Indice
La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL
26 giorni lavorativi di ferie, 66 ore di permessi retribuiti, 4 ore per assistenza familiare e i permessi per lutto: la guida completa per lavoratori fissi e stagionali del settore ortofrutticolo e agrumario.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (art. 62, con la settimana contata su sei giorni, da lunedì a sabato) e 66 ore annue di permesso individuale retribuito (art. 56), più 4 ore per l’assistenza a figli sotto i 14 anni o familiari con almeno 65 anni. Ai lavoratori stagionali ferie e permessi sono pagati mese per mese con l’indennità del 34,45% (art. 72). Almeno 2 settimane consecutive di ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa ferie e permessi
| Istituto | Quantità annua | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 26 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni, lunedì-sabato) | Domeniche e festività nel periodo non si contano; almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione (legge); non concedibili durante il preavviso di licenziamento |
| Permessi retribuiti (ex ROL) | 66 ore | Fruiti in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di minore attività; non fruiti entro l’anno, si pagano o si usano entro il 30 giugno successivo |
| Permessi per assistenza (figli entro 14 anni; coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado con almeno 65 anni) | 4 ore annue | Retribuite, con certificazione medica (art. 56) |
| Permessi per lutto o grave infermità | 3 giorni retribuiti + 2 non retribuiti | Per evento (decesso) o all’anno (grave infermità) di coniuge, parenti e affini entro il 2° grado, anche non conviventi (art. 57) |
| Festività | 10 festività infrasettimanali (compresa la solennità del Patrono locale) + 25 aprile e 1° maggio | Nessuna trattenuta se non lavorate; se lavorate, ore effettive con il 30% in più (art. 55); per le 4 festività soppresse (art. 61) ore effettive senza maggiorazione o riposo compensativo |
| Ferie e permessi dei lavoratori stagionali | 8,33% (ferie) + 3,17% (permessi) della paga | Inclusi nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione (art. 72) |
Le ferie nel CCNL: regole fondamentali
Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione italiana (art. 36, comma 3) e dal D.Lgs. 66/2003: almeno 4 settimane annue, di cui almeno 2 settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 62) riconosce al personale a tempo indeterminato 26 giorni lavorativi di ferie, contando la settimana su sei giorni lavorativi (lunedì-sabato) qualunque sia la distribuzione dell’orario: è più del minimo di legge. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi e di norma si collocano da maggio a ottobre, salvo accordi diversi; i turni non possono iniziare di domenica, di giorno festivo o nel giorno antecedente, salvo il 1° o il 16° del mese. Durante le ferie decorre la normale retribuzione di fatto. Il lavoratore non può rinunciarvi e la mancata fruizione non può essere compensata con denaro in costanza di rapporto.
Ai fini del calcolo delle ferie:
- si contano i giorni lavorativi (non di calendario) con la settimana di sei giorni: le ferie annue sono 26 giorni lavorativi, anche se l’orario è distribuito su cinque giorni.
- Le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo non si computano come giornate di ferie: il periodo si prolunga di altrettanti giorni.
- La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, purché la malattia sia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti. In caso di cessazione del rapporto, spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile.
Permessi retribuiti (ex ROL) e festività soppresse
L’art. 56 riconosce a tutti i lavoratori 66 ore annuali di permesso individuale retribuito (frutto della riduzione di orario maturata nel tempo: 16 ore dal 1984, 16 dal 1985, 8 dal 1986 e così via fino alle 66 ore). Sono permessi diversi dalle ferie e dalle quattro festività soppresse dalla L. 54/1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, santi Pietro e Paolo), che l’art. 61 tratta a parte: chi lavora in quei giorni riceve la retribuzione delle ore effettive senza maggiorazione, oppure un riposo compensativo.
Caratteristiche principali:
- I permessi si fruiscono individualmente in gruppi di 4 o 8 ore, nei periodi di minore attività e a rotazione, senza assenze che ostacolino l’attività produttiva.
- I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza, oppure possono essere fruiti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
- In caso di prestazione ridotta durante l’anno spetta un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio.
- Per i lavoratori stagionali i permessi sono remunerati con la quota del 3,17% dell’indennità prevista dall’art. 72.
Ferie e permessi per i lavoratori stagionali
La stagionalità è una caratteristica strutturale del settore ortofrutticolo: decine di migliaia di lavoratori vengono assunti ogni anno per campagne di raccolta, lavorazione e confezionamento di durata variabile (da pochi mesi a 6-7 mesi). Per questi lavoratori:
- Le ferie dei lavoratori stagionali sono pagate con l’8,33% della paga contrattuale conglobata, dentro l’indennità del 34,45% corrisposta con ogni retribuzione per tutta la durata del rapporto (art. 72): corrispondono a 1/12 per ogni mese lavorato.
- Per questo non c’è un conguaglio finale: l’indennità sostitutiva delle ferie è già stata pagata mese per mese. Non sono incluse nell’indennità le ore di straordinario.
- Anche i permessi retribuiti sono pagati nella misura del 3,17% della paga.
- Il lavoratore stagionale può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione (art. 35) comunicandolo entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.
Permessi per assistenza familiare (art. 56)
L’art. 56 prevede 4 ore di permesso retribuito da fruire per l’assistenza ai figli entro i 14 anni e/o per l’assistenza del coniuge o del convivente more uxorio, di parenti e affini entro il secondo grado con almeno 65 anni, con comprovata certificazione medica. Padri e madri di figli sotto i 14 anni possono inoltre usare il monte ore di permessi retribuiti anche a ore frazionate (art. 26). In caso di lutto o grave infermità l’art. 57 riconosce 3 giorni retribuiti e 2 non retribuiti, da usare entro sette giorni dall’evento. Queste tutele si aggiungono a quelle di legge (L. 104/1992; D.Lgs. 151/2001).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Ortofrutticoli?
Un lavoratore stagionale ha diritto alle ferie?
Cosa sono le 66 ore di permesso retribuito (ex ROL)?
Si possono monetizzare le ferie non godute?
Quante ore di permesso ci sono per assistenza a figli e familiari?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.