In sintesi
In appello tributario niente domande nuove (inammissibili d'ufficio) né eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; ammessi solo gli interessi successivi alla sentenza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 D.Lgs. 175/2024 – Domande ed eccezioni nuove
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 111 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato
- Art. 111 Cod. Amb. — impianti di acquacoltura e piscicoltura
- Art. 111 D.Lgs. 159/2011 — (Organi dell'Agenzia)
- Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
- Art. 111 D.Lgs. 42/2004 — Attività di valorizzazione
- Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'appello non riapre il gioco. L'articolo 111 sancisce il cardine dell'appello tributario come revisio prioris instantiae: il giudizio di secondo grado serve a riesaminare la decisione, non a introdurre pretese che il primo giudice non ha mai conosciuto. Per questo le domande nuove sono inammissibili e, nota di rilievo, l'inammissibilità è rilevata d'ufficio, senza necessità di eccezione di parte.
L'unica apertura riguarda gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata: non sono una pretesa nuova in senso sostanziale, ma il naturale accessorio che continua a decorrere mentre la causa risale di grado. Sul versante delle eccezioni, il comma 2 ammette solo quelle rilevabili anche d'ufficio (ad esempio la decadenza o la nullità di ordine pubblico), mentre restano precluse le eccezioni in senso stretto non sollevate in primo grado.
La norma va letta in coordinamento con l'articolo 110, che disciplina le questioni ed eccezioni non riproposte e quindi presunte abbandonate, e con l'articolo 112 sulle nuove prove. Insieme delimitano il perimetro del thema decidendum in appello: ciò che non è entrato nel primo grado, di regola, non può entrare nel secondo. La ratio è duplice, garantire il doppio grado effettivo ed evitare che la parte trattenga argomenti per sorprendere l'avversario in seconda battuta.
Casi pratici
Caso 1: La pretesa allargata in appello
Un contribuente, soccombente in primo grado sull'impugnazione di un avviso di accertamento, in appello chiede anche il rimborso di un'altra annualità mai contestata nel ricorso introduttivo. La corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiara inammissibile d'ufficio la nuova domanda, perché estranea al thema decidendum del primo grado, ma riconosce gli interessi maturati sul credito già in lite dopo la sentenza impugnata.
Domande frequenti
Posso chiedere in appello una somma diversa da quella domandata in primo grado?
No. Sarebbe una domanda nuova e il giudice la dichiara inammissibile d'ufficio. Sono però sempre dovuti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
L'inammissibilità della domanda nuova va eccepita dalla controparte?
No, il collegio la rileva d'ufficio anche se nessuna parte la solleva.
Quali eccezioni posso introdurre per la prima volta in appello?
Solo quelle rilevabili anche d'ufficio. Le eccezioni in senso stretto non sollevate in primo grado restano precluse.
Perché gli interessi successivi alla sentenza non sono domanda nuova?
Perché costituiscono un accessorio del credito già in causa, che continua a maturare nel tempo, e non una pretesa autonoma.
Vedi anche