Art. 132 DPR 230/2000 — Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 132 Cod. Amb. — interventi sostitutivi
- Art. 132 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo a contrarre
- Art. 132 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzioni internazionali )
- Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell'atto di celebrazione
- Articolo 132 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 132 Codice del Consumo: Termini