Art. 81 D.Lgs. 175/2024 – Trattazione in camera di consiglio
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 81 L. 184/1983: Azione di disconoscimento e curatore speciale
- Art. 81 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 81 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 81 D.Lgs. 159/2011 — Registro delle misure di prevenzione
- Art. 81 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza prudenziale
- Art. 81 D.Lgs. 42/2004 — Oneri per l'assistenza e la collaborazione