Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima alla vigilia di Natale e quattordicesima entro luglio. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.

In sintesi

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (alla vigilia di Natale, art. 77) e la quattordicesima (entro il mese di luglio, sulla retribuzione in atto al 30 giugno, art. 78). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo, scatti e, per i Quadri, indennità di funzione). La quattordicesima è intera solo per chi ha lavorato i 12 mesi precedenti il 1° luglio, altrimenti spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Ai lavoratori stagionali le mensilità aggiuntive sono pagate mese per mese con l’indennità del 34,45% (art. 72). Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Tredicesima
Vigilia di Natale (art. 77)
Quattordicesima
Entro il mese di luglio, sulla retribuzione al 30 giugno (art. 78)

Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima – importi indicativi per livello dal 01/06/2026
Livello Minimo mensile Tredicesima / quattordicesima (intera) Pro rata 5 mesi
Q (Quadro) 2.396,58 € + 154,93 € ind. di funzione 2.551,51 € 1.063,13 €
1 2.286,84 € 2.286,84 € 952,85 €
2 2.020,70 € 2.020,70 € 841,96 €
3 1.932,23 € 1.932,23 € 805,10 €
4 1.750,01 € 1.750,01 € 729,17 €
5 1.674,65 € 1.674,65 € 697,77 €
6 Super 1.638,89 € 1.638,89 € 682,87 €
6 1.599,53 € 1.599,53 € 666,47 €
7 1.538,27 € 1.538,27 € 640,95 €

I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL dal 1° giugno 2026; l’indennità di funzione dei Quadri è di 154,93 € lorde per 14 mensilità (art. 30). La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale (art. 77), pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Per il personale a termine non stagionale valgono le stesse regole di maturazione del personale a tempo indeterminato (art. 70-bis); per gli stagionali si veda più sotto.

Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:

  • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
  • Scatti di anzianità maturati;
  • Indennità di funzione per i Quadri (154,93 € per 14 mensilità).

Il CCNL definisce la mensilità come «retribuzione in atto», esclusi gli assegni familiari: la normale retribuzione è composta da paga base nazionale conglobata e scatti di anzianità (art. 70). Per chi è pagato anche a provvigioni la tredicesima si calcola sulla media delle provvigioni dell’anno. Per i periodi di congedo obbligatorio di maternità la lavoratrice ha diritto alla tredicesima nella misura del 20% (art. 77).

La quattordicesima mensilità

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, da corrispondere entro il mese di luglio, in misura pari a una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (art. 78). La quattordicesima è dovuta per intero solo a chi ha prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; in caso di inizio o cessazione del rapporto in quei dodici mesi spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Non sono assorbibili nella quattordicesima le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare e scatti; per i Quadri anche l’indennità di funzione).

Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: per i periodi di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto alla quattordicesima limitatamente al 20% (art. 78), a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% e all’integrazione dell’art. 27. Nel testo 2017-2019 questo obbligo non era previsto per la quattordicesima.

Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali

Per i lavoratori a tempo determinato stagionali l’art. 72 non prevede un pagamento di fine contratto: tredicesima e quattordicesima sono incluse in un’indennità pari al 34,45% della paga contrattuale nazionale conglobata, corrisposta con la retribuzione per tutta la durata del rapporto (esclusi gli straordinari). La percentuale è la somma di: 8,33% ferie; 8,33% tredicesima; 8,33% quattordicesima; 5,44% festività; 0,85% preavviso; 3,17% permessi retribuiti. In pratica:

  • Tredicesima: 8,33% della paga, cioè 1/12 per ogni mese lavorato.
  • Quattordicesima: stessa misura (8,33%).
  • Il TFR è a parte, nella misura del 7,40% (art. 72), da pagare a fine rapporto.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si contano come mese intero (art. 79). Per i lavoratori a termine non stagionali (art. 70-bis) valgono invece le regole dei lavoratori a tempo indeterminato, con ratei in dodicesimi.

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Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

Il testo del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.

Il CCNL (art. 95, dichiarazione a verbale) elenca tra gli istituti legati a produttività e qualità lavoro straordinario, lavoro supplementare, clausole elastiche, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo e lavoro notturno: se richiamati in accordi di secondo livello, i relativi trattamenti possono dare diritto alla tassazione sostitutiva. Per i premi di risultato legati a incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza o innovazione la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) prevede per il 2026-2027 l’imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 € annui, per lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 € nell’anno precedente.

Casi pratici

Tizio – Stagionale di 4 mesi (settembre-dicembre): tredicesima inclusa
Tizio lavora da settembre a dicembre (4 mesi) con contratto stagionale al livello 6. La tredicesima è inclusa nell’indennità del 34,45% (8,33%) e gli viene pagata mese per mese con la retribuzione: su 4 mesi equivale a 4/12 della mensilità. Al livello 6 (1.599,53 € dal 1° giugno 2026): 1.599,53 × 4 ÷ 12 = circa 533,18 € lordi complessivi di tredicesima, senza aspettare dicembre.
Caia – Stagionale campagna agrumi ottobre-marzo: quattordicesima inclusa nell’indennità
Caia lavora da ottobre a marzo (6 mesi) con contratto stagionale. La quattordicesima non si aspetta a luglio: è inclusa nell’indennità del 34,45% (8,33%) e arriva mese per mese. Al livello 5 (1.674,65 € dal 1° giugno 2026): sui 6 mesi equivale a 6/12 della mensilità, cioè circa 837,33 € lordi.
Sempronia – A tempo indeterminato in congedo maternità: 14ª al 20% per i mesi di congedo
Sempronia (livello 3, minimo 1.932,23 € dal 1° giugno 2026, tempo indeterminato) è in congedo obbligatorio di maternità da maggio a settembre. La quattordicesima di luglio si riferisce ai 12 mesi precedenti il 1° luglio: per i 10 mesi lavorati spetta 1.932,23 × 10 ÷ 12 = circa 1.610,19 €; per i 2 mesi di congedo (maggio e giugno) il datore paga il 20% del rateo, cioè 1.932,23 × 2 ÷ 12 × 20% = circa 64,41 €. Il resto è coperto dall’indennità INPS dell’80%, integrata dall’azienda fino al 100% della retribuzione (art. 27).

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
In coincidenza con la vigilia di Natale (art. 77), per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato non stagionali. Per gli stagionali è inclusa mese per mese nell’indennità del 34,45%.
Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
Entro il mese di luglio, sulla retribuzione in atto al 30 giugno (art. 78). È intera solo per chi ha lavorato i 12 mesi precedenti il 1° luglio. Per gli stagionali è inclusa nell’indennità del 34,45%.
Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
Sì, entrambe maturano pro rata temporis: l’art. 72 le include (8,33% ciascuna) nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione, mese per mese.
Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
4/12 della retribuzione mensile, pagati come 8,33% della paga in ogni mese lavorato. Esempio livello 6 (1.599,53 €): tredicesima = circa 533,18 € lordi.
Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
No. I termini sono fissati dal CCNL (vigilia di Natale per la tredicesima, luglio per la quattordicesima). Un ritardo costituisce inadempimento contrattuale con obbligo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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