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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
In caso di adozione da parte di due coniugi, la responsabilità genitoriale spetta a entrambi; l'adottante deve mantenere e istruire l'adottato ma non ha l'usufrutto legale sui suoi beni, potendo solo impiegarne le rendite per le spese necessarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 L. 184/1983 – Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell’adozione

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

Commento

La responsabilità genitoriale e il regime patrimoniale nell'adozione in casi particolari. L'articolo 48 disciplina i due principali effetti giuridici dell'adozione in casi particolari sul piano personale e patrimoniale: la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale e la gestione dei beni propri dell'adottato durante la minore età.

Sotto il profilo personale, la norma chiarisce che se l'adottante è coniugato e l'adozione è pronunciata nei confronti di entrambi i coniugi — o se il minore viene adottato dal coniuge di uno dei genitori — la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i coniugi. Questa equiparazione è coerente con il principio generale di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, previsto dal codice civile. L'adottante è gravato degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione previsti dall'articolo 147 del codice civile, con la stessa intensità che caratterizza i genitori biologici.

Sul piano patrimoniale, la norma introduce una disciplina specifica per i beni propri dell'adottato: l'adottante ne ha l'amministrazione, ma — diversamente da quanto accade per i genitori biologici — non ne ha l'usufrutto legale. Può tuttavia impiegare le rendite di tali beni per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investire la parte eccedente in modo fruttifero. Il rinvio all'articolo 382 del codice civile rende applicabili le norme sull'amministrazione dei beni del minore da parte del tutore, completando il quadro normativo di riferimento per la gestione del patrimonio dell'adottato.

Casi pratici

Caso 1: Adottante che gestisce il patrimonio del minore adottato

Tizio adotta il figlio della moglie Mevia; il minore ha ricevuto in eredità dai nonni materni alcuni beni immobili. Ai sensi dell'articolo 48, Tizio — ora adottante — amministra i beni del minore ma non ne ha l'usufrutto legale. Quando le rendite da affitto degli immobili eccedono le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, Tizio è tenuto a investire l'eccedenza in modo fruttifero, nel rispetto dell'articolo 382 del codice civile.

Domande frequenti

Chi esercita la responsabilità genitoriale sull'adottato in un'adozione in casi particolari?

Se l'adozione è pronunciata nei confronti di due coniugi o se il minore è adottato dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale e il suo esercizio spettano ad entrambi i coniugi.

L'adottante ha l'usufrutto legale sui beni propri dell'adottato?

No. A differenza dei genitori biologici, l'adottante non ha l'usufrutto legale sui beni dell'adottato. Ha però l'amministrazione di tali beni e può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero.

Quali sono gli obblighi dell'adottante nei confronti dell'adottato?

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile, con la stessa portata degli obblighi che gravano sui genitori biologici.

A quale normativa si rinvia per l'amministrazione dei beni dell'adottato?

L'articolo 48 rinvia all'articolo 382 del codice civile, relativo all'amministrazione dei beni del minore, rendendo applicabili le relative disposizioni anche in materia di adozione in casi particolari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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