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La guida

CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 10 agosto. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (entro il 15 dicembre) e quattordicesima (entro il 10 agosto), pari alla retribuzione del mese di dicembre e del mese di agosto e frazionabili in dodicesimi se il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno (art. 35). Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Mensilità aggiuntive
Tredicesima (entro il 15 dicembre) + Quattordicesima (entro il 10 agosto), art. 35

Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Mensilità aggiuntiva Importo Data di erogazione Base di calcolo
Tredicesima Retribuzione percepita nel mese di dicembre Entro il 15 dicembre Voci dell’art. 31: stipendio contrattuale e scatti di anzianità
Quattordicesima Retribuzione percepita nel mese di agosto Entro il 10 agosto Voci dell’art. 31: stipendio contrattuale e scatti di anzianità

Nota: per l’art. 31 le mensilità aggiuntive si calcolano sugli elementi della retribuzione: stipendio contrattuale (minimo di stipendio-base, contingenza, EDR, minimo integrativo provinciale) e aumenti periodici di anzianità. Per i Quadri l’indennità di funzione di 100 € è corrisposta per 14 mensilità (art. 18). In caso di inizio o cessazione nel corso dell’anno spettano i dodicesimi, calcolati sulla retribuzione del mese di cessazione; i dodicesimi spettano anche se il rapporto si chiude durante la prova (art. 35). Per gli impiegati che risiedono in azienda, sulla 13ª e sulla 14ª non si effettuano le trattenute per l’alloggio. Fonte: CCNL 18 giugno 2024.

La tredicesima mensilità: regole e calcolo

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, pari alla retribuzione percepita nel mese di dicembre, da corrispondere entro il 15 dicembre (art. 35).

Il calcolo avviene per dodicesimi: il CCNL rende le mensilità aggiuntive frazionabili in dodicesimi quando il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno. Un lavoratore in forza per tutto il 2026 riceve una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceve 8/12 (da maggio a dicembre). Il CCNL nazionale non dice come contare le frazioni di mese: la regola va cercata nel contratto provinciale o nella prassi aziendale.

La base retributiva per il calcolo comprende:

  • Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
  • Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
  • Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
  • Indennità di funzione dei Quadri (100 € mensili, per 14 mensilità).

Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.

La quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.

Per l’art. 35 la quattordicesima è pari alla retribuzione percepita nel mese di agosto e va pagata entro il 10 agosto. Il CCNL non fissa un periodo di maturazione luglio-giugno: stabilisce solo che è frazionabile in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.

Chi è in forza per tutto l’anno riceve la mensilità intera; chi entra o esce nel corso dell’anno riceve i dodicesimi, calcolati sulla retribuzione del mese di cessazione quando il rapporto si chiude.

Trattamento delle mensilità in caso di assenza

La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:

  • Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
  • Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
  • Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
  • Permessi retribuiti (matrimonio, lutto, motivi familiari): maturazione piena.

Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.

La cessazione del rapporto e i ratei maturati

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Esempio: un impiegato che esce il 31 ottobre riceve in ultima busta 10/12 di tredicesima, calcolati sulla retribuzione di ottobre (art. 35). La quattordicesima di quell’anno gli è già stata pagata entro il 10 agosto.

Il premio di risultato nella contrattazione aziendale

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio; prevede invece la possibilità di concordare per iscritto una retribuzione a cointeressenza, che non può dare uno stipendio annuo inferiore a quello contrattuale (art. 32). Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.

Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare dell’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF: per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota è dell’1%, su un importo massimo di 5.000 € l’anno (L. 199/2025), per i lavoratori del settore privato entro il limite di reddito previsto dalla legge.

Casi pratici

Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
Tizio, impiegato di 2ª categoria pagato al minimo nazionale di 1.541,41 € (Tab. 1, dal 1° luglio 2024) con 3 scatti di anzianità (3 × €29,44 = €88,32, art. 34), ha una retribuzione mensile di €1.629,73. La sua tredicesima, avendo lavorato tutto l’anno, è pari a €1.629,73. Se si dimettesse con effetto al 31 ottobre, riceverebbe 10/12 calcolati sulla retribuzione di ottobre: €1.629,73 × 10/12 = €1.358,11. Il suo contratto provinciale può prevedere uno stipendio più alto del minimo nazionale.
Caia – Quattordicesima in caso di assunzione a marzo
Caia è assunta il 1° marzo. Entro il 10 agosto riceve la quattordicesima, pari alla retribuzione di agosto: poiché il rapporto è iniziato nel corso dell’anno, le spetta in dodicesimi (art. 35). Il CCNL nazionale non dice su quale periodo contare i dodicesimi della quattordicesima: Caia deve verificarlo nel contratto provinciale o chiedere il criterio applicato in azienda. Dall’anno successivo la riceve intera.
Sempronio – Premio di risultato in un’azienda vitivinicola
Sempronio lavora per una grande cantina vitivinicola che ha siglato un accordo aziendale con la RSU per un premio di risultato legato alla qualità della produzione e alle ore di straordinario evitate. Il premio è di €1.200 annui, corrisposto a febbraio dell’anno successivo. Poiché rispetta i requisiti di legge (incremento misurabile, accordo sindacale depositato), il premio pagato nel 2027 sconta l’imposta sostitutiva dell’1% (12 €) invece dell’IRPEF ordinaria, se il suo reddito rientra nel limite di legge.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
Entro il 15 dicembre di ogni anno (art. 35 CCNL). L’importo è pari alla retribuzione percepita a dicembre (stipendio contrattuale e scatti); chi entra o esce nel corso dell’anno riceve i dodicesimi.
Quando viene pagata la quattordicesima?
Entro il 10 agosto (art. 35 CCNL). È pari alla retribuzione percepita nel mese di agosto.
Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
In dodicesimi: il CCNL rende la quattordicesima frazionabile quando il rapporto inizia o cessa nel corso dell’anno (art. 35). Il testo nazionale non fissa il periodo su cui contare i dodicesimi né il trattamento delle frazioni di mese: va verificato nel contratto provinciale applicato.
La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
Sì. È reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione IRPEF per scaglioni nel mese di erogazione (dicembre). Non beneficia di tassazione separata. Il premio di risultato previsto da un accordo aziendale o territoriale può invece godere dell’imposta sostitutiva, all’1% per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 fino a 5.000 €.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
Il CCNL nazionale non lo prevede obbligatoriamente. Può essere introdotto dalla contrattazione aziendale o territoriale; se rispetta i requisiti di legge beneficia dell’imposta sostitutiva (1% per il 2026 e il 2027, fino a 5.000 €) per i lavoratori entro il limite di reddito previsto. Il CCNL nazionale prevede anche la cointeressenza concordata per iscritto (art. 32).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027); mensilità aggiuntive: art. 35 del testo del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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