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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445) che autentica la conformità di una copia all'originale può essere apposta direttamente in calce alla copia stessa.
  • La norma riguarda copie di atti o documenti di una pubblica amministrazione, titoli di studio o di servizio, e documenti fiscali che il privato è obbligato a conservare.
  • L'istituto consente di evitare il rilascio di autentica da parte di un pubblico ufficiale, semplificando la produzione di copie autentiche nei procedimenti amministrativi.
  • La dichiarazione in calce deve contenere tutti gli elementi dell'atto di notorietà sostitutivo (art. 47): consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 445).
  • Il raccordo con il CAD (D.Lgs. 82/2005) è rilevante per le copie informatiche: le regole di conformità dei documenti digitali sono disciplinate dal Codice dell'amministrazione digitale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19-bis DPR 445/2000 — Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

Commento

La ratio dell'articolo 19-bis: semplificare l'autentica di conformità

L'articolo 19-bis del DPR 445/2000 introduce una regola operativa di grande utilità pratica: la possibilità di apporre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — che attesta la conformità di una copia al suo originale — direttamente in calce alla copia stessa. Si tratta di una norma snella, composta di un unico comma, ma che consente di eliminare un passaggio burocratico significativo: il ricorso al pubblico ufficiale per l'autentica di conformità.

Prima di questa semplificazione, ottenere una copia autentica di un documento richiedeva di recarsi da un notaio, da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato, con il costo e il tempo che ne conseguivano. L'art. 19-bis, operando come estensione applicativa dell'art. 19 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consente al privato di attestare personalmente, sotto la propria responsabilità, che la copia corrisponde all'originale.

Oggetto della dichiarazione: quali documenti

Il campo di applicazione dell'art. 19-bis è delimitato con precisione. La dichiarazione sostitutiva in calce è ammessa per tre categorie di documenti:

  • Atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione: ad esempio, la copia di un'ordinanza comunale, di un verbale di riunione, di un atto catastale.
  • Titoli di studio o di servizio: diploma di laurea, diploma di maturità, attestato di un corso di formazione, certificato di servizio rilasciato da un ente pubblico.
  • Documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati: fatture, dichiarazioni dei redditi, modelli F24, ricevute fiscali che il contribuente è tenuto a custodire per legge.

Non rientra nell'art. 19-bis la copia di atti privati (contratti, scritture private), per i quali la conformità all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale.

Modalità operative: come si redige la dichiarazione in calce

La dichiarazione viene apposta materialmente in calce alla copia, cioè a piè di pagina o sul retro dell'ultimo foglio. Deve contenere gli elementi tipici dell'atto di notorietà sostitutivo ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000:

  • indicazione che si tratta di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000;
  • attestazione specifica: «dichiaro che la presente copia è conforme all'originale in mio possesso»;
  • data e luogo della dichiarazione;
  • firma autografa del dichiarante (o firma digitale in caso di trasmissione telematica);
  • consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (richiamo agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

Attenzione: diversamente da quanto accade per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere, di regola, presentata a un dipendente incaricato oppure inviata unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (art. 38, comma 3 DPR 445).

Raccordo con il CAD per le copie informatiche

Il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ha disciplinato in modo organico il tema delle copie informatiche di documenti analogici e delle copie di documenti informatici. In particolare:

  • L'art. 22 CAD stabilisce le regole per le copie informatiche di documenti analogici originali;
  • L'art. 23-bis CAD regolamenta le copie e gli estratti informatici di documenti informatici.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive in ambiente digitale, quando la copia è trasmessa per via telematica, la dichiarazione sostitutiva di conformità può essere apposta con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata. Il regime del CAD e quello del DPR 445 si integrano: il DPR 445 fornisce lo schema giuridico della dichiarazione sostitutiva, il CAD le regole tecniche per la sua manifestazione in forma digitale.

Sanzioni e responsabilità del dichiarante

Poiché la dichiarazione in calce è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il dichiarante che attesti la conformità di una copia all'originale, pur sapendo che la copia è difforme, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 75 DPR 445 (decadenza dal beneficio eventualmente conseguito) e dall'art. 76 DPR 445 (responsabilità penale per le false dichiarazioni a pubblico ufficiale, con rinvio agli artt. 483, 495 e 496 c.p.).

La responsabilità è personale del dichiarante. L'amministrazione che riceve la copia con dichiarazione sostitutiva in calce è esonerata dalla verifica immediata della conformità, ma conserva il potere di effettuare controlli a campione ai sensi dell'art. 71 DPR 445, soprattutto quando la copia è prodotta ai fini di un beneficio economico o di un'aggiudicazione pubblica.

Profili pratici per cittadini e imprese

L'art. 19-bis è particolarmente utile in contesti come:

  • presentazione di domande di ammissione a concorsi pubblici (copia del diploma di laurea con dichiarazione in calce);
  • partecipazione a gare d'appalto (copia di licenze, certificazioni, attestati SOA o di qualità);
  • pratiche previdenziali o assistenziali (copia di buste paga, dichiarazioni dei redditi conservate dal contribuente);
  • procedimenti di accesso agli atti (copia di provvedimenti già in proprio possesso, da allegare alla domanda).

È importante ricordare che la PA non può rifiutare la copia con dichiarazione sostitutiva in calce quando questa è ammessa: un eventuale diniego costituisce un aggravio procedurale illegittimo, censurabile ai sensi dell'art. 1 L. 241/1990 e del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Il principio di decertificazione (art. 40 DPR 445, art. 15 L. 183/2011) impone alla PA di evitare oneri documentali non necessari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Posso usare la dichiarazione sostitutiva in calce per autenticare la copia di un contratto privato?

No. L'art. 19-bis si applica solo alle copie di atti o documenti di una pubblica amministrazione, di titoli di studio o di servizio, e di documenti fiscali obbligatoriamente conservati dai privati. Per i contratti privati o le scritture private, la conformità deve essere attestata da un pubblico ufficiale (notaio o altro soggetto abilitato).

La dichiarazione in calce deve essere firmata di fronte a un funzionario pubblico?

No. A differenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata a sportello (art. 47), la dichiarazione sostitutiva di conformità in calce ex art. 19-bis non richiede la presenza di un funzionario. È tuttavia necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante quando la dichiarazione non è presentata di persona allo sportello.

Cosa rischio se la copia che ho dichiarato conforme non corrisponde all'originale?

Rischi la decadenza dal beneficio eventualmente ottenuto (art. 75 DPR 445) e la responsabilità penale per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 c.p., richiamati dall'art. 76 DPR 445. La falsità nella dichiarazione di conformità è assimilata alla falsità nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La PA può rifiutare una copia con dichiarazione sostitutiva in calce e chiedermi l'originale?

In linea di principio no, quando la tipologia di documento rientra nell'ambito dell'art. 19-bis. Il rifiuto ingiustificato costituisce un aggravio procedurale vietato dall'art. 1 L. 241/1990 e contrario al principio di buon andamento (art. 97 Cost.). La PA può richiedere l'originale solo in presenza di ragioni motivate e specifiche, ad esempio in caso di dubbi fondati sull'autenticità.

Come funziona la dichiarazione di conformità per documenti informatici?

Per le copie informatiche di documenti analogici o per le copie di documenti informatici, si applicano le regole del CAD (D.Lgs. 82/2005), in particolare gli artt. 22 e 23-bis. La dichiarazione di conformità può essere apposta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il DPR 445 e il CAD si integrano: il primo fornisce il regime giuridico, il secondo le regole tecniche per la forma elettronica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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