Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: tredicesima, PPVA e premi 2026

Oltre al minimo tabellare mensile, i lavoratori del CCNL Occhialeria percepiscono la tredicesima mensilità a dicembre, il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto (PPVA) quando l’azienda chiede loro comportamenti organizzativi, e l’elemento perequativo se l’azienda non ha un contratto aziendale.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) calcolata sulla retribuzione di fatto. Il PPVA vale da 14 a 20 € lordi per ogni mese in cui l’azienda chiede al lavoratore (livelli 2, 3, 3S e 4) un comportamento organizzativo, ed è pagato a febbraio dell’anno successivo. Dove manca un contratto aziendale spetta a dicembre l’elemento perequativo, una somma annua fissa (330 € nell’accordo del 2020).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Tredicesima
1 mensilità, erogata a dicembre (proporzionale ai mesi lavorati)

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Occhialeria
Istituto A chi spetta Importo Erogazione
Tredicesima mensilità (art. 46) Tutti i lavoratori 1 mensilità della retribuzione di fatto Normalmente alla vigilia di Natale, in dodicesimi per chi entra o esce in corso d’anno
PPVA – livello 2 (operativa, centrato) Lavoratori a cui l’azienda chiede un comportamento organizzativo (flessibilità, trasferimento delle competenze, leadership) 14 € lordi al mese Consuntivato a fine anno e pagato con la retribuzione di febbraio dell’anno successivo, a chi è stato in forza almeno 6 mesi; massimo 12 mensilità
PPVA – livello 3 (operativa, consolidato) 16 € lordi al mese
PPVA – livello 3S (qualificata, base) 18 € lordi al mese
PPVA – livello 4 (qualificata, centrato) 20 € lordi al mese
Elemento perequativo (allegato 2) Lavoratori di aziende senza contratto aziendale con contenuti economici Somma lorda annua fissa: 330 € dal 2020 (accordo 4 dicembre 2020), valore poi aggiornato dal rinnovo 2023 Con la retribuzione di dicembre; in dodicesimi e riproporzionato per il part-time

Nota: il PPVA spetta dal mese in cui l’azienda richiede il comportamento organizzativo al mese in cui ne comunica la cessazione, non incide su altri istituti né sul TFR e, se i comportamenti richiesti sono più d’uno, non supera il 100% dell’importo. L’elemento perequativo è onnicomprensivo e non incide sul TFR. Fonti: ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 (art. 28, PPVA; art. 46); accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (allegato 2, elemento perequativo).

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un istituto consolidato del CCNL Occhialeria (e di quasi tutti i CCNL dell’industria): spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto, composta dal minimo tabellare, dagli scatti di anzianità maturati e dalle indennità fisse di carattere continuativo.

La tredicesima viene corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, normalmente alla vigilia di Natale (art. 46). La maturazione è proporzionale ai mesi di servizio nell’anno: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) si matura 1/12 del totale. In caso di rapporto cessato prima di dicembre, la tredicesima maturata viene liquidata all’atto della cessazione del rapporto. Il periodo di prova seguito da conferma conta per i dodicesimi; con la cassa integrazione, l’ipotesi di rinnovo 2026 fa maturare il rateo intero se nel mese si sono lavorate almeno 80 ore (72 nei turni 6×6).

Voci che concorrono alla base di calcolo della tredicesima:

  • minimo tabellare mensile del livello di inquadramento;
  • scatti di anzianità maturati;
  • altre indennità fisse e continuative previste dal contratto individuale o aziendale;
  • eventuali superminimi individuali «non assorbibili» concordati per iscritto.

Non rientrano nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili come lo straordinario, i premi di produzione variabili e le indennità occasionali.

Il PPVA: Premio Professionalità Valore Aggiunto

Il PPVA (Premio di Professionalità a Valore Aggiunto) è legato al sistema di inquadramento entrato in vigore il 1° luglio 2017. Riguarda i lavoratori dei livelli 2, 3, 3S e 4 (area operativa, gradini centrato e consolidato; area qualificata, gradini base e centrato) ai quali l’azienda chiede di mettere in atto uno dei comportamenti organizzativi previsti dal contratto:

  • Flessibilità professionale: capacità di svolgere attività variegate e di adattarsi ai cambiamenti.
  • Trasferimento di conoscenze: capacità di formare colleghi e condividere buone pratiche.
  • Leadership: capacità di coordinare gruppi di lavoro.

Il PPVA non è automatico: spetta per i mesi in cui il comportamento è richiesto dall’azienda e registrato, dal mese della richiesta a quello in cui ne viene comunicata la cessazione. Salvo diverso accordo aziendale, si consuntiva a fine anno e si paga con la retribuzione di febbraio dell’anno successivo a chi è stato in forza almeno 6 mesi. Gli importi sono 14 € (livello 2), 16 € (livello 3), 18 € (livello 3S) e 20 € (livello 4) lordi al mese, per massimo 12 mensilità, e non incidono sul TFR (art. 28 nel testo dell’ipotesi di rinnovo 2026).

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L’elemento perequativo per le aziende senza secondo livello

Non tutte le aziende del settore hanno un contratto aziendale con contenuti economici. Per i loro dipendenti il CCNL prevede l’elemento perequativo (allegato 2): se manca la contrattazione aziendale, o se la trattativa si chiude senza accordo entro novembre, con la retribuzione di dicembre viene pagata una somma lorda annua fissa, onnicomprensiva e non incidente sul TFR. L’accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 la fissava in 330 € annui dal 2020, in dodicesimi per chi entra o esce in corso d’anno e riproporzionata per il part-time; il rinnovo del 2023 ne ha aggiornato il valore, che va verificato nel testo coordinato.

L’elemento perequativo non è una percentuale della retribuzione e non si aggiunge a un premio aziendale già negoziato: chi ha un accordo aziendale con contenuti economici non lo riceve.

Casi pratici

Tizio – Tredicesima pro rata per assunzione a luglio
Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 al livello 3. A dicembre 2026 il suo elemento retributivo nazionale è di 1.973,99 € (dopo la tranche di ottobre 2026) e matura 6/12 di tredicesima: 1.973,99 ÷ 12 × 6 = 987,00 € lordi. Su questa somma il datore applica contributi INPS e IRPEF. Tizio riceverà in busta di dicembre il netto corrispondente a circa 6 mesi di maturazione.
Caia – PPVA come riconoscimento della professionalità
Caia è operatrice al livello 4 (area qualificata, centrato). Da marzo a ottobre 2026 l’azienda le chiede per iscritto di affiancare i neoassunti e validarne le attività (trasferimento delle competenze), e registra il comportamento. Per quegli 8 mesi matura il PPVA del livello 4, 20 € al mese: a febbraio 2027 riceve 160 € lordi, che non incidono sul TFR.
Sempronio – Elemento perequativo in piccola azienda
Sempronio lavora in una piccola officina di componentistica ottica del Cadore con 8 dipendenti, senza contratto aziendale. Con la retribuzione di dicembre riceve l’elemento perequativo annuo previsto dall’allegato 2 del CCNL: una somma lorda fissa, uguale per tutti i livelli (330 € nell’accordo del 2020, poi aggiornata), ridotta in dodicesimi se è stato assunto in corso d’anno.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Occhialeria?
In occasione della ricorrenza natalizia, normalmente alla vigilia di Natale (art. 46). L’importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo tabellare + scatti + indennità fisse), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
Come si calcola la tredicesima per chi è assunto a metà anno?
Si divide l’importo mensile per 12 e si moltiplica per i mesi interi lavorati (frazioni superiori a 15 giorni contano come mese intero). Esempio: 6 mesi lavorati = metà tredicesima.
Il CCNL Occhialeria prevede la quattordicesima?
No, il CCNL per l’industria occhialeria non prevede una quattordicesima mensilità come istituto generale. PPVA ed elemento perequativo non sono mensilità aggiuntive: il primo è un premio legato ai comportamenti organizzativi richiesti, il secondo una somma annua per chi non ha un contratto aziendale. Una quattordicesima può essere prevista da accordi aziendali di secondo livello.
Cos’è il PPVA e chi ne ha diritto?
Il Premio di Professionalità a Valore Aggiunto spetta ai lavoratori dei livelli 2, 3, 3S e 4 per i mesi in cui l’azienda chiede loro un comportamento organizzativo (flessibilità, trasferimento delle competenze, leadership): 14, 16, 18 e 20 € lordi al mese, pagati con la retribuzione di febbraio dell’anno successivo a chi è stato in forza almeno 6 mesi.
I premi aziendali sono tassati come la retribuzione ordinaria?
No. I premi di risultato da contrattazione di secondo livello possono beneficiare dell’imposta sostitutiva (anziché IRPEF ordinaria): nel 2026 e nel 2027 è dell’1% fino a 5.000 € l’anno, per redditi fino a 80.000 €. L’agevolazione va richiesta e verificata caso per caso.

Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Gli importi del PPVA (14-20 €) sono quelli dell’art. 28 nel testo dell’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026; l’elemento perequativo è disciplinato dall’allegato 2 (330 € annui nell’accordo del 4 dicembre 2020).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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