Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 184/1983 – Poteri tutelari nelle comunità e istituti
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale
o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
Commento
La tutela del minore nelle strutture di accoglienza. L'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri tutelari sul minore ospitato in comunità di tipo familiare o in istituto, nelle ipotesi in cui la responsabilità genitoriale o la tutela siano impedite. In questi casi i legali rappresentanti della struttura esercitano temporaneamente i poteri tutelari secondo le norme del codice civile sulla tutela dei minori.
Il comma 2 impone un obbligo procedimentale stringente: entro trenta giorni dall'accoglienza del minore deve essere proposta istanza al giudice tutelare per la nomina di un tutore «esterno». Una norma anti-conflitto impedisce che siano designati tutori i legali rappresentanti delle strutture o coloro che vi prestano attività, anche a titolo gratuito: si vuole così evitare che il soggetto che gestisce l'accoglienza cumuli anche la rappresentanza del minore, con i rischi di commistione che ne derivano.
Il comma 3 regola il caso di ripresa dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori: la struttura non si limita a «restituire» il minore, ma ha l'obbligo di adire il giudice tutelare perché valuti se apporre limiti o condizioni all'esercizio, a tutela del minore.
Casi pratici
Caso 1: Nomina del tutore per il minore in comunità
Il minore Caio viene accolto in una comunità di tipo familiare perché i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale. Il legale rappresentante della comunità esercita provvisoriamente i poteri tutelari ma, entro trenta giorni, deve presentare al giudice tutelare istanza per la nomina di un tutore esterno, non potendo assumere egli stesso tale incarico.
Domande frequenti
Chi esercita i poteri tutelari sul minore ospitato in comunità o istituto?
I legali rappresentanti della struttura, secondo le norme del codice civile sulla tutela dei minori, fino a quando non viene nominato un tutore.
Entro quanto tempo deve essere chiesta la nomina del tutore?
Entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza al giudice tutelare per la nomina del tutore.
Il direttore della struttura può essere nominato tutore del minore accolto?
No. La legge vieta ai legali rappresentanti e a chiunque presti attività presso la struttura di assumere l'incarico di tutore del minore ospitato.
Cosa accade quando i genitori vogliono riprendere la responsabilità genitoriale?
La struttura è tenuta a chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni all'esercizio della responsabilità genitoriale ripresa dai genitori.
Vedi anche