Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 117 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

In sintesi

  • Chi ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte che ha pronunciato la sentenza di sospenderne l'esecutività, in tutto o in parte, per evitare un danno grave e irreparabile.
  • Il presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile, non oltre 30 giorni dall'istanza, con comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima.
  • In caso di eccezionale urgenza il presidente può sospendere con decreto motivato fino alla pronuncia del collegio, che provvede con ordinanza motivata non impugnabile; la sospensione può essere subordinata a garanzia (art. 127, c. 2).
  • L'istanza non è esaminabile se la parte non dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione.

Frenare l'esecuzione mentre si va in Cassazione. L'articolo 117 offre al contribuente che ha impugnato per cassazione uno strumento per evitare che, nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza di merito venga eseguita causando un danno grave e irreparabile. La richiesta di sospensione, totale o parziale dell'esecutività, va rivolta non alla Corte di cassazione ma alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il procedimento è scandito da tempi precisi: il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, comunque entro trenta giorni dall'istanza, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. Per i casi di eccezionale urgenza è prevista una tutela anticipata: il presidente può sospendere con decreto motivato fino alla pronuncia del collegio. Quest'ultimo decide, sentite le parti in camera di consiglio, con ordinanza motivata non impugnabile.

Due cautele completano la disciplina. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia prevista dall'articolo 127, comma 2, e si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9. Inoltre, il comma 6 fissa una condizione di procedibilità decisiva: la corte non può pronunciarsi se la parte istante non dimostra di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza. La norma si coordina con l'articolo 116 sull'impugnazione in legittimità e con il regime di esecutività e riscossione frazionata dell'articolo 126.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione per evitare un danno grave

Un contribuente, dopo aver depositato il ricorso per cassazione, teme che l'esecuzione immediata della sentenza di secondo grado comprometta la continuità della propria attività. Chiede alla corte che ha pronunciato la sentenza di sospenderne l'esecutività ai sensi dell'articolo 117, allegando la prova del deposito del ricorso. Il presidente, ravvisata urgenza, sospende con decreto motivato fino alla decisione del collegio, che conferma con ordinanza subordinandola alla garanzia dell'articolo 127, comma 2.

Domande frequenti

A chi devo chiedere la sospensione della sentenza impugnata per cassazione?

Alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non alla Corte di cassazione.

Quale presupposto serve per ottenere la sospensione?

Occorre il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza. In caso di urgenza estrema il presidente può sospendere con decreto fino alla pronuncia del collegio.

L'ordinanza che decide è impugnabile?

No, è un'ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può essere subordinata alla garanzia dell'articolo 127, comma 2.

Posso chiedere la sospensione prima di depositare il ricorso in cassazione?

No. La corte non può pronunciarsi se non dimostri di aver già depositato il ricorso per cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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