere quali costi e con quali garanzie.
La ratio è trasparente: il trasporto eccezionale (un carico fuori sagoma o fuori massa) impone all'amministrazione un impegno organizzativo straordinario - sopralluoghi tecnici, verifica della portanza dei ponti, eventuale progettazione di opere di rinforzo - che va ben oltre l'ordinaria attività di gestione stradale. Sarebbe iniquo far ricadere tali costi sulla fiscalità generale; il principio «chi inquina paga», trasferito al contesto della viabilità, porta a dire «chi eccede paga».
Spese istruttorie: quali voci comprende il comma 1
Il comma 1 elenca tre categorie di spese poste a carico del richiedente:
La norma usa la locuzione «eventuali spese», a sottolineare che non tutte le voci si verificano in ogni caso: un trasporto eccezionale su un'autostrada ben conosciuta potrebbe non richiedere sopralluoghi aggiuntivi, mentre un itinerario su strade provinciali secondarie li rende quasi inevitabili.
La polizza fideiussoria: struttura e funzione
Il comma 2 introduce uno strumento di garanzia patrimoniale - la polizza fideiussoria assicurativa o bancaria - che l'ente può esigere (non è automatica, ma facoltativa per l'ente) come condizione per il rilascio dell'autorizzazione. La scelta tra garanzia assicurativa e garanzia bancaria è rimessa all'ente autorizzante, che valuterà in concreto il livello di rischio associato al trasporto.
La fideiussione copre tre ordini di rischi:
La formula «in dipendenza del transito» richiede un nesso causale diretto tra l'operazione autorizzata e il danno, escludendo eventi del tutto indipendenti. In caso di sinistro, l'ente potrà rivalersi direttamente sul garante (banca o compagnia assicurativa) senza dover attendere l'esito di un giudizio civile nei confronti del trasportatore.
Obbligo di esibizione della polizza al ritiro dell'autorizzazione
La norma precisa che, quando la polizza è stata richiesta, il richiedente deve esibirne copia all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Si tratta di una condizione sospensiva implicita: l'autorizzazione è formalmente rilasciata ma non può essere materialmente ritirata (e quindi il trasporto non può iniziare) finché la garanzia non è comprovata.
Questa previsione è tutelante per entrambe le parti: evita al richiedente di dover tornare all'ufficio con la polizza separatamente e garantisce all'ente di non emettere titoli circolanti privi di copertura. La «copia» - e non l'originale - è sufficiente, ma deve essere leggibile e completa (includere massimale, beneficiario, durata e oggetto della garanzia).
Raccordo con la disciplina del Codice della Strada
Gli artt. 10 e 13 del Codice della Strada definiscono le categorie di veicoli o trasporti che richiedono autorizzazione speciale, mentre gli artt. 62 e 104 del Codice fissano i limiti di massa e di sagoma superati i quali il trasporto è considerato «eccezionale». L'art. 19 del Regolamento si inserisce a valle di tale disciplina, occupandosi esclusivamente del profilo degli oneri finanziari. Le sanzioni per chi circola senza autorizzazione eccezionale ovvero viola le prescrizioni della stessa sono contenute nel Codice (artt. 10 e ss.), non nel Regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi deve pagare le spese di sopralluogo per un trasporto eccezionale?
Le spese di sopralluogo, di accertamento dell'agibilità del percorso e di istruzione della pratica sono integralmente a carico del richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR 495/1992. Non gravano sull'ente proprietario della strada né sulla collettività.
L'ente è obbligato a richiedere la polizza fideiussoria?
No. Ai sensi del comma 2, l'ente autorizzante 'può esigere' la polizza: si tratta di una facoltà discrezionale, non di un obbligo automatico. L'ente valuta caso per caso il livello di rischio per la strada e le pertinenze, decidendo se richiedere la garanzia.
Quali danni copre la polizza fideiussoria prevista dall'art. 19?
La polizza copre i danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze, nonché a persone o cose, in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. È necessario un nesso causale tra l'operazione e il danno.
Cosa succede se il richiedente non esibisce la copia della polizza al ritiro dell'autorizzazione?
Se la polizza è stata richiesta dall'ente, il richiedente non può ritirare materialmente l'autorizzazione senza esibirne copia. Il ritiro è subordinato all'esibizione del documento: senza di esso, il titolo autorizzatorio non viene consegnato e il trasporto non può legalmente iniziare.
La polizza può essere sia bancaria che assicurativa?
Sì. L'art. 19, comma 2, prevede espressamente la scelta tra polizza fideiussoria assicurativa e polizza fideiussoria bancaria. La scelta è rimessa in prima battuta all'ente autorizzante, che può indicare la forma preferita, ma nella prassi spesso entrambe le forme sono accettate.