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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'affidatario si prende cura del minore esercitando i poteri ordinari di responsabilità genitoriale; deve essere convocato a pena di nullità nei procedimenti civili che riguardano il minore affidato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 184/1983 – Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Commento

I diritti e i doveri dell'affidatario. L'articolo 5 definisce con precisione il ruolo dell'affidatario, che non è un semplice «ospitante» ma assume compiti giuridicamente rilevanti. L'affidatario deve accogliere il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione e istruzione, osservando le prescrizioni dell'autorità affidante e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, salvo che siano stati emessi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Per i rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie, l'affidatario esercita direttamente i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, con un'applicazione compatibile delle norme codicistiche sull'esercizio della responsabilità. La norma più rilevante sul piano processuale è la previsione di nullità: l'affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati in tutti i procedimenti civili relativi al minore affidato (responsabilità genitoriale, affidamento, adottabilità) e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

Il servizio sociale svolge una funzione di raccordo: sostiene l'affidatario sul piano educativo e psicologico, agevola il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e lavora per il rientro del minore. Lo Stato e gli enti territoriali possono intervenire con misure di sostegno economico a favore della famiglia affidataria, nei limiti delle risorse disponibili.

Casi pratici

Caso 1: Partecipazione dell'affidatario al procedimento di adottabilità

La famiglia affidataria di Caio viene convocata dal tribunale per i minorenni nel procedimento di adottabilità avviato nei confronti del minore. In quanto affidatari, hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore; la loro mancata convocazione avrebbe determinato la nullità del procedimento.

Domande frequenti

L'affidatario può prendere decisioni scolastiche o sanitarie per il minore?

Sì. L'affidatario esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale per gli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere informato dei procedimenti giudiziari che riguardano il minore?

Sì. L'affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, in tutti i procedimenti civili relativi a responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità del minore affidato.

Il servizio sociale può aiutare l'affidatario?

Sì. Il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del minore, avvalendosi di professionalità del territorio.

La famiglia affidataria ha diritto a un aiuto economico?

Stato, regioni ed enti locali possono intervenire con misure di sostegno e aiuto economico in favore della famiglia affidataria, nei limiti delle risorse disponibili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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