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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Lo stato di adottabilità si estingue in via ordinaria con l'adozione del minore oppure, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età dell'adottando.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 L. 184/1983 – Cessazione dello stato di adottabilità

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Commento

I due modi fisiologici di chiudere lo stato di adottabilità. L'articolo 20 è la norma più sintetica della legge 184/1983 ma di grande rilievo sistematico: individua i due casi in cui lo stato di adottabilità si estingue in modo ordinario, ossia senza che intervengano vicende patologiche come la revoca prevista dall'articolo 21.

Il primo caso — l'adozione — rappresenta l'esito auspicato dal legislatore: lo stato di adottabilità assolve la propria funzione strumentale e si dissolve nel momento in cui il minore acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti ai sensi dell'articolo 27. È l'esito teleologicamente previsto dall'intera disciplina del titolo II della legge 184/1983.

Il secondo caso — il raggiungimento della maggiore età — rappresenta invece il superamento del presupposto soggettivo dell'istituto. Il minore che diviene maggiorenne non può più essere oggetto di adozione piena ai sensi della legge 184/1983, che presuppone appunto la minorità dell'adottando. La norma assume rilievo pratico nei casi in cui il procedimento di adozione si protragga a lungo senza che si pervenga a una pronuncia: se nel frattempo il minore compie i diciotto anni, lo stato di adottabilità cessa automaticamente. Tale eventualità, sebbene indesiderata, sottolinea l'importanza della celerità procedurale in tutto il percorso di adottabilità e adozione.

Casi pratici

Caso 1: Cessazione per raggiungimento della maggiore età

Il minore Tizio viene dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni. Il procedimento di adozione si prolunga per ragioni procedurali. Prima che il tribunale pronunci l'adozione ai sensi dell'articolo 25, Tizio compie il diciottesimo anno di età. In applicazione dell'articolo 20, lo stato di adottabilità cessa automaticamente. Il tribunale procede ai provvedimenti conseguenziali nell'interesse del giovane, ora maggiorenne.

Domande frequenti

In quali casi cessa lo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 20?

Lo stato di adottabilità cessa per adozione del minore oppure per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Cosa accade se il minore diventa maggiorenne prima che venga pronunciata l'adozione?

Lo stato di adottabilità cessa automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età, poiché viene meno il presupposto soggettivo della procedura.

Ci sono altri modi in cui può cessare lo stato di adottabilità oltre a quelli previsti dall'articolo 20?

Sì, l'articolo 21 prevede la revoca dello stato di adottabilità quando vengano meno le condizioni di abbandono che lo avevano determinato.

Dal momento in cui cessa lo stato di adottabilità per adozione, quando si producono gli effetti?

Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza che la pronuncia, ai sensi dell'articolo 26, comma 5.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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