Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 D.Lgs. 175/2024 – Norme applicabili
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 115 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) detta la regola di chiusura del procedimento di appello, stabilendo che in tale grado si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento di primo grado, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni speciali dedicate all'appello. Si tratta di una tecnica normativa di rinvio interno, volta a evitare inutili duplicazioni: anziché riscrivere per il secondo grado l'intera disciplina processuale, il legislatore richiama quella del primo grado e ne governa l'innesto attraverso il criterio della compatibilità. La disposizione riproduce, in sede di riordino, il contenuto del previgente art. 61 del D.Lgs. 546/1992.
La tecnica del rinvio interno
Il rinvio interno è uno strumento di economia legislativa diffuso nei codici di rito. Esso presuppone che il procedimento di primo grado costituisca il modello processuale di riferimento, completo e autosufficiente, e che il giudizio di appello ne rappresenti una variante in larga parte coincidente. Anziché reiterare disposizioni identiche, l'art. 115 le rende operative nel grado superiore mediante un richiamo generale, lasciando alle norme speciali dell'appello il compito di disciplinare soltanto i profili che si discostano dal modello base.
Il criterio di compatibilità e la prevalenza delle norme speciali
Il fulcro applicativo della norma è la clausola di compatibilità. Le regole del primo grado si applicano in appello solo se non sono incompatibili con le disposizioni proprie del gravame. Ne deriva un criterio di prevalenza: ove la disciplina speciale dell'appello regoli diversamente un istituto, è quest'ultima a prevalere; dove invece l'appello taccia, si attinge alla disciplina generale del primo grado. L'interprete è dunque chiamato a una verifica caso per caso, accertando se la norma di primo grado risulti coerente con la struttura e la funzione del giudizio di secondo grado o se, al contrario, vi sia un'antinomia che ne impedisce l'applicazione.
Gli istituti tipicamente richiamati
Attraverso il rinvio dell'art. 115 trovano applicazione in appello numerosi istituti del primo grado: le regole sulla costituzione delle parti e sulla rappresentanza e difesa tecnica, la disciplina della trattazione e della discussione, le norme sull'istruzione probatoria nei limiti consentiti dal gravame, quelle sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo, sulle spese e sui provvedimenti decisori. Tali regole, pensate per il primo grado, vengono adattate al contesto dell'appello, dove però operano i limiti propri del giudizio di gravame in tema di nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove.
I limiti specifici del giudizio di appello
Proprio perché il rinvio opera nei limiti della compatibilità, esso non vale a superare i divieti caratteristici del secondo grado. L'appello tributario resta un giudizio a cognizione limitata dai motivi e segnato dal divieto di domande nuove e, salve le eccezioni di legge, dal divieto di nuove eccezioni e prove. Le norme di primo grado che presuppongono una cognizione piena e originaria della lite vanno quindi lette alla luce di questi limiti: l'art. 115 non amplia il perimetro del gravame, ma si limita a fornire la cornice procedurale entro cui esso si svolge.
Coordinamento con il rinvio esterno alle norme del processo civile
Il rinvio interno dell'art. 115 si coordina, a sua volta, con il rinvio esterno che il processo tributario opera, in via generale e sussidiaria, alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. Si forma così un sistema di richiami a cascata: l'appello richiama il primo grado tributario; quest'ultimo, per quanto non disciplinato, richiama il c.p.c. L'interprete deve percorrere ordinatamente questa scala di rinvii, applicando prima le norme speciali dell'appello, poi quelle generali del rito tributario di primo grado e, in via residuale, le disposizioni del processo civile compatibili.
Rilievo pratico per la difesa nel gravame
Sul piano operativo, l'art. 115 impone al difensore una doppia attenzione. Da un lato, occorre conoscere le specifiche regole dell'appello, che derogano alla disciplina comune; dall'altro, bisogna saper individuare quali istituti del primo grado restano applicabili e con quali adattamenti. La corretta gestione di costituzione, termini, eccezioni e attività istruttoria nel secondo grado dipende dalla capacità di muoversi tra disciplina speciale e disciplina richiamata, evitando di trasporre meccanicamente regole del primo grado che risultino incompatibili con la natura del gravame. È in questa coordinazione che si misura la padronanza tecnica del processo tributario d'appello.
La compatibilità come giudizio di adattamento
Merita un approfondimento il concetto di compatibilità che governa il rinvio. Non si tratta di un automatismo, ma di un vero e proprio giudizio di adattamento che l'interprete deve compiere: occorre verificare se la norma del primo grado, calata nel contesto dell'appello, conservi la propria funzione e non entri in tensione con la struttura del gravame. Una disposizione può risultare compatibile in parte, richiedendo aggiustamenti, oppure del tutto inapplicabile perché presuppone una situazione processuale che nel secondo grado non si verifica. Questo lavoro di selezione e adattamento è tipico delle norme di rinvio e impone all'operatore una conoscenza approfondita di entrambi i plessi normativi.
Continuità con la disciplina previgente e finalità del testo unico
Riproducendo il previgente art. 61 del D.Lgs. 546/1992, l'art. 115 conferma una scelta di continuità che è cifra dell'intero testo unico della giustizia tributaria: il riordino del 2024 ha inteso razionalizzare e rendere più accessibile la materia, non stravolgerla. Per l'interprete ciò significa che il consolidato patrimonio interpretativo formatosi sull'art. 61 conserva valore orientativo, fatte salve le specificità del nuovo impianto. La tecnica del rinvio interno, in particolare, resta uno strumento collaudato di economia normativa, che evita ridondanze e assicura coerenza tra i due gradi di merito del processo tributario.
Casi pratici
Caso 1: applicazione di una regola del primo grado
Nel giudizio di appello promosso da Tizio, sorge una questione sulla rituale costituzione dell'appellato non specificamente regolata dalle norme sull'appello. Il giudice applica, in virtù dell'art. 115, la disciplina prevista per il primo grado, ritenendola compatibile con la struttura del gravame.
Caso 2: prevalenza della norma speciale
Caio invoca in appello l'applicazione di una regola del primo grado che gli consentirebbe di introdurre una nuova eccezione. Il giudice la disapplica: la disposizione speciale dell'appello, che vieta nuove eccezioni salve quelle ammesse dalla legge, prevale per incompatibilità sulla norma generale richiamata.
Domande frequenti
Quali norme si applicano al procedimento d'appello tributario?
In base all'art. 115 del D.Lgs. 175/2024, si applicano in quanto compatibili le norme dettate per il procedimento di primo grado, salvo che siano incompatibili con le disposizioni speciali dell'appello.
Cosa accade se una norma del primo grado contrasta con quelle dell'appello?
Prevale la disposizione speciale dell'appello. La regola del primo grado si applica solo dove non sia incompatibile con la disciplina del gravame: in caso di antinomia, la norma speciale dell'appello ha la meglio.
L'art. 115 amplia i poteri del giudice d'appello?
No. Il rinvio opera nei limiti della compatibilità e non supera i divieti tipici del gravame, come il divieto di domande nuove e, salve le eccezioni di legge, di nuove eccezioni e prove.
Come si coordina il rinvio interno con il rinvio al codice di procedura civile?
Si forma un sistema di richiami a cascata: l'appello richiama il primo grado tributario, e questo, per quanto non disciplinato, richiama il codice di procedura civile in quanto compatibile. L'interprete applica le norme in quest'ordine.
L'art. 115 ha introdotto novità rispetto al passato?
No, è una norma di riordino: riproduce nel testo unico il contenuto del previgente art. 61 del D.Lgs. 546/1992, confermando la tecnica del rinvio interno con clausola di compatibilità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate