Testo dell'articoloVigente
Art. 57 DPR 230/2000 – Peculio
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.
2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.
3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.
6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.
7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di strumenti , oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.
8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.
9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.
11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.
12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.
13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 57 del DPR 230/2000 è la norma cardine della disciplina economico-finanziaria che regola la vita quotidiana del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario. Il peculio - termine giuridico per indicare il patrimonio monetario che il detenuto o l'internato amministra durante la propria permanenza in carcere - è il principale strumento attraverso cui si gestiscono i bisogni materiali quotidiani, si sostiene la difesa legale, si mantiene il legame economico con la famiglia e si prepara il reinserimento nella società. L'articolo attua l'art. 24 della L. 354/1975, che istituisce il peculio e ne demanda la disciplina di dettaglio al regolamento.
La struttura del peculio: fondo vincolato e fondo disponibile
Il comma 1 introduce la distinzione fondamentale tra fondo vincolato e fondo disponibile. Questa bipartizione risponde a una logica precisa: garantire che una quota delle somme guadagnate dal detenuto durante la detenzione sia messa da parte per il momento della scarcerazione, riducendo il rischio di trovarsi in condizioni di assoluta indigenza al momento della dimissione - condizione che, storicamente, è uno dei fattori di rischio più elevati per la recidiva.
Il fondo vincolato è pari a un quinto della mercede (il compenso per il lavoro svolto all'interno dell'istituto): non può essere utilizzato durante l'esecuzione della misura privativa della libertà. Il direttore può tuttavia autorizzare l'utilizzo di parte del fondo vincolato in presenza di «particolari motivazioni» - formula volutamente elastica che consente di tener conto di situazioni di necessità eccezionale (emergenze familiari, spese mediche urgenti, necessità di difesa). La fondo disponibile è costituito dalla restante parte del peculio, soggetta al limite massimo fissato dalla norma (storico: due milioni di lire, in attesa di aggiornamento ministeriale ex comma 13).
L'eccedenza rispetto al limite del fondo disponibile
Il comma 2 disciplina con precisione il destino delle somme che eccedono il limite massimo del fondo disponibile: esse non fanno parte del peculio e hanno destinazioni predeterminate. Salvo che debbano essere immediatamente utilizzate per la difesa legale, per il pagamento di multe, ammende o debiti, vengono inviate ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, oppure depositate a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale. Questa disposizione persegue un duplice scopo: evitare l'accumulo di liquidità all'interno dell'istituto (con i rischi di sicurezza connessi) e assicurare che le somme tornino a beneficio del detenuto o della sua famiglia.
L'uso del fondo disponibile: categorie di spesa
Il comma 4 elenca in modo non tassativo le categorie di utilizzo del fondo disponibile: invii ai familiari o conviventi; acquisti autorizzati; corrispondenza; spese per la difesa legale; pagamento di multe, ammende o debiti; e «tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali». Quest'ultima categoria residuale è particolarmente significativa: il carattere trattamentale delle spese le rende legittime, anche se non espressamente previste dall'elenco. Acquistare libri, materiale per attività artistiche, strumenti musicali: sono tutti usi coerenti con la finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost.
Per le spese legali, il comma 4 introduce una specifica procedura di controllo: il pagamento avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo recante gli estremi del procedimento. Questo meccanismo, da un lato, garantisce la destinazione effettiva delle somme alla difesa; dall'altro, preserva la riservatezza del rapporto tra il detenuto e il proprio difensore, poiché la parcella viene semplicemente conservata dalla direzione senza che il suo contenuto sia portato a conoscenza di soggetti diversi.
Il peculio degli imputati e la distinzione rispetto ai condannati
Il comma 5 stabilisce un regime distinto per gli imputati (in custodia cautelare): il loro peculio è interamente disponibile e non si applica la distinzione tra fondo vincolato e fondo disponibile. Il limite di somma è diverso e più elevato rispetto a quello dei condannati. La ragione è evidente: l'imputato non è stato condannato, la presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost. è pienamente operante, e sarebbe irragionevole applicargli i meccanismi di risparmio forzoso previsti per chi esegue una pena definitiva.
I massimali annui del DAP e la deroga per spese di studio e lavoro
Il comma 6 attribuisce al DAP il potere di stabilire annualmente i massimali di spesa per acquisti, corrispondenza e invii ai familiari. Il comma 7 prevede una deroga importante: il direttore dell'istituto può autorizzare spese eccedenti i massimali annui per l'acquisto di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro. Questa deroga si raccorda direttamente con la funzione rieducativa della pena: porre ostacoli economici all'accesso agli strumenti di formazione contrasterebbe con il mandato costituzionale dell'art. 27, comma 3, Cost.
Gli interessi legali e la restituzione alla dimissione
I commi 8, 9 e 10 introducono un meccanismo di produzione di interessi legali sul peculio: ogni anno la direzione accredita gli interessi maturati, calcolati sui saldi di fine mese. Al momento della dimissione, il detenuto riceve l'intero importo del peculio (comprensivo di fondo vincolato e fondo disponibile) e degli interessi maturati. I fondi eccedenti gli ordinari bisogni di cassa dell'istituto sono versati alla Cassa depositi e prestiti.
Questa disciplina afferma con chiarezza un principio: il peculio rimane di proprietà del detenuto durante tutta la detenzione. L'amministrazione penitenziaria ne è depositaria e gestrice, non proprietaria. La restituzione integrale alla dimissione, maggiorata degli interessi, è un obbligo giuridico a carico dell'amministrazione, non un atto discrezionale.
Il peculio in semilibertà, permessi e licenze
I commi 11 e 12 disciplinano le uscite dal circuito detentivo: al detenuto in semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, anche in eccesso rispetto al massimale del comma 6, in relazione alle spese che deve sostenere all'esterno (trasporti, pasti, abbigliamento). Al detenuto in permesso o licenza è consegnata una somma nella misura richiesta dalle circostanze. Questi meccanismi si raccordano con la funzione delle misure alternative e dei benefici penitenziari: consentire al detenuto di muoversi all'esterno in condizioni economiche dignitose, senza dipendere da terzi, è un presupposto essenziale del reinserimento graduale nella società.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è il peculio penitenziario e a chi appartiene?
Il peculio è l'insieme delle somme di denaro di cui dispone il detenuto o internato durante la propria permanenza in istituto. Comprende la mercede da lavoro, le somme ricevute dall'esterno e i frutti (interessi). Rimane di proprietà del detenuto per tutta la detenzione: l'amministrazione ne è solo depositaria e gestrice, con obbligo di restituzione integrale alla dimissione.
Il condannato può usare subito tutta la mercede guadagnata lavorando?
No. L'art. 57, comma 2, destina un quinto della mercede al fondo vincolato, non utilizzabile durante la detenzione salvo autorizzazione del direttore per particolari motivazioni. La restante parte costituisce il fondo disponibile, impiegabile per acquisti, corrispondenza, spese legali e invii ai familiari entro i massimali fissati dal DAP.
Qual è la differenza tra il peculio del condannato e quello dell'imputato?
Il peculio del condannato è diviso in fondo vincolato e fondo disponibile. Il peculio dell'imputato (comma 5) è invece interamente disponibile, perché la presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2 Cost. impedisce l'applicazione di meccanismi di risparmio forzoso tipici dell'esecuzione pena.
Il detenuto guadagna interessi sul proprio peculio?
Sì. Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 57, alla fine di ogni anno finanziario la direzione accredita gli interessi legali maturati, calcolati sui saldi di fine mese. Anche questi interessi sono corrisposti integralmente al detenuto al momento della dimissione.
Il detenuto in permesso può ricevere contanti per le spese fuori dall'istituto?
Sì. Il comma 12 dell'art. 57 prevede che al detenuto in permesso o in licenza sia consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze del permesso. Analogamente, al detenuto in semilibertà sono consegnate somme per le spese esterne (comma 11), anche in eccesso rispetto ai massimali annui ordinari.