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La guida
TFR e fine rapporto nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida al Trattamento di Fine Rapporto nelle imprese artigiane del tessile e della moda: calcolo, voci incluse, rivalutazione, anticipazioni, destinazione a previdenza complementare e saldo al termine del rapporto.
Il TFR nel CCNL Tessile Moda Artigianato si calcola dividendo la retribuzione annua utile (inclusa la tredicesima) per il coefficiente 13,5 (art. 2120 c.c.). La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT. L’anticipazione fino al 70% è ammessa dopo 8 anni di servizio. Per la previdenza complementare il fondo di riferimento dell’artigianato è Fon.Te.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: calcolo e componenti del TFR
| Elemento | Regola / valore | Fonte |
|---|---|---|
| Formula base quota annua | Retribuzione annua utile ÷ 13,5 | Art. 2120 c.c. |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% ΔISTAT prezzi al consumo (famiglie O&I) | Art. 2120 c.c. |
| Voci incluse nella base | Minimo tabellare, scatti anzianità, indennità fisse contrattuali, tredicesima, superminimo stabile | Art. 2120 c.c. + CCNL |
| Voci escluse dalla base | Straordinario occasionale, rimborsi spese, una tantum 2024, premi non continuativi | Art. 2120 c.c. + rinnovo 2024 |
| Anticipazione massima | 70% del TFR maturato, dopo 8 anni di servizio, max 1 volta | Art. 2120 c.c. |
| Termine pagamento a fine rapporto | Entro il giorno successivo alla cessazione (in pratica con l’ultimo cedolino o saldo) | Art. 2120 c.c. + buona prassi |
| Tassazione | Tassazione separata con aliquota media IRPEF sul reddito di riferimento | Art. 17 e 19 TUIR |
Nota: L’art. 2120 c.c. si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato non modifica le regole legali del TFR, ma le voci retributive specifiche del contratto (tredicesima, indennità di funzione 6S) entrano nella base di calcolo legale.
Il meccanismo di calcolo del TFR: art. 2120 c.c.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e rappresenta una forma di retribuzione differita: matura durante tutto il rapporto di lavoro ed è pagata alla cessazione. La formula di calcolo della quota annua è:
Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5
La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Per il CCNL Tessile Moda Artigianato rientrano nella base:
- Retribuzioni mensili ordinarie (minimo tabellare × 12).
- Scatti di anzianità maturati (× 12).
- Indennità contrattuali fisse e continuative (es. indennità di funzione livello 6S × 12).
- Tredicesima mensilità (il CCNL non prevede la quattordicesima).
- Superminimi individuali stabili (non assorbibili e non occasionali).
Sono invece escluse: le indennità occasionali, l’una tantum del rinnovo 2024 (espressamente esclusa dal verbale di accordo), i rimborsi spese, le maggiorazioni per straordinario se non contrattualmente previste come quota fissa.
Rivalutazione annua del TFR in azienda
Il TFR che rimane depositato in azienda (opzione tipica per le imprese con meno di 50 dipendenti, tra cui la grande maggioranza delle imprese artigiane) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con la seguente formula:
Rivalutazione = 1,5% fisso + 75% × incremento ISTAT prezzi al consumo per famiglie O&I
Sulla rivalutazione annua si applica un’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, D.Lgs. n. 47/2000), versata dal datore di lavoro per conto del lavoratore. Questo meccanismo garantisce al TFR una rivalutazione minima garantita dell’1,5% anche in assenza di inflazione.
Le imprese con più di 50 dipendenti (caso raro nell’artigianato tessile) devono versare obbligatoriamente il TFR futuro al Fondo di Tesoreria INPS (se il lavoratore non ha optato per la previdenza complementare).
Destinazione a previdenza complementare: Fon.Te.
Il lavoratore del tessile-moda artigiano può scegliere di destinare il TFR futuro maturando a un fondo pensione complementare. Per le imprese artigiane il fondo negoziale di riferimento è Fon.Te.: con l’accordo del 27 gennaio 2011 la forma pensionistica dell’artigianato (Artifond) è stata trasferita in Fon.Te. e gli iscritti vi sono confluiti (art. 25 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica).
Le regole della scelta:
- Per chi è stato assunto prima del 1° luglio 2026 resta il termine di 6 mesi dall’assunzione per esprimere la scelta: aderire a Fon.Te., a un altro fondo complementare oppure mantenere il TFR in azienda.
- Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione aderiscono in automatico alla forma pensionistica prevista dal contratto collettivo, quindi a Fon.Te., salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, c. 7 e 7-quater, D.Lgs. 252/2005).
- Il TFR già maturato rimane in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS se applicabile), salvo una diversa specifica richiesta di trasferimento.
- La scelta è irreversibile: una volta destinato il TFR al fondo complementare, non può essere riportato in azienda.
Chi aderisce a Fon.Te. versa l’1% della retribuzione tabellare e l’impresa un altro 1%, oltre al TFR. I contributi sono deducibili dal reddito entro il limite annuo dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, che dal periodo d’imposta 2026 è di 5.300 € (era 5.164,57 €).
Le anticipazioni del TFR in costanza di rapporto
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del TFR maturato, per le seguenti causali tassative (art. 2120, ottavo comma, c.c.):
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (con documentazione catastale e contratto di compravendita o preventivi di ristrutturazione).
- Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, per il lavoratore o i familiari a carico.
- Congedo parentale o formativo (D.Lgs. n. 151/2001 e D.Lgs. n. 61/2000): il lavoratore può anticipare il TFR per sostenere i costi economici del congedo.
L’anticipazione è concessa una sola volta nell’arco del rapporto. La quota anticipata non matura rivalutazione ulteriore. Il datore non può rifiutare la richiesta se il lavoratore soddisfa le condizioni di legge, salvo specifiche condizioni di liquidità aziendale.
Il saldo finale: cosa spetta alla cessazione
Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte del lavoratore), il datore deve corrispondere:
- TFR maturato fino alla data di cessazione, al netto delle anticipazioni già erogate e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
- Ratei di tredicesima maturati e non ancora erogati.
- Indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
- Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non viene lavorato, da entrambe le parti).
- Competenze di fine mese (retribuzione per i giorni lavorati nell’ultimo periodo).
Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l’aliquota IRPEF applicabile è quella media risultante dal reddito di riferimento (TFR ÷ anni di servizio × 12), calcolata e riscossa in sede di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate entro il secondo o terzo anno successivo alla cessazione.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola la quota TFR annua nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Cos’è Fon.Te. e perché riguarda i lavoratori del tessile artigiano?
Quando è possibile richiedere l’anticipazione del TFR?
Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?
Come viene tassato il TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., artt. 17 e 19 TUIR, D.Lgs. n. 47/2000). Le stime di TFR indicate sono indicative e non ufficiali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.