Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.

In sintesi

Nelle imprese artigiane il CCNL garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 12 mesi di malattia o infortunio non sul lavoro, calcolati in caso di più assenze nell’arco di 24 mesi (art. 46), senza differenze di anzianità. Per la malattia superiore a 6 giorni l’azienda integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno; per quella di 6 giorni o meno, dal 4° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (rinnovo 2024).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Comporto ordinario
12 mesi, anche con più assenze, nell’arco di 24 mesi (art. 46)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – Conservazione del posto e trattamento economico
Caso Anzianità Conservazione posto Trattamento economico
Malattia > 6 gg Qualsiasi 12 mesi (24 mesi di riferimento) 100% dal 1° al 180° giorno
Malattia ≤ 6 gg Qualsiasi 12 mesi (24 mesi di riferimento) 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° giorno
Infortunio sul lavoro Qualsiasi Fino a guarigione clinica 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL)
Malattia professionale Qualsiasi Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL 100% per tutto il periodo
Disabilità certificata (L. 68/99) Qualsiasi +90 gg rispetto ai limiti ordinari (rinnovo 2024) Il testo letto non indica il trattamento nei 90 giorni aggiuntivi

Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore (art. 46), come condizione di miglior favore rispetto alla legge. Fonte: art. 46 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

Il comporto: conservazione del posto e computo

Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:

  • Per tutti, senza differenze di anzianità: 12 mesi di conservazione del posto per malattia o infortunio non sul lavoro;
  • le assenze del lavoratore non in prova sono computate a tutti gli effetti contrattuali entro questi limiti.

Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.

Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:

Malattia di durata superiore a 6 giorni

Dal 1° al 180° giorno il lavoratore non in prova percepisce il 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute (indennità INPS + integrazione aziendale), a prescindere dall’anzianità. Il testo letto non prevede un trattamento integrativo dopo il 180° giorno.

Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni

Per i brevi eventi morbosi:

  • Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
  • Dal 4° giorno: integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione.

Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.

Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.

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Aspettativa non retribuita e disabilità

In caso di malattie gravi e certificate l’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale (art. 46). Si tratta di una facoltà dell’azienda, non di un diritto del lavoratore.

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 6 giugno 2024 (art. 46) ha elevato il periodo di conservazione del posto di ulteriori 90 giorni. Il testo letto non precisa il trattamento economico di questi 90 giorni.

Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione

Il lavoratore è tenuto a:

  • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
  • Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
  • Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).

Casi pratici

Tizio – Panettiere con 3 anni di anzianità, malattia lunga
Tizio si ammala per un problema alla schiena (tipico del settore) e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni). Il suo limite di comporto è 12 mesi (365 giorni circa) nell’arco di 24 mesi. Essendo la malattia superiore a 6 giorni, dall’1° al 150° giorno percepisce il 100% della retribuzione (INPS + integrazione aziendale). Al rientro gli restano circa 7 mesi di conservazione del posto da usare entro i 24 mesi di riferimento: 12 mesi − 5 mesi = 7 mesi.
Caia – Pasticciera con oltre 5 anni di servizio
Caia è dipendente da 7 anni. Si assenta per malattia 8 mesi (circa 240 giorni). Il comporto è di 12 mesi anche per lei, perché l’anzianità non conta. Fino al 180° giorno percepisce il 100% della retribuzione; dal 181° giorno l’integrazione aziendale non è più prevista nel testo letto e resta l’indennità INPS. Ha ancora 4 mesi di comporto residui (12 mesi − 8 mesi) nei 24 mesi di riferimento prima di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Sempronio – Addetto alla distribuzione, infortunio con incarico
Sempronio scivola scaricando sacchi di farina e si frattura un polso. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione. Sempronio conserva il posto senza limiti di tempo fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL. Il periodo di assenza si computa nell’anzianità a tutti gli effetti.
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Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, a prescindere dall’anzianità (art. 46). In caso di più assenze, i periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
Quale integrazione spetta durante la malattia?
Per malattia superiore a 6 giorni, l’azienda integra fino al 100% della retribuzione dall’1° al 180° giorno. Per malattia breve (≤6 giorni): nessuna integrazione dal 1° al 3° giorno (carenza); integrazione fino al 100% dal 4° giorno.
Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza, senza limiti di tempo.
La malattia durante le ferie le interrompe?
La direttiva UE e la giurisprudenza prevalente stabiliscono che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e presentare certificazione medica. Le ferie non godute vengono recuperate in un periodo successivo da concordare.
I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
Sì. Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha esteso il comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999 (art. 46).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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