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CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi
Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno o luglio. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno/luglio), pari ciascuna a una mensilità piena di retribuzione calcolata in dodicesimi pro-rata. Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.
Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive
| Mensilità aggiuntiva | Periodo di maturazione | Data di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima (gratifica natalizia) | 1° gennaio – 31 dicembre | Entro il 22 dicembre | Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi |
| Quattordicesima | 1° luglio anno prec. – 30 giugno anno corr. | Entro il 30 giugno o prima metà luglio | Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi |
Nota: La base di calcolo include il minimo tabellare conglobato, gli scatti di anzianità maturati e i superminimi individuali fissi. Non rientrano nella base le voci variabili (straordinari, indennità occasionali) salvo diverso accordo aziendale. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di €100,00 mensili.
La tredicesima mensilità: regole e calcolo
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, da corrispondere entro il 22 dicembre di ogni anno.
Il calcolo avviene per dodicesimi: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore in forza per tutto il 2025 riceverà una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceverà 8/12 (da maggio a dicembre, 8 mesi interi).
La base retributiva per il calcolo comprende:
- Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
- Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
- Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
- Indennità di funzione dei Quadri (€100,00 mensili).
Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.
La quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.
Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente, e viene erogata entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio (prima del periodo estivo di ferie).
Il calcolo è anch’esso per dodicesimi sul periodo di riferimento (luglio-giugno): chi è in forza per tutto il periodo riceve la mensilità intera; chi è entrato a lavoro nel corso del periodo riceve la quota pro-rata.
Trattamento delle mensilità in caso di assenza
La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:
- Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
- Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
- Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
- Permessi retribuiti (ROL, lutto, matrimonio): maturazione piena.
Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.
La cessazione del rapporto e i ratei maturati
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.
Esempio: un impiegato che esce il 31 agosto riceverà in ultima busta il rateo di tredicesima maturato da gennaio ad agosto (8/12) e il rateo di quattordicesima già erogato a giugno (nessun rateo residuo se erogata in anticipo, oppure il rateo luglio-agosto per la competenza successiva secondo il periodo CCNL).
Il premio di risultato nella contrattazione aziendale
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, come è comune nei contratti nazionali del settore agricolo, non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.
Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare della tassazione agevolata al 10% di imposta sostitutiva IRPEF per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore al limite annuo previsto dalla normativa vigente, su importi fino al massimo di legge annuo. I limiti esatti sono aggiornati annualmente.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
Quando viene pagata la quattordicesima?
Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 22 dicembre di ogni anno (o comunque prima delle festività natalizie secondo la prassi aziendale). L'importo è pari a una mensilità di retribuzione piena (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali superminimi fissi), calcolata in dodicesimi: chi ha lavorato l'intero anno riceve una mensilità intera.
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima mensilità è corrisposta in giugno o luglio (le date esatte sono fissate dal CCNL: normalmente entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio, prima delle ferie estive). Anche qui l'importo è pari a una mensilità di retribuzione, calcolato in dodicesimi.
Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
Sia la tredicesima sia la quattordicesima si calcolano pro-rata per dodicesimi: ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio matura 1/12 della mensilità aggiuntiva. Un impiegato assunto il 1° marzo e che riceve la quattordicesima a giugno avrà lavorato 4 mesi interi: riceverà 4/12 della mensilità.
La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
Sì. La tredicesima e la quattordicesima sono redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione IRPEF ordinaria per scaglioni (non a tassazione separata). Vengono aggiunte al reddito del mese in cui sono corrisposte (dicembre per la tredicesima), determinando spesso un'aliquota marginale più alta in quei mesi.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato obbligatorio a livello nazionale. Il premio può essere introdotto dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o territoriali), con i requisiti di variabilità e collegamento a obiettivi aziendali richiesti dalla normativa sull'agevolazione fiscale (D.L. 50/2017, legge di bilancio annuale) per la tassazione agevolata al 10% fino ai limiti di reddito previsti.
Vedi anche