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La guida
Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL (art. 33) aggiunge otto causali e un tetto del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva (sei lavoratori nelle unità con meno di 30 dipendenti); le attività stagionali sono integrate dall’allegato 7 e i contratti stagionali durano al massimo dieci mesi continuativi (art. 33-bis).
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali e ci affianca le regole dell’art. 33 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Per gli stagionali, assunzione per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, in via ordinaria (art. 33-bis) |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Art. 33: otto causali, tra cui lavorazione e stoccaggio di prodotti stagionali non compresi nelle attività stagionali di legge; sostituzione di lavoratori inidonei o in ferie; progetti promo-pubblicitari; sperimentazioni; nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie; esigenze produttive straordinarie legate alla freschezza |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Per le causali dell’art. 33: non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva; nelle unità con meno di 30 dipendenti sono comunque consentiti sei contratti |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 33 CCNL per i termini non stagionali) | Stagionali: art. 35, precedenza nella riassunzione per le stesse lavorazioni e periodi, con comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione |
Il lavoro stagionale: regole speciali
La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.
Esenzioni dai limiti generali
I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.
Quali attività sono stagionali
Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo: l’allegato 7 aggiunge a quelle del D.P.R. 1525/1963 le attività di condizionamento e commercializzazione di pomacee, drupacee, agrumi, uva, fragole, lamponi e prodotti del sottobosco, altra frutta fresca, ortaggi, patate, frutta secca, castagne, frutta conservata, frutta e ortaggi surgelati, frutta esotica, kiwi, semi e granaglie, e la produzione e commercializzazione di prodotti di IV e V gamma.
Il diritto di precedenza stagionale
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto (art. 35). Alla ripresa della stagione il datore lo contatta, anche per WhatsApp, SMS o e-mail, e senza prova documentale dell’invito deve rinnovare l’invito con telegramma; la mancata presenza, salvo gravi motivi familiari o di salute, fa perdere il diritto. Tra più domande si preferisce chi è disponibile entro 24 ore dal preavviso di tre giorni, poi per professionalità, anzianità di servizio e carichi familiari. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
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Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL 2024-2027 (artt. 33, 33-bis e 35, allegato 7) e al D.Lgs. 81/2015.