- La segnatura di protocollo è l'associazione permanente e non modificabile al documento delle informazioni che lo identificano univocamente nel sistema di gestione documentale dell'amministrazione.
- Le informazioni minime obbligatorie sono: progressivo di protocollo, data di protocollo e identificazione sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea.
- La segnatura va effettuata contestualmente alla registrazione di protocollo: le due operazioni avvengono in simultanea.
- Il sistema può includere ulteriori informazioni facoltative: codice dell'ufficio destinatario o produttore, indice di classificazione e altre informazioni utili disponibili al momento della registrazione.
- Per i documenti informatici trasmessi ad altre amministrazioni, la segnatura può includere tutte le informazioni di registrazione, consentendo all'ente ricevente di automatizzare la propria protocollazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 DPR 445/2000 — Segnatura di protocollo
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. 1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa
- Articolo 55 L. 184/1983: Rinvio alle norme del codice civile sull'adozione in casi particolari
- Art. 55 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
Commento
Funzione e significato della segnatura di protocollo
La segnatura di protocollo è lo strumento tecnico-giuridico che consente di identificare in modo univoco ogni documento nel sistema di gestione documentale di un'amministrazione pubblica. L'art. 55 del DPR 445/2000 la definisce come l'«apposizione o associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso». Due elementi meritano attenzione: la permanenza e la non modificabilità. La segnatura non è una semplice annotazione che può essere rimossa o alterata: una volta apposta, fa parte integrante del documento e non può essere cancellata senza lasciare traccia.
La ratio è di garantire la tracciabilità dei flussi documentali interni alla PA: ogni documento deve poter essere rintracciato, associato al procedimento di competenza e ricondotto all'amministrazione che lo ha emesso o ricevuto. Questo risponde al principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e al dovere di trasparenza dell'azione amministrativa.
Le informazioni obbligatorie: comma 1
Il comma 1 individua tre informazioni minime che ogni segnatura di protocollo deve contenere:
Queste tre informazioni sono «minime»: la norma non impedisce di aggiungerne altre, ma impone che almeno queste siano sempre presenti.
Contemporaneità di segnatura e registrazione: comma 2
Il comma 2 stabilisce un requisito procedurale importante: la segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo. Non è ammesso prima registrare e poi segnare, o viceversa: le due operazioni devono avvenire in simultanea. Questo garantisce che ogni documento registrato abbia sempre e immediatamente la propria segnatura, evitando lacune o disallineamenti tra i due sistemi.
Informazioni facoltative: comma 3
Il comma 3 elenca una serie di informazioni che la segnatura può facoltativamente includere, se disponibili al momento della registrazione:
Queste informazioni aggiuntive arricchiscono la segnatura rendendola più utile per la gestione interna, ma non sono obbligatorie: la loro assenza non inficia la validità della registrazione.
La segnatura nei documenti informatici: commi 4 e 5
I commi 4 e 5 affrontano il caso dei documenti informatici scambiati tra diverse amministrazioni. Quando un documento è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione. L'amministrazione che riceve il documento può così utilizzare automaticamente queste informazioni per protocollare il documento in entrata senza reinserire manualmente i dati.
Si tratta di un'anticipazione dell'interoperabilità documentale oggi pienamente sviluppata con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e con le regole tecniche emanate dall'AgID. Il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico sono stabiliti con DPCM, su proposta dell'organo tecnico competente per l'informatica nella PA. Questa previsione — che al momento dell'approvazione del DPR 445/2000 faceva riferimento all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) — va oggi raccordata con le competenze dell'AgID e con le regole del CAD.
Rilevanza pratica per i cittadini
Per il cittadino, la segnatura di protocollo è la prova che la sua istanza o il suo documento è entrato nel sistema della PA. Il numero di protocollo e la data di registrazione che compaiono sulla ricevuta o nell'e-mail di conferma sono il riflesso della segnatura: consentono di identificare il documento in qualsiasi momento e di richiedere informazioni sul relativo procedimento. In caso di controversia su quando un'istanza è stata presentata, la data di protocollo è la data giuridicamente rilevante.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa indica il numero di protocollo che mi viene rilasciato quando presento un'istanza?
Il numero di protocollo è il progressivo unico che identifica il tuo documento nel registro dell'amministrazione. Insieme alla data di registrazione, costituisce la segnatura di protocollo: prova che il tuo documento è entrato nel sistema in quella data. Conservalo sempre.
La segnatura di protocollo può essere modificata dopo l'apposizione?
No. La legge impone che sia apposta in forma permanente e non modificabile. Una volta assegnato il numero di protocollo e la data, queste informazioni non possono essere alterate senza che risulti una modifica tracciata nel sistema.
Quando viene apposta la segnatura: prima o dopo la registrazione?
Contemporaneamente. L'art. 55, comma 2, prevede che segnatura e registrazione siano operazioni simultanee. Non è ammesso protocollare prima e segnare dopo.
Tutte le informazioni della segnatura sono obbligatorie?
Solo tre sono obbligatorie: progressivo di protocollo, data di protocollo e identificativo dell'amministrazione o dell'area organizzativa. Le altre (codice ufficio destinatario, classificazione, ecc.) sono facoltative e possono essere aggiunte se disponibili al momento della registrazione.
La segnatura del documento informatico consente qualcosa di speciale rispetto a quella cartacea?
Sì. Quando il documento è informatico e viene trasmesso ad un'altra amministrazione, la segnatura può includere tutte le informazioni di registrazione, che l'ente ricevente può usare per protocollarlo automaticamente senza riscrivere i dati. Questo è il presupposto dell'interoperabilità documentale tra enti pubblici.
Vedi anche