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La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL (art. 33) aggiunge otto causali e un tetto del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva (sei lavoratori nelle unità con meno di 30 dipendenti); le attività stagionali sono integrate dall’allegato 7 e i contratti stagionali durano al massimo dieci mesi continuativi (art. 33-bis).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL artt. 33, 33-bis e 35 (causali, contingentamento, precedenza)
Fonte
Testo del CCNL 2024-2027 pubblicato dalla Flai-Cgil, artt. 33, 33-bis, 35 e allegato 7 (PDF)

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali e ci affianca le regole dell’art. 33 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Per gli stagionali, assunzione per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, in via ordinaria (art. 33-bis)
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Art. 33: otto causali, tra cui lavorazione e stoccaggio di prodotti stagionali non compresi nelle attività stagionali di legge; sostituzione di lavoratori inidonei o in ferie; progetti promo-pubblicitari; sperimentazioni; nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie; esigenze produttive straordinarie legate alla freschezza
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Per le causali dell’art. 33: non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva; nelle unità con meno di 30 dipendenti sono comunque consentiti sei contratti
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 33 CCNL per i termini non stagionali) Stagionali: art. 35, precedenza nella riassunzione per le stesse lavorazioni e periodi, con comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione
Le percentuali e le causali del settore sono quelle dell’art. 33 del CCNL 2024-2027 riportate in tabella.
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Il lavoro stagionale: regole speciali

La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

Esenzioni dai limiti generali

I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

Quali attività sono stagionali

Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo: l’allegato 7 aggiunge a quelle del D.P.R. 1525/1963 le attività di condizionamento e commercializzazione di pomacee, drupacee, agrumi, uva, fragole, lamponi e prodotti del sottobosco, altra frutta fresca, ortaggi, patate, frutta secca, castagne, frutta conservata, frutta e ortaggi surgelati, frutta esotica, kiwi, semi e granaglie, e la produzione e commercializzazione di prodotti di IV e V gamma.

Il diritto di precedenza stagionale

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto (art. 35). Alla ripresa della stagione il datore lo contatta, anche per WhatsApp, SMS o e-mail, e senza prova documentale dell’invito deve rinnovare l’invito con telegramma; la mancata presenza, salvo gravi motivi familiari o di salute, fa perdere il diritto. Tra più domande si preferisce chi è disponibile entro 24 ore dal preavviso di tre giorni, poi per professionalità, anzianità di servizio e carichi familiari. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — riassunto ogni stagione
Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
Caia — contratto oltre la stagione
Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le otto causali dell’art. 33 del CCNL (stagionalità non legale, sostituzioni, progetti promozionali, sperimentazioni, nuovi investimenti, esigenze straordinarie di freschezza).
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL 2024-2027 (artt. 33, 33-bis e 35, allegato 7) e al D.Lgs. 81/2015.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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