Testo dell'articoloVigente
Art. 135 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.
2. Finchè non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 135 del DPR 230/2000 è una norma di carattere transitorio che affronta il divario tra i modelli organizzativi previsti dalla legge penitenziaria e la realtà materiale degli istituti penitenziari esistenti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento. Essa attua l'articolo 13 della legge 354/1975, che - tra le norme relative alle condizioni di vita all'interno degli istituti - prevede la disponibilità di locali adeguati per la confezione e la consumazione del vitto. L'articolo 135 prende atto che molti istituti storici non disponevano di tali locali e stabilisce le modalità di gestione del periodo di transizione.
Il diritto al vitto dignitoso nel sistema penitenziario
Il vitto è uno degli aspetti basilari della vita in detenzione. L'articolo 9 della legge 354/1975 stabilisce che i detenuti devono ricevere un'alimentazione sana e sufficiente; l'articolo 13, a cui l'articolo 135 del regolamento fa riferimento, prevede che gli istituti siano dotati di cucine per la preparazione dei pasti e di refettori o locali analoghi per la consumazione. Il consumo del pasto in un locale comune - anziché nella propria cella - ha una valenza non solo igienico-sanitaria ma anche sociale e trattamentale: il pasto condiviso è un momento di socializzazione, di normalità, di umanità che l'ambiente detentivo tende per natura a comprimere.
L'articolo 3 della Costituzione, nella sua dimensione di tutela della dignità umana, è il riferimento costituzionale più immediato: mangiare in condizioni dignitose, in un locale adeguato, con strumenti propri del pasto (tavolo, sedie, posate) è un aspetto elementare della dignità della persona, che non può essere sacrificato senza ragione. L'articolo 32 Cost., che tutela la salute, è altrettanto rilevante: una alimentazione preparata e consumata in condizioni igienicamente inadeguate può pregiudicare la salute dei detenuti.
La struttura della norma transitoria: il termine quinquennale
Il primo comma dell'articolo 135 stabilisce che, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (DPR 230/2000, entrato in vigore il 15 settembre 2000), i locali previsti dall'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 354/1975 devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni. Il termine quinquennale si riferisce dunque, in linea teorica, all'anno 2005.
La norma contiene però una clausola di condizionalità significativa: le ristrutturazioni devono essere realizzate «secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio». Questa doppia condizione - compatibilità con i vincoli urbanistici e architettonici dell'edilizia penitenziaria, e disponibilità di risorse finanziarie - ha reso nei fatti il termine quinquennale molto difficile da rispettare. La realtà del patrimonio edilizio penitenziario italiano - composto in larga parte da edifici storici, costruiti tra il XIX e il primo Novecento, spesso in immobili di pregio architettonico vincolati, con strutture portanti che non consentono facili modifiche distributive - ha reso l'adeguamento strutturalmente complesso e costoso.
La norma transitoria esprime così una tensione tipica del diritto penitenziario italiano: le leggi e i regolamenti fissano standard di trattamento avanzati, ma la realtà materiale degli istituti rimane spesso lontana da questi standard per ragioni strutturali e finanziarie. L'articolo 135 riconosce onestamente questa tensione e offre soluzioni di raccordo.
La soluzione intermedia: i pasti nelle camere
Il secondo comma disciplina la situazione transitoria in cui l'adeguamento strutturale non sia ancora stato realizzato e manchino locali accessibili a gruppi di detenuti. In questo caso, la consumazione dei pasti deve avvenire nelle camere, «utilizzando idonei piani di appoggio». La norma non richiede che i detenuti mangino sul pavimento o sul letto: impone la disponibilità di superfici idonee - tavoli, ripiani, mensole - che consentano un'assunzione dei pasti in condizioni dignitose anche all'interno delle celle.
La parola «dovrà» ha un carattere imperativo: anche in assenza di locali comuni, l'istituto è tenuto a garantire che i detenuti abbiano almeno un piano di appoggio idoneo. La mancanza di questa dotazione minima non è tollerata dalla norma nemmeno in via transitoria. Ciò implica che l'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di dotare le camere di detenzione di arredi minimi adeguati alla consumazione dei pasti.
La soluzione «pasti in camera» non è ovviamente ottimale: la consumazione del vitto in uno spazio chiuso, che è al contempo camera da letto e spazio di vita, limita la separazione tra gli ambiti della vita quotidiana e può acuire il senso di oppressione tipico della detenzione. Tuttavia, in attesa delle ristrutturazioni, rappresenta la soluzione minimalmente compatibile con il rispetto della dignità della persona.
La cottura in camera: un'altra soluzione transitoria
Il terzo comma introduce un'ulteriore soluzione transitoria: la possibilità di autorizzare la cottura di generi di facile e rapida preparazione nelle camere di detenzione. Questa previsione è di notevole interesse pratico e simbolico. Consentire ai detenuti di prepararsi almeno alcuni alimenti nel proprio spazio di vita ha un valore che va oltre la semplice utilità alimentare: rafforza il senso di autonomia e di gestione del proprio spazio, riduce la totale dipendenza dall'istituzione per ogni aspetto della vita quotidiana, e consente un minimo di personalizzazione delle abitudini alimentari che rispetta le differenze culturali e religiose della popolazione detenuta.
La norma pone però condizioni precise per l'autorizzazione: devono essere stabiliti i generi alimentari ammessi alla cottura (non tutto può essere cucinato in sicurezza in una camera); devono essere stabilite le modalità da rispettare (prevenzione di incendi, gestione del fumo, pulizia dello spazio); deve essere definita l'entità, anche forfettaria, della spesa per l'energia a carico del detenuto, qualora sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici. Quest'ultima previsione mostra una sensibilità per l'equità: il detenuto che sceglie di usare fornelli elettrici contribuisce ai costi energetici, non scaricando il costo sull'intera collettività dell'istituto.
Il profilo della sicurezza è evidentemente cruciale: l'uso di fornelli o di apparecchi di cottura in spazi angusti può creare rischi di incendio. La norma non richiede l'autorizzazione a qualunque forma di cottura, ma solo a quella «di generi di facile e rapida preparazione», il che indica che si tratta di cotture semplici (ad es. scaldare latte, bollire acqua) piuttosto che di cucina elaborata.
La tutela dei diritti durante la transizione
L'articolo 135 è una norma pensata per un periodo transitorio che, di fatto, si è prolungato ben oltre i cinque anni originariamente previsti. Molti istituti penitenziari italiani continuano a non disporre di locali adeguati per la consumazione collettiva dei pasti. Questa situazione non è irrilevante sul piano dei diritti: il detenuto ha il diritto di rivolgere istanza al direttore dell'istituto per migliorare le condizioni relative al vitto, e può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza se ritiene che le condizioni siano lesive della sua dignità o della sua salute. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale monitora periodicamente le condizioni di vita negli istituti, incluse quelle relative all'alimentazione e agli spazi per il vitto, e può segnalare le situazioni critiche all'amministrazione penitenziaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I detenuti hanno il diritto di mangiare in un refettorio comune anziché in cella?
La legge penitenziaria (art. 13 L. 354/1975) prevede locali adeguati per la consumazione del vitto. L'articolo 135 del regolamento ha fissato un termine di cinque anni per adeguare gli istituti già esistenti, ma molti istituti non dispongono ancora di tali locali. In assenza di locali comuni, i pasti devono comunque essere consumati in camera su idonei piani di appoggio.
I detenuti possono cucinare autonomamente nella propria cella?
Sì, ma solo se l'istituto lo autorizza e solo per generi di facile e rapida preparazione. Il regolamento interno deve stabilire i generi ammessi, le modalità operative e l'eventuale contributo forfettario per i costi energetici. Non si tratta di un diritto assoluto ma di una facoltà che l'istituto può concedere nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
Cosa può fare un detenuto se nella sua cella non ci sono piani di appoggio idonei per i pasti?
Può rivolgere istanza al direttore dell'istituto chiedendo la dotazione di arredi minimi adeguati. Se la richiesta non viene soddisfatta, può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35 L. 354/1975. L'articolo 135, secondo comma, impone che idonei piani di appoggio siano disponibili nelle camere in assenza di locali comuni.
A chi spesa l'uso dei fornelli elettrici autorizzati in camera?
L'articolo 135, terzo comma, prevede che possa essere stabilita un'entità, anche forfettaria, della spesa per energia a carico del detenuto. Il contributo è dovuto solo se è reso possibile l'uso di fornelli elettrici, e la sua misura è determinata dall'istituto nel regolamento interno.
Il termine quinquennale per l'adeguamento strutturale degli istituti è stato rispettato?
In larga parte no. Le difficoltà strutturali del patrimonio edilizio penitenziario (molti istituti in edifici storici vincolati) e i vincoli di bilancio hanno reso impossibile rispettare il termine del 2005. La situazione è monitorata dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, che periodicamente segnala gli istituti in cui le condizioni di vita non rispettano gli standard normativi.