In sintesi
L’art. 8 della L. 219/2017 prevede una relazione annuale del Ministro della salute alle Camere sull’applicazione della legge, alimentata dai dati regionali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 219/2017 – Relazione alle Camere
Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 8 L. 184/1983: Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
- Art. 8 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
- Art. 8 D.Lgs. 42/2004 — Regioni e province ad autonomia speciale
- Art. 8 CAD — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Relazione alle Camere. L’art. 8 introduce un meccanismo di monitoraggio parlamentare sull’attuazione della legge, affidato a una relazione annuale del Ministro della salute.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro riferisce alle Camere sullo stato di applicazione della disciplina, raccogliendo i dati che le Regioni sono tenute a trasmettere entro febbraio sulla base di appositi questionari. La norma assicura un controllo periodico sull’effettività dei diritti riconosciuti, in particolare in materia di consenso informato, DAT e cure palliative.
Casi pratici
Caso 1: Monitoraggio annuale
Una Regione compila entro febbraio il questionario ministeriale sui dati di applicazione della legge; le informazioni confluiscono nella relazione che il Ministro della salute trasmette alle Camere entro il 30 aprile.
Domande frequenti
Chi vigila sull’applicazione della legge?
Il Ministro della salute, che trasmette annualmente alle Camere, entro il 30 aprile, una relazione sull’applicazione della legge.
Che ruolo hanno le Regioni nel monitoraggio?
Le Regioni forniscono entro febbraio di ogni anno le informazioni necessarie, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Vedi anche