Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72-bis L. 184/1983 – Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo

In sintesi

  • Punisce chi svolge per conto di terzi pratiche di adozione internazionale senza la prevista autorizzazione (art. 39, c. 1, lett. c).
  • La pena base e' la reclusione fino a un anno o la multa; e' aggravata per legali rappresentanti e responsabili di associazioni o agenzie.
  • Sono puniti, con pena ridotta, anche coloro che si avvalgono di enti o persone non autorizzati.
  • La norma presidia il sistema autorizzatorio dell'adozione di minori stranieri e il ruolo degli enti autorizzati.
  • Tutela il superiore interesse del minore contro intermediazioni abusive e non controllate.
Indice dei contenuti

L'art. 72-bis della L. 184/1983 introduce una fattispecie incriminatrice posta a presidio del sistema dell'adozione internazionale. La disciplina dell'adozione di minori stranieri e' costruita attorno a un rigoroso meccanismo autorizzatorio: solo enti appositamente autorizzati possono svolgere le pratiche relative all'adozione di minori provenienti dall'estero. La norma penale sanziona la violazione di questo presidio, colpendo sia chi opera senza autorizzazione sia chi si avvale di intermediari non autorizzati, a tutela del superiore interesse del minore. L'adozione internazionale e' una materia particolarmente delicata, nella quale si intrecciano l'aspirazione legittima di chi desidera accogliere un minore e l'esigenza imprescindibile di proteggere quest'ultimo da forme di intermediazione opache o speculative. Per questo l'ordinamento ha costruito un sistema rigoroso, fondato sul ruolo esclusivo degli enti autorizzati, e ha presidiato tale sistema con una specifica sanzione penale: la norma in esame colpisce chi aggira il presidio autorizzatorio, sul presupposto che solo un controllo effettivo possa garantire la genuinita' del percorso adottivo.

Il bene giuridico protetto

La disposizione tutela in primo luogo il minore, esposto ai rischi connessi a intermediazioni non controllate nel delicato ambito dell'adozione internazionale. Il sistema degli enti autorizzati e' lo strumento con cui l'ordinamento assicura che le pratiche adottive si svolgano nel rispetto delle garanzie previste dalle convenzioni internazionali e dalla legge interna. La sanzione penale presidia l'integrita' di questo sistema, scoraggiando forme di intermediazione che eludano i controlli e mettano a repentaglio la genuinita' del percorso adottivo.

La condotta tipica del primo comma

Il primo comma punisce chiunque svolga, per conto di terzi, pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera c). La condotta consiste nell'attività di intermediazione svolta in assenza del titolo abilitante. L'elemento qualificante e' l'esercizio dell'attività per conto di terzi: la norma colpisce chi si interpone professionalmente nel procedimento adottivo senza essere abilitato a farlo. La pena prevista per la fattispecie base e' la reclusione fino a un anno o la multa.

L'aggravamento per i responsabili di associazioni e agenzie

Il secondo comma prevede un trattamento sanzionatorio più severo per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al primo comma. La maggiore gravita' si giustifica con il ruolo organizzativo e direttivo di tali soggetti, che danno struttura e continuita' all'attività abusiva. La norma intende colpire non solo l'operatore materiale, ma il vertice dell'organizzazione che fa dell'intermediazione non autorizzata un'attività sistematica.

La posizione degli aspiranti genitori adottivi

Il terzo comma estende la rilevanza penale a coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge, con applicazione delle pene del primo comma diminuite di un terzo. La scelta legislativa di sanzionare anche chi ricorre all'intermediario abusivo si spiega con la volonta' di prosciugare la domanda che alimenta tali condotte. Restano fatti salvi i casi previsti dall'art. 36, comma 4, espressamente richiamati come eccezione.

Il coordinamento con il sistema autorizzatorio

La fattispecie e' costruita come norma penale in bianco quanto al presupposto autorizzatorio: il disvalore nasce dalla violazione dell'obbligo di autorizzazione fissato dalla disciplina amministrativa dell'adozione internazionale. La verifica della sussistenza del reato richiede dunque l'esame dell'assetto autorizzatorio e dell'eventuale titolo abilitante. Il rinvio all'art. 39 e all'art. 36 colloca la norma penale all'interno del più ampio impianto della legge sull'adozione, di cui costituisce il presidio sanzionatorio.

La gradazione del trattamento sanzionatorio

La struttura della norma rivela una precisa scala di disvalore. Al vertice si collocano i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie, sanzionati più severamente in ragione del ruolo organizzativo e della stabilita' dell'attività abusiva. In posizione intermedia si trova l'intermediario che opera per conto di terzi senza autorizzazione, destinatario della fattispecie base. In posizione attenuata si collocano coloro che si avvalgono di intermediari non autorizzati, puniti con le pene del primo comma diminuite di un terzo. Questa graduazione riflette la diversa intensita' del contributo causale e del coinvolgimento nell'aggiramento del sistema autorizzatorio, calibrando la risposta sanzionatoria sul ruolo concretamente rivestito da ciascun soggetto.

Il richiamo all'art. 36, comma 4, come clausola di salvezza

Il terzo comma fa salvi i casi previsti dall'art. 36, comma 4, della medesima legge. Tale richiamo opera come clausola di salvezza: individua situazioni in cui il ricorso a determinate forme di adozione di minori stranieri e' consentito al di fuori del canale ordinario degli enti autorizzati, escludendo in tali ipotesi la rilevanza penale della condotta di chi vi si avvalga. La presenza della clausola conferma che la norma non intende colpire ogni adozione internazionale che non passi per un ente autorizzato, ma soltanto quella che eluda il presidio di legge al di fuori delle eccezioni espressamente ammesse. L'interprete deve quindi verificare, prima di affermare la responsabilita', che non ricorra una delle situazioni fatte salve dal rinvio.

Profili pratici e di interpretazione

Nell'applicazione, occorre distinguere l'attività di intermediazione professionale, rilevante ai fini della norma, dalle condotte di mero supporto privo di carattere organizzato. Il riferimento testuale agli importi della multa risale alla formulazione originaria della norma e va letto alla luce dei criteri di adeguamento e conversione previsti dall'ordinamento. L'interprete deve inoltre coordinare la fattispecie con l'evoluzione della disciplina dell'adozione internazionale e con le convenzioni che ne governano i principi, sempre con al centro la tutela del minore.

Casi pratici

Caso 1: intermediazione svolta senza autorizzazione

Tizio, privo di qualsiasi titolo, si propone a coppie interessate all'adozione internazionale e ne cura le pratiche per conto loro, dietro compenso. poiché svolge per conto di terzi attività di intermediazione senza l'autorizzazione prevista dalla legge, la sua condotta ricade nel primo comma dell'art. 72-bis L. 184/1983, con applicazione della pena ivi stabilita.

Caso 2: ricorso a un ente non autorizzato

I coniugi Caio e Caia, per adottare un minore straniero, si rivolgono a un'organizzazione priva dell'autorizzazione di legge, pur essendo consapevoli della sua posizione irregolare. Ai sensi del terzo comma, coloro che si avvalgono di enti non autorizzati sono puniti con le pene del primo comma diminuite di un terzo, salvi i casi richiamati dall'art. 36, comma 4.

Domande frequenti

Chi e' punito dall'art. 72-bis della legge sull'adozione?

E' punito chi svolge per conto di terzi pratiche di adozione di minori stranieri senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge. La norma colpisce l'intermediazione abusiva nel procedimento di adozione internazionale.

La pena e' la stessa per tutti i soggetti coinvolti?

No. La pena base e' la reclusione fino a un anno o la multa. E' piu' severa per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie, mentre per chi si avvale di intermediari non autorizzati si applicano le pene del primo comma diminuite di un terzo.

Sono puniti anche gli aspiranti genitori adottivi?

Si, nei limiti previsti. Chi si avvale di associazioni, enti o persone non autorizzate per l'adozione di minori stranieri e' punito con le pene del primo comma ridotte di un terzo, salvi i casi richiamati dall'art. 36, comma 4.

Perche' la legge richiede l'autorizzazione degli enti?

Per garantire che le pratiche adottive internazionali si svolgano sotto controllo, nel rispetto delle garanzie previste a tutela del minore. Il sistema degli enti autorizzati assicura la genuinita' e la regolarita' del percorso adottivo.

Qual e' il bene giuridico tutelato dalla norma?

Il superiore interesse del minore e l'integrita' del sistema autorizzatorio dell'adozione internazionale. La norma mira a impedire intermediazioni non controllate che possano esporre il minore a rischi e pregiudizi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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