In sintesi
L'art. 72 punisce con la reclusione da uno a tre anni chi introduce illecitamente un minore straniero in Italia a fini di lucro per affidarlo a cittadini italiani.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 L. 184/1983 – Introduzione illecita di minori stranieri
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contrasto al traffico internazionale di minori. L'articolo 72 completa il quadro repressivo dell'articolo 71 estendendo la tutela penale ai minori stranieri: punisce specificamente chi, a fini di lucro, introduce un bambino straniero nel territorio italiano per affidarli a cittadini italiani al di fuori delle procedure legali sull'adozione internazionale.
La norma si caratterizza per il requisito della finalità lucrativa («per procurarsi danaro o altra utilità»), che distingue questa fattispecie dall'affidamento illecito interno disciplinato dall'articolo 71. La stessa pena colpisce simmetricamente chi si trova dall'altro lato dell'operazione: il soggetto che promette o consegna denaro per accogliere il minore straniero in illecito affidamento definitivo.
Le conseguenze accessorie – inidoneità agli affidamenti e incapacità all'ufficio tutelare – sono identiche a quelle previste dall'articolo 71, confermando la coerenza sistematica del microsistema sanzionatorio costruito dalla legge intorno alla tutela del minore da ogni forma di mercificazione.
Casi pratici
Caso 1: Ingresso illecito di minore straniero a pagamento
Caio, dietro pagamento, introduce in Italia un bambino straniero con l'intenzione di consegnarlo definitivamente a una coppia di cittadini italiani al di fuori di qualsiasi procedura autorizzativa. Ai sensi dell'art. 72, Caio è punito con la reclusione da uno a tre anni; la coppia ricevente, che ha promesso la somma, subisce la medesima pena ed è dichiarata inidonea a futuri affidamenti o adozioni.
Domande frequenti
Qual è il presupposto aggiuntivo rispetto all'art. 71?
L'art. 72 richiede che il soggetto agisca «per procurarsi danaro o altra utilità», quindi con una finalità lucrativa esplicita.
La norma si applica anche a chi riceve il minore straniero?
Sì: chi consegna o promette denaro per accogliere un minore straniero in illecito affidamento definitivo è punito con la stessa pena (reclusione da uno a tre anni).
Quali conseguenze accessorie prevede la condanna?
L'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
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