Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 219/2017 – Minori e incapaci
Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Commento
Minori e incapaci. L’art. 3 adatta il principio del consenso informato alle persone prive in tutto o in parte della capacità, ponendo al centro la tutela della salute psicofisica e della vita nel pieno rispetto della loro dignità.
Per i minori, la decisione spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore, ma non in modo puramente sostitutivo: la volontà del minore va sempre considerata in relazione all’età e alla maturità. Analoga logica vale per l’interdetto, da sentire ove possibile, e per l’inabilitato, che conserva un ruolo decisionale.
Quando è nominato un amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza in ambito sanitario, il consenso è espresso o rifiutato anche da costui o dalla sola persona assistita, secondo il contenuto del decreto di nomina. Se il rappresentante rifiuta cure che il medico ritiene appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, a garanzia del miglior interesse della persona.
Casi pratici
Caso 1: Decisione per un minore
I genitori di una persona minore devono decidere su un trattamento sanitario. Ricevono informazioni complete e coinvolgono il figlio in modo adeguato alla sua età e maturità, orientando la scelta alla tutela della sua salute psicofisica e della sua dignità.
Domande frequenti
Chi decide per il consenso di un minore?
Gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore, tenendo però conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Come si esprime il consenso per una persona interdetta?
Lo esprime o rifiuta il tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.
Che ruolo ha l’amministratore di sostegno?
Se il decreto gli attribuisce la rappresentanza in ambito sanitario, esprime o rifiuta il consenso anche lui o la sola persona assistita; in caso di conflitto col medico decide il giudice tutelare.
Cosa accade se il rappresentante rifiuta una cura necessaria?
Se il rifiuto del rappresentante riguarda cure ritenute appropriate e necessarie dal medico, la questione è rimessa alla decisione del giudice tutelare.
Vedi anche