Art. 9 DPR 495/1992 — Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo. 3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.
Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza