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La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi
Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima alla vigilia di Natale e quattordicesima entro luglio. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (alla vigilia di Natale, art. 77) e la quattordicesima (entro il mese di luglio, sulla retribuzione in atto al 30 giugno, art. 78). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo, scatti e, per i Quadri, indennità di funzione). La quattordicesima è intera solo per chi ha lavorato i 12 mesi precedenti il 1° luglio, altrimenti spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Ai lavoratori stagionali le mensilità aggiuntive sono pagate mese per mese con l’indennità del 34,45% (art. 72). Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive
| Livello | Minimo mensile | Tredicesima / quattordicesima (intera) | Pro rata 5 mesi |
|---|---|---|---|
| Q (Quadro) | 2.396,58 € + 154,93 € ind. di funzione | 2.551,51 € | 1.063,13 € |
| 1 | 2.286,84 € | 2.286,84 € | 952,85 € |
| 2 | 2.020,70 € | 2.020,70 € | 841,96 € |
| 3 | 1.932,23 € | 1.932,23 € | 805,10 € |
| 4 | 1.750,01 € | 1.750,01 € | 729,17 € |
| 5 | 1.674,65 € | 1.674,65 € | 697,77 € |
| 6 Super | 1.638,89 € | 1.638,89 € | 682,87 € |
| 6 | 1.599,53 € | 1.599,53 € | 666,47 € |
| 7 | 1.538,27 € | 1.538,27 € | 640,95 € |
I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL dal 1° giugno 2026; l’indennità di funzione dei Quadri è di 154,93 € lorde per 14 mensilità (art. 30). La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.
La tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale (art. 77), pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Per il personale a termine non stagionale valgono le stesse regole di maturazione del personale a tempo indeterminato (art. 70-bis); per gli stagionali si veda più sotto.
Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:
- Minimo tabellare del livello di inquadramento;
- Scatti di anzianità maturati;
- Indennità di funzione per i Quadri (154,93 € per 14 mensilità).
Il CCNL definisce la mensilità come «retribuzione in atto», esclusi gli assegni familiari: la normale retribuzione è composta da paga base nazionale conglobata e scatti di anzianità (art. 70). Per chi è pagato anche a provvigioni la tredicesima si calcola sulla media delle provvigioni dell’anno. Per i periodi di congedo obbligatorio di maternità la lavoratrice ha diritto alla tredicesima nella misura del 20% (art. 77).
La quattordicesima mensilità
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, da corrispondere entro il mese di luglio, in misura pari a una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (art. 78). La quattordicesima è dovuta per intero solo a chi ha prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; in caso di inizio o cessazione del rapporto in quei dodici mesi spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Non sono assorbibili nella quattordicesima le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare e scatti; per i Quadri anche l’indennità di funzione).
Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: per i periodi di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto alla quattordicesima limitatamente al 20% (art. 78), a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% e all’integrazione dell’art. 27. Nel testo 2017-2019 questo obbligo non era previsto per la quattordicesima.
Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali
Per i lavoratori a tempo determinato stagionali l’art. 72 non prevede un pagamento di fine contratto: tredicesima e quattordicesima sono incluse in un’indennità pari al 34,45% della paga contrattuale nazionale conglobata, corrisposta con la retribuzione per tutta la durata del rapporto (esclusi gli straordinari). La percentuale è la somma di: 8,33% ferie; 8,33% tredicesima; 8,33% quattordicesima; 5,44% festività; 0,85% preavviso; 3,17% permessi retribuiti. In pratica:
- Tredicesima: 8,33% della paga, cioè 1/12 per ogni mese lavorato.
- Quattordicesima: stessa misura (8,33%).
- Il TFR è a parte, nella misura del 7,40% (art. 72), da pagare a fine rapporto.
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si contano come mese intero (art. 79). Per i lavoratori a termine non stagionali (art. 70-bis) valgono invece le regole dei lavoratori a tempo indeterminato, con ratei in dodicesimi.
Premi di risultato e contrattazione di secondo livello
Il testo del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.
Il CCNL (art. 95, dichiarazione a verbale) elenca tra gli istituti legati a produttività e qualità lavoro straordinario, lavoro supplementare, clausole elastiche, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo e lavoro notturno: se richiamati in accordi di secondo livello, i relativi trattamenti possono dare diritto alla tassazione sostitutiva. Per i premi di risultato legati a incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza o innovazione la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) prevede per il 2026-2027 l’imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 € annui, per lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 € nell’anno precedente.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.