Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

In sintesi

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Il regime fiscale

L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

La differenza con il buono pasto

È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

Un diritto contrattuale

Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
Caia — buono pasto al posto dell’indennità
Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Mensa e buoni pasto rispondono a un'esigenza di ristoro durante la pausa: non sono, di regola, retribuzione in senso proprio.
  • Il regime fiscale e quello dell'art. 51 TUIR: esenzione entro le soglie (4 euro cartacei, 8 euro elettronici, 5,29 euro mensa diretta).
  • Il buono pasto non e monetizzabile ne cumulabile oltre i limiti e non spetta nei giorni senza prestazione utile.
  • Nelle cooperative la posizione del socio-lavoratore segue il regolamento interno e il CCNL applicato.
  • Importi e condizioni di erogazione si leggono nelle tabelle del CCNL e nei regolamenti vigenti.
Indice dei contenuti

Il servizio mensa e il buono pasto rispondono a un'esigenza concreta: consentire al lavoratore di ristorarsi durante la pausa. Da questa funzione discende il loro trattamento giuridico e fiscale, che li distingue dalla retribuzione in senso proprio. Nelle cooperative di produzione e lavoro la materia si arricchisce della peculiare posizione del socio-lavoratore, ma resta governata dalle regole generali e dal CCNL applicato.

La funzione del buono e il suo regime

Il buono pasto e un titolo che da diritto a una prestazione di somministrazione di alimenti o a beni alimentari, fruibile durante la pausa. La sua funzione restitutoria-assistenziale spiega perche, entro certi limiti, non concorra a formare reddito. Il buono non e monetizzabile, non e cedibile e non puo essere cumulato oltre i limiti previsti.

Le soglie di esenzione dell'art. 51 TUIR

L'art. 51 del TUIR fissa le soglie di non imponibilita: il buono pasto cartaceo e esente fino a 4 euro, quello in formato elettronico fino a 8 euro, mentre per le somministrazioni in mense aziendali o gestite da terzi opera il limite di 5,29 euro. La parte eventualmente eccedente concorre a formare reddito. Sono soglie di legge, certe e applicabili a prescindere dal settore.

Quando spetta il buono

Il buono pasto e collegato all'effettiva prestazione lavorativa che comporta la pausa: di regola non spetta nei giorni di assenza, ferie o malattia, salvo diversa previsione contrattuale. La sua erogazione presuppone quindi una giornata di lavoro utile con le caratteristiche richieste dal CCNL.

Natura non retributiva e riflessi

Proprio perche non e retribuzione in senso proprio, il buono pasto - entro le soglie - non incide sulle basi di calcolo di altri istituti come TFR, tredicesima o ferie, salvo diverse e specifiche previsioni. Questo profilo va tenuto presente nella verifica complessiva del trattamento spettante.

Il socio-lavoratore di cooperativa

Nelle cooperative di produzione e lavoro il socio presta attivita e partecipa alla vita della cooperativa. Il trattamento, compresi gli istituti come il buono pasto, e disciplinato dal regolamento interno adottato ai sensi della legge sulla posizione del socio-lavoratore, in coerenza con il CCNL applicato. Il regolamento puo modulare condizioni e modalita, nel rispetto dei minimi.

Importi e condizioni: dove leggerli

L'importo nominale del buono, le condizioni di erogazione e le eventuali alternative (mensa, indennita sostitutiva) si leggono nelle tabelle del CCNL e nei regolamenti vigenti. Restano ferme le soglie fiscali di legge dell'art. 51 TUIR, che definiscono il confine dell'esenzione.

Domande frequenti

Il buono pasto e tassato?

Entro le soglie dell'art. 51 TUIR e esente: 4 euro per il cartaceo, 8 euro per l'elettronico, 5,29 euro per la mensa. L'eccedenza concorre al reddito.

Posso farmi pagare i buoni pasto in denaro?

No. Il buono pasto non e monetizzabile ne cedibile e non puo essere cumulato oltre i limiti previsti.

Spetta il buono nei giorni di ferie o malattia?

Di regola no: il buono e collegato a una giornata di lavoro utile con pausa, salvo diversa previsione del CCNL.

Il buono pasto incide sul TFR o sulla tredicesima?

Di norma no, perche non e retribuzione in senso proprio entro le soglie, salvo specifiche previsioni contrattuali.

Come funziona per il socio-lavoratore di cooperativa?

Il trattamento e disciplinato dal regolamento interno della cooperativa in coerenza con il CCNL applicato, nel rispetto dei minimi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.