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Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Negli enti di formazione professionale, come negli altri comparti dei servizi, il buono pasto è il benefit più richiesto e insieme più frainteso. La ragione è la sovrapposizione di due piani che vanno tenuti distinti: la spettanza del beneficio, che dipende dal contratto collettivo o dall'accordo aziendale, e il suo trattamento fiscale, che dipende invece dalla legge.
Un benefit di fonte contrattuale
Nessuna norma obbliga il datore a erogare buoni pasto: il diritto e il relativo importo derivano dal CCNL applicato o dall'accordo aziendale. Per il personale degli enti di formazione professionale la fonte è dunque contrattuale, e occorre leggere il testo del contratto o l'accordo di secondo livello per sapere se e in quale misura il beneficio spetti, anche in relazione all'articolazione dell'orario formativo.
Le forme del servizio sostitutivo della mensa
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme: mensa aziendale o convenzioni, buono pasto cartaceo, buono pasto elettronico e indennità sostitutiva in denaro. A ciascuna corrisponde un regime fiscale diverso, disciplinato dall'art. 51, comma 2, del TUIR. È la legge, non il contratto, a fissare le soglie di esenzione.
Le soglie di esenzione fiscale
La mensa aziendale e le convenzioni non concorrono al reddito, senza limite di importo. Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e fino a 8,00 euro al giorno se elettronico; la parte eccedente è imponibile. Il diverso trattamento incentiva l'adozione del formato elettronico, fiscalmente più conveniente a parità di valore nominale.
L'indennità sostitutiva di mensa
Se al servizio si sostituisce una somma in denaro, l'indennità è di regola imponibile e concorre alla retribuzione. È prevista una specifica esenzione, fino a 5,29 euro al giorno, per gli addetti a cantieri edili e per le strutture a carattere temporaneo o per le unità produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione. Fuori da queste ipotesi l'indennità è interamente tassata.
Le regole d'uso dei buoni
I buoni pasto spettano per le sole giornate di effettiva presenza che danno titolo al pasto, non sono cedibili né convertibili in denaro e sono utilizzabili in cumulo solo entro i limiti previsti dalla disciplina di settore. Di norma è riconosciuto un solo beneficio per giornata lavorativa, sicché mensa e buono non si sommano per lo stesso giorno.
Verifica della spettanza nel contratto
Le soglie di esenzione, essendo di legge, sono fisse; l'importo del buono e le condizioni di spettanza sono invece variabili e dipendono dal CCNL o dall'accordo aziendale. Per il valore nominale del buono, il numero di giornate e le eventuali condizioni legate all'orario formativo si rinvia al testo contrattuale vigente e agli accordi di secondo livello.
Domande frequenti
Il buono pasto spetta a tutti i dipendenti della formazione?
Solo se previsto. Il buono pasto non è un diritto di legge: spettanza e importo nascono dal CCNL della formazione professionale o dall'accordo aziendale, da verificare sul testo applicato.
Qual è la soglia di esenzione del buono pasto?
Secondo l'art. 51, comma 2, TUIR, è esente fino a 4,00 euro al giorno se cartaceo e fino a 8,00 euro al giorno se elettronico. La parte eccedente concorre al reddito imponibile.
La mensa è più conveniente del buono?
Sul piano fiscale sì: la mensa aziendale e le convenzioni non concorrono al reddito senza limite di importo, mentre il buono pasto è esente solo entro le soglie di legge.
Spetta un buono per ogni giorno lavorato?
Il buono spetta per le sole giornate di effettiva presenza che danno titolo al pasto, secondo le condizioni del contratto. Di norma è riconosciuto un solo beneficio per giornata lavorativa.
L'indennità sostitutiva in denaro è esente?
Di regola è imponibile. È prevista un'esenzione fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri e per le unità produttive collocate in zone prive di servizi di ristorazione.