Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 DPR 495/1992 – Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2. Il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.

6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.

7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.

9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

In sintesi

  • Il potere di diffida ministeriale verso gli enti proprietari di strade si attiva quando questi non rispettano le norme del Codice della Strada o del regolamento.
  • Le segnalazioni possono provenire dalla polizia stradale, da privati cittadini o da associazioni ambientaliste senza scopo di lucro.
  • La diffida deve indicare le infrazioni accertate, le norme violate e gli interventi necessari, fissando un termine - generalmente non inferiore a sessanta giorni - per ottemperare.
  • In caso di inadempienza, il Ministro ordina l'esecuzione diretta delle opere a carico dell'ente proprietario, con rivalsa integrale delle spese.
  • L'ordinanza-ingiunzione emessa per il recupero delle somme acquista efficacia esecutiva immediata se il pagamento non avviene nel termine fissato.
Indice dei contenuti

Il potere di vigilanza ministeriale sugli enti proprietari di strade

L'articolo 6 del DPR 495/1992 disciplina, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le modalità procedurali attraverso le quali il Ministro dei lavori pubblici esercita il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari di strade inadempienti. Si tratta di uno strumento di vigilanza amministrativa che consente all'autorità centrale di intervenire in via sostitutiva quando i soggetti localmente responsabili della rete stradale - Comuni, Province, Regioni o ANAS - omettono di mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza o di adeguarla alle prescrizioni normative.

Il presupposto della diffida è l'«inosservanza» delle disposizioni del Codice della Strada, del regolamento di esecuzione o delle leggi da questi richiamate. Non si richiede una violazione cosciente o colposa: è sufficiente l'accertamento oggettivo dell'inadempienza. L'ente titolare del potere di diffida è il Ministro dei lavori pubblici - oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -, che può delegarne l'esercizio al dirigente preposto all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Il ruolo della polizia stradale e le fonti informative

Il comma 2 indica che l'Ispettorato generale si avvale di informazioni provenienti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, da «qualsiasi persona» e da associazioni ambientaliste senza scopo di lucro. Questa ampia legittimazione soggettiva riflette un principio di partecipazione diffusa alla sicurezza stradale: chiunque rilevi una situazione di pericolo imputabile alla cattiva manutenzione di un'infrastruttura può farne segnalazione, ferma restando la valutazione discrezionale dell'Ispettorato sull'avvio del procedimento.

Il comma 3 pone a carico degli organi di polizia stradale un obbligo specifico: quando, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, rilevano casi di inosservanza, sono tenuti a trasmettere un apposito rapporto al Compartimento ANAS territorialmente competente. Questo rapporto, corredato di relazione dettagliata, deve essere inoltrato al Ministero entro trenta giorni. Si tratta di un flusso informativo strutturato che trasforma la segnalazione casuale in un atto formale all'interno della catena amministrativa.

Il contenuto del provvedimento di diffida e il termine per ottemperare

Il comma 6 detta i requisiti essenziali del provvedimento di diffida, che deve contenere: (a) i casi di inosservanza accertati, senza necessità di rivelare la fonte della segnalazione; (b) le prescrizioni normative ritenute violate; (c) gli interventi necessari per ovviare alle inadempienze; (d) il termine entro cui l'ente deve provvedere. La norma stabilisce che tale termine «non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni», prevedendo tuttavia la possibilità di ridurlo motivatamente in caso di «grave situazione di pericolo». Questa deroga è coerente con il principio di proporzionalità: quando la situazione mette a rischio l'incolumità degli utenti della strada, il bilanciamento tra le esigenze dell'ente inadempiente e la tutela della sicurezza pubblica si risolve a favore di quest'ultima.

Il provvedimento deve essere notificato all'ente proprietario secondo le vigenti norme di legge. La riservatezza sulla fonte di informazione - espressamente prevista dal comma 6 - è una scelta legislativa consapevole che mira a incoraggiare le segnalazioni di privati e associazioni, i quali altrimenti potrebbero temere ritorsioni o conflitti con gli enti locali.

Il potere sostitutivo e la rivalsa delle spese

Se l'ente proprietario non ottempera entro il termine fissato, il Ministro attiva il potere sostitutivo: con un nuovo provvedimento notificato all'inadempiente, ordina l'immediata esecuzione delle opere necessarie, indica chi deve provvedervi e fissa le relative modalità esecutive. È il più incisivo degli strumenti di vigilanza previsti dall'ordinamento stradale, poiché trasferisce la responsabilità operativa dall'ente locale alla struttura ministeriale.

Completata l'esecuzione delle opere, il comma 9 prevede che il Ministro emetta una «ordinanza-ingiunzione» per il rimborso integrale di tutte le somme erogate. L'ente inadempiente è così tenuto a coprire integralmente i costi sostenuti dallo Stato. Se il pagamento non avviene nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista «immediata efficacia esecutiva» ai sensi delle disposizioni vigenti, consentendo il recupero coattivo del credito senza necessità di ulteriori provvedimenti giurisdizionali.

Profili applicativi e rilevanza pratica

Nel contesto della sicurezza stradale, il meccanismo di diffida-sostituzione assume rilevanza quando si verificano situazioni di cronico abbandono infrastrutturale: strade dissestate, segnaletica obsoleta o mancante, barriere di protezione assenti o danneggiate. L'ente proprietario che riceve una diffida è tenuto ad attivarsi concretamente entro il termine indicato; in caso contrario, non solo subisce l'intervento sostitutivo, ma si espone anche all'obbligo di rimborso integrale, che può incidere significativamente sui bilanci comunali o provinciali.

Va sottolineato che il procedimento di diffida si distingue dalle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada a carico dei singoli utenti della strada. Qui il destinatario è un ente pubblico, e lo strumento è di natura prettamente amministrativo-sostitutiva, non punitiva. Ciò non esclude che, parallelamente, possano configurarsi responsabilità civili dell'ente verso gli utenti danneggiati per omessa manutenzione della strada, regolate dai principi generali in materia di responsabilità della pubblica amministrazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può segnalare al Ministero l'inadempienza di un ente proprietario di strade?

La norma consente segnalazioni da parte degli organi di polizia stradale, da qualsiasi privato cittadino e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia ambientale. Non esiste dunque un elenco chiuso di soggetti legittimati.

Qual è il termine minimo che la diffida deve concedere all'ente per ottemperare?

In via generale il termine non può essere inferiore a sessanta giorni. Tuttavia, in presenza di una grave situazione di pericolo per la sicurezza stradale, il termine può essere motivatamente ridotto senza che sia stabilito un minimo assoluto.

La diffida deve indicare la fonte della segnalazione?

No. Il provvedimento di diffida deve specificare i casi di inosservanza accertati e le prescrizioni violate, ma non è necessario identificare la persona o l'associazione che ha effettuato la segnalazione, a tutela di chi denuncia.

Cosa accade se l'ente proprietario non rispetta la diffida?

Il Ministro ordina l'esecuzione sostitutiva delle opere a carico dello Stato e, una volta completati i lavori, emette un'ordinanza-ingiunzione per il recupero integrale delle spese. Se l'ente non paga nel termine fissato, l'ordinanza diventa immediatamente esecutiva.

Chi può firmare il provvedimento di diffida al posto del Ministro?

Il Ministro può delegare la firma al dirigente preposto all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. La delega non trasferisce la titolarità del potere ma solo l'esercizio formale della firma.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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