Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL

26 giorni lavorativi di ferie, 66 ore di permessi retribuiti, 4 ore per assistenza familiare e i permessi per lutto: la guida completa per lavoratori fissi e stagionali del settore ortofrutticolo e agrumario.

In sintesi

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (art. 62, con la settimana contata su sei giorni, da lunedì a sabato) e 66 ore annue di permesso individuale retribuito (art. 56), più 4 ore per l’assistenza a figli sotto i 14 anni o familiari con almeno 65 anni. Ai lavoratori stagionali ferie e permessi sono pagati mese per mese con l’indennità del 34,45% (art. 72). Almeno 2 settimane consecutive di ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie annue
26 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni, art. 62)
Permessi retribuiti (riduzione oraria)
66 ore annue (art. 56)

Tabella riepilogativa ferie e permessi

Ferie e permessi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Istituto Quantità annua Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni, lunedì-sabato) Domeniche e festività nel periodo non si contano; almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione (legge); non concedibili durante il preavviso di licenziamento
Permessi retribuiti (ex ROL) 66 ore Fruiti in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di minore attività; non fruiti entro l’anno, si pagano o si usano entro il 30 giugno successivo
Permessi per assistenza (figli entro 14 anni; coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado con almeno 65 anni) 4 ore annue Retribuite, con certificazione medica (art. 56)
Permessi per lutto o grave infermità 3 giorni retribuiti + 2 non retribuiti Per evento (decesso) o all’anno (grave infermità) di coniuge, parenti e affini entro il 2° grado, anche non conviventi (art. 57)
Festività 10 festività infrasettimanali (compresa la solennità del Patrono locale) + 25 aprile e 1° maggio Nessuna trattenuta se non lavorate; se lavorate, ore effettive con il 30% in più (art. 55); per le 4 festività soppresse (art. 61) ore effettive senza maggiorazione o riposo compensativo
Ferie e permessi dei lavoratori stagionali 8,33% (ferie) + 3,17% (permessi) della paga Inclusi nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione (art. 72)

Le ferie nel CCNL: regole fondamentali

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione italiana (art. 36, comma 3) e dal D.Lgs. 66/2003: almeno 4 settimane annue, di cui almeno 2 settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 62) riconosce al personale a tempo indeterminato 26 giorni lavorativi di ferie, contando la settimana su sei giorni lavorativi (lunedì-sabato) qualunque sia la distribuzione dell’orario: è più del minimo di legge. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi e di norma si collocano da maggio a ottobre, salvo accordi diversi; i turni non possono iniziare di domenica, di giorno festivo o nel giorno antecedente, salvo il 1° o il 16° del mese. Durante le ferie decorre la normale retribuzione di fatto. Il lavoratore non può rinunciarvi e la mancata fruizione non può essere compensata con denaro in costanza di rapporto.

Ai fini del calcolo delle ferie:

  • si contano i giorni lavorativi (non di calendario) con la settimana di sei giorni: le ferie annue sono 26 giorni lavorativi, anche se l’orario è distribuito su cinque giorni.
  • Le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo non si computano come giornate di ferie: il periodo si prolunga di altrettanti giorni.
  • La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, purché la malattia sia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti. In caso di cessazione del rapporto, spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile.

Permessi retribuiti (ex ROL) e festività soppresse

L’art. 56 riconosce a tutti i lavoratori 66 ore annuali di permesso individuale retribuito (frutto della riduzione di orario maturata nel tempo: 16 ore dal 1984, 16 dal 1985, 8 dal 1986 e così via fino alle 66 ore). Sono permessi diversi dalle ferie e dalle quattro festività soppresse dalla L. 54/1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, santi Pietro e Paolo), che l’art. 61 tratta a parte: chi lavora in quei giorni riceve la retribuzione delle ore effettive senza maggiorazione, oppure un riposo compensativo.

Caratteristiche principali:

  • I permessi si fruiscono individualmente in gruppi di 4 o 8 ore, nei periodi di minore attività e a rotazione, senza assenze che ostacolino l’attività produttiva.
  • I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza, oppure possono essere fruiti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
  • In caso di prestazione ridotta durante l’anno spetta un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio.
  • Per i lavoratori stagionali i permessi sono remunerati con la quota del 3,17% dell’indennità prevista dall’art. 72.

Ferie e permessi per i lavoratori stagionali

La stagionalità è una caratteristica strutturale del settore ortofrutticolo: decine di migliaia di lavoratori vengono assunti ogni anno per campagne di raccolta, lavorazione e confezionamento di durata variabile (da pochi mesi a 6-7 mesi). Per questi lavoratori:

  • Le ferie dei lavoratori stagionali sono pagate con l’8,33% della paga contrattuale conglobata, dentro l’indennità del 34,45% corrisposta con ogni retribuzione per tutta la durata del rapporto (art. 72): corrispondono a 1/12 per ogni mese lavorato.
  • Per questo non c’è un conguaglio finale: l’indennità sostitutiva delle ferie è già stata pagata mese per mese. Non sono incluse nell’indennità le ore di straordinario.
  • Anche i permessi retribuiti sono pagati nella misura del 3,17% della paga.
  • Il lavoratore stagionale può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione (art. 35) comunicandolo entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.
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Permessi per assistenza familiare (art. 56)

L’art. 56 prevede 4 ore di permesso retribuito da fruire per l’assistenza ai figli entro i 14 anni e/o per l’assistenza del coniuge o del convivente more uxorio, di parenti e affini entro il secondo grado con almeno 65 anni, con comprovata certificazione medica. Padri e madri di figli sotto i 14 anni possono inoltre usare il monte ore di permessi retribuiti anche a ore frazionate (art. 26). In caso di lutto o grave infermità l’art. 57 riconosce 3 giorni retribuiti e 2 non retribuiti, da usare entro sette giorni dall’evento. Queste tutele si aggiungono a quelle di legge (L. 104/1992; D.Lgs. 151/2001).

Casi pratici

Tizio – Lavoratore stagionale di 5 mesi: calcolo ferie liquidate
Tizio lavora 5 mesi (maggio-settembre) per la campagna pesca, livello 5 (1.674,65 € dal 1° giugno 2026). Le ferie non si liquidano a fine campagna: sono incluse con l’8,33% nell’indennità del 34,45% che gli è pagata ogni mese. Su 5 mesi corrispondono a circa 1.674,65 × 5 × 8,33% = 697 € lordi, dentro la retribuzione mensile.
Caia – Lavoratrice a tempo indeterminato: ferie parzialmente non godute
Caia, a tempo indeterminato, ha maturato 26 giorni lavorativi di ferie nell’anno e ne ha fruiti solo 12 (una settimana in estate e giorni sparsi). I restanti 14 giorni non sono stati goduti per picchi di lavoro. Il datore deve consentirle di fruirli entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003); se non li concede, Caia avrà diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti per causa imputabile al datore.
Sempronio – Permesso ROL durante la campagna clementine
Sempronio lavora a tempo indeterminato in un magazzino agrumario. A novembre, durante la campagna clementine, vorrebbe fruire di 8 ore di permesso retribuito ma il datore nega il permesso per esigenze di produzione. L’art. 56 prevede che i permessi si fruiscano in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di minore attività, a rotazione. Sempronio e il datore concordano di posticipare le 8 ore a gennaio, in bassa stagione: restano utilizzabili fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Ortofrutticoli?
26 giorni lavorativi all’anno, contando la settimana su sei giorni (art. 62). Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione per legge (D.Lgs. 66/2003).
Un lavoratore stagionale ha diritto alle ferie?
Sì, maturano pro rata temporis: l’8,33% della paga è incluso nell’indennità del 34,45% pagata ogni mese (art. 72).
Cosa sono le 66 ore di permesso retribuito (ex ROL)?
Sono il permesso individuale retribuito dell’art. 56: 66 ore annue, da usare in gruppi di 4 o 8 ore. Non fruite entro l’anno, si pagano o si usano entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Si possono monetizzare le ferie non godute?
No, non in costanza di rapporto. La liquidazione in denaro è ammessa solo alla cessazione del rapporto (o per i lavoratori stagionali a fine contratto).
Quante ore di permesso ci sono per assistenza a figli e familiari?
L’art. 56 prevede 4 ore annue di permesso retribuito per l’assistenza a figli entro i 14 anni o a familiari con almeno 65 anni, con certificazione medica; in caso di lutto o grave infermità l’art. 57 dà 3 giorni retribuiti e 2 non retribuiti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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