Testo dell'articoloVigente
Art. 5 L. 184/1983 – Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
Stesso numero, altri codici
- Art. 5 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 5 D.Lgs. 159/2011 — Titolarità della proposta. Competenza
- Art. 5 D.Lgs. 209/2005 — Autorità di vigilanza
- Art. 5 D.Lgs. 42/2004 — Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
- Articolo 5 L. 219/2017: Pianificazione condivisa delle cure
Commento
I diritti e i doveri dell'affidatario. L'articolo 5 definisce con precisione il ruolo dell'affidatario, che non è un semplice «ospitante» ma assume compiti giuridicamente rilevanti. L'affidatario deve accogliere il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione e istruzione, osservando le prescrizioni dell'autorità affidante e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, salvo che siano stati emessi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Per i rapporti ordinari con la scuola e le autorità sanitarie, l'affidatario esercita direttamente i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, con un'applicazione compatibile delle norme codicistiche sull'esercizio della responsabilità. La norma più rilevante sul piano processuale è la previsione di nullità: l'affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati in tutti i procedimenti civili relativi al minore affidato (responsabilità genitoriale, affidamento, adottabilità) e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
Il servizio sociale svolge una funzione di raccordo: sostiene l'affidatario sul piano educativo e psicologico, agevola il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e lavora per il rientro del minore. Lo Stato e gli enti territoriali possono intervenire con misure di sostegno economico a favore della famiglia affidataria, nei limiti delle risorse disponibili.
Casi pratici
Caso 1: Partecipazione dell'affidatario al procedimento di adottabilità
La famiglia affidataria di Caio viene convocata dal tribunale per i minorenni nel procedimento di adottabilità avviato nei confronti del minore. In quanto affidatari, hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore; la loro mancata convocazione avrebbe determinato la nullità del procedimento.
Domande frequenti
L'affidatario può prendere decisioni scolastiche o sanitarie per il minore?
Sì. L'affidatario esercita i poteri connessi alla responsabilità genitoriale per gli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie.
L'affidatario deve essere informato dei procedimenti giudiziari che riguardano il minore?
Sì. L'affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, in tutti i procedimenti civili relativi a responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità del minore affidato.
Il servizio sociale può aiutare l'affidatario?
Sì. Il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del minore, avvalendosi di professionalità del territorio.
La famiglia affidataria ha diritto a un aiuto economico?
Stato, regioni ed enti locali possono intervenire con misure di sostegno e aiuto economico in favore della famiglia affidataria, nei limiti delle risorse disponibili.
Vedi anche