In sintesi
- L'articolo disciplina le notificazioni di atti e documenti effettuate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati diretti o dai loro delegati.
- Per queste notificazioni si applicano le regole del codice di procedura civile, in particolare l'art. 137, terzo comma, c.p.c.
- I biglietti e gli inviti di presentazione devono contenere solo le informazioni strettamente necessarie, senza divulgare il contenuto dell'atto.
- La norma tutela la riservatezza del destinatario principale, evitando che terzi vengano a conoscenza del contenuto pieno dell'atto notificato.
- Il raccordo con il c.p.c. garantisce uniformità procedurale tra notificazioni civili e notificazioni amministrative verso terzi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15-bis DPR 445/2000 — Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile . Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata
- Art. 15 bis TUF - Persone che agiscono di concerto
- Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 — Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
- Art. 15-bis L. 354/1975 — Giustizia riparativa
- Art. 15-bis DPR 602/1973 — Iscrizioni nei ruoli straordinari
- Art. 15-bis D.Lgs. 502/1992 — Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ambito di applicazione: notificazioni a soggetti terzi rispetto all'interessato
L'articolo 15-bis del DPR 445/2000 introduce una disciplina specifica per un caso particolare di notificazione pubblica: quella indirizzata a soggetti diversi dall'interessato principale o da persone da questi delegate. Si pensi alla notifica di un atto di diniego indirizzata non direttamente al richiedente ma a un condomino, a un vicino di casa, o comunque a un soggetto che abbia un ruolo procedurale ma non sia il destinatario formale del provvedimento.
In questi casi la pubblica amministrazione deve seguire le disposizioni previste dall'art. 137, terzo comma, del codice di procedura civile, norma che regolamenta le modalità di consegna degli atti a soggetti diversi dal destinatario, garantendo al contempo la certezza della consegna e la tutela della riservatezza.
Il richiamo all'art. 137, terzo comma, c.p.c.: contenuto e ratio
L'art. 137, terzo comma, c.p.c. stabilisce che quando la notificazione non avviene direttamente nelle mani del destinatario, l'ufficio notificante deve adottare particolari cautele per la consegna. La norma processual-civilistica prevede modalità di chiusura e sigillatura dell'atto in modo da non renderne conoscibile il contenuto a chi materialmente lo riceve.
Il rinvio operato dall'art. 15-bis DPR 445/2000 ha la medesima ratio: quando una pubblica amministrazione notifica un atto o un documento a un soggetto che non è il diretto interessato, deve garantire che il contenuto dell'atto rimanga riservato. Il terzo che materialmente riceve la notificazione — sia esso un familiare convivente, un portiere, un incaricato — non deve poter conoscere il contenuto del provvedimento, ma solo la sua esistenza e la necessità di trasmetterlo al destinatario.
Biglietti e inviti di presentazione: principio di minimizzazione delle informazioni
La seconda parte dell'articolo stabilisce una regola di minimizzazione delle informazioni nei biglietti e negli inviti di presentazione: tali comunicazioni accessorie devono contenere solo le indicazioni strettamente necessarie per consentire al destinatario di presentarsi o di ricevere l'atto, senza anticipare il contenuto del provvedimento.
Questo principio si raccorda con quello più generale di tutela della riservatezza previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali (oggi D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 — GDPR). Una comunicazione accessoria che riveli, anche parzialmente, il contenuto di un provvedimento sfavorevole potrebbe arrecare un pregiudizio non necessario alla sfera privata del destinatario.
Raccordo con il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e con la L. 241/1990
La norma si inserisce nel quadro del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.: le notificazioni devono essere eseguite in modo efficiente ma anche rispettoso dei diritti dei privati. Una notificazione irregolare o che leda la riservatezza del destinatario si pone in tensione con entrambi i valori costituzionali.
In relazione alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, va ricordato che le comunicazioni inerenti al procedimento (avvio, termine, audizione) sono soggette a precisi obblighi di forma e contenuto. L'art. 15-bis si coordina con tali prescrizioni: anche quando la comunicazione transita attraverso un soggetto terzo, il rispetto delle forme procedimentali non viene meno.
Profili pratici per l'operatore pubblico
Per i funzionari della pubblica amministrazione questa norma impone un obbligo di attenzione operativa: prima di consegnare un atto a un soggetto diverso dall'interessato, occorre verificare che l'atto stesso sia adeguatamente chiuso o sigillato, e che il biglietto o l'avviso di accompagnamento non contenga informazioni eccedenti rispetto alla mera segnalazione della notificazione. Il mancato rispetto di queste cautele potrebbe determinare responsabilità disciplinare del funzionario e, in taluni casi, l'invalidità della notificazione stessa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 15-bis del DPR 445/2000?
Si applica ogni volta che una pubblica amministrazione notifica un atto o un documento a un soggetto diverso dall'interessato principale o da una persona da lui delegata, come avviene quando il destinatario non è reperibile e l'atto viene consegnato a un familiare o al portiere.
Cosa prevede l'art. 137, terzo comma, c.p.c. richiamato dall'art. 15-bis?
Prevede modalità particolari di consegna degli atti a soggetti diversi dal destinatario, imponendo che il plico sia chiuso in modo da non renderne conoscibile il contenuto a chi materialmente lo riceve, con apposite cautele a tutela della riservatezza.
Il biglietto di accompagnamento può indicare il contenuto dell'atto notificato?
No. L'art. 15-bis stabilisce espressamente che nei biglietti e negli inviti di presentazione devono essere indicate solo le informazioni strettamente necessarie allo scopo, senza anticipare o rivelare il contenuto del provvedimento.
Cosa succede se la notificazione viene eseguita in modo difforme dall'art. 15-bis?
L'irregolarità nella notificazione può determinarne la nullità, con conseguente riapertura dei termini per il destinatario. Inoltre, il funzionario responsabile potrebbe incorrere in responsabilità disciplinare e, in caso di lesione della riservatezza, anche in responsabilità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Questa norma si applica anche alle notificazioni telematiche?
Il principio di minimizzazione delle informazioni deve ritenersi applicabile anche alle comunicazioni elettroniche. Per le notificazioni telematiche trovano però applicazione anche le specifiche disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le regole tecniche in materia di posta elettronica certificata.
Vedi anche