Testo dell'articoloVigente
Art. 119 D.Lgs. 175/2024 – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
In sintesi
Quando l'assoluzione penale pesa sul processo tributario. L'articolo 119 introduce un raccordo significativo tra giurisdizione penale e tributaria. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione tributaria, ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado del processo tributario, limitatamente a quei fatti.
La norma fissa due requisiti rigorosi. Sul piano formulistico, devono ricorrere le formule assolutorie più piene, il fatto non sussiste oppure l'imputato non lo ha commesso, e la sentenza deve essere stata resa in dibattimento; sul piano oggettivo, deve esserci identità di soggetto e di fatti materiali. Solo a queste condizioni il giudicato penale vincola il giudice tributario quanto ai fatti accertati. Il comma 2 consente, in deroga ai limiti ordinari sulle produzioni, di depositare tale sentenza anche nel giudizio di Cassazione, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale.
Il comma 3 amplia il perimetro soggettivo, ma solo per l'assoluzione perché il fatto non sussiste: l'efficacia si estende alla persona fisica nel cui interesse ha agito il dipendente o il rappresentante legale o negoziale, all'ente o società con o senza personalità giuridica nel cui interesse ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché ai loro soci o associati. La disposizione tiene conto della struttura della responsabilità tributaria, spesso ripartita tra chi agisce e chi ne risponde. Si collega all'articolo 116 sul ricorso per cassazione, di cui integra le regole sulle produzioni in quel grado.
Casi pratici
Caso 1: L'assoluzione che fa stato
Un amministratore è assolto in via definitiva, con sentenza dibattimentale, perché il fatto non sussiste, in relazione alle stesse operazioni contestate alla società in sede tributaria. Nel processo tributario la sentenza penale è prodotta e, ai sensi dell'articolo 119, fa stato quanto a quei fatti, con efficacia estesa, ai sensi del comma 3, anche alla società e ai suoi soci.
Domande frequenti
Ogni assoluzione penale vincola il giudice tributario?
No. Solo l'assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, resa in dibattimento, sullo stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali.
Posso depositare la sentenza penale anche in Cassazione?
Sì, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
L'efficacia vale anche per la società e i soci?
Sì, ma solo per l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e nei limiti indicati dal comma 3 (persona fisica interessata, ente o società, soci o associati).
Che valore ha la sentenza penale nel processo tributario?
Ha efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti materiali accertati.
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