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La guida
CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026
Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.
Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia nell’arco di 30 mesi (15 mesi per le gravi patologie elencate nel contratto). Agli operai l’azienda integra l’indennità INPS: 50% nei primi 3 giorni, 100% netto dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese. L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi l’aspettativa non retribuita dopo il comporto per gravi malattie e terapie salvavita.
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Tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Trattamento a carico dell’azienda |
|---|---|---|
| Malattia o infortunio non sul lavoro | 13 mesi, anche con più malattie, nell’arco di 30 mesi (912 giorni); esclusi ricoveri ospedalieri e day hospital | Operai: 50% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 3° giorno, integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese fino a fine comporto. Impiegati: intera retribuzione per 6 mesi, poi 70% |
| Gravi patologie invalidanti (allegato 8 del CCNL) | 15 mesi nell’arco di 30 mesi | Come sopra, fino a 15 mesi |
| Dopo il comporto (grave evento morboso, terapie salvavita) | Aspettativa non retribuita su richiesta scritta: fino a 6 mesi (9 mesi con l’ipotesi di rinnovo 2026) | Nessuna retribuzione |
| Infortunio sul lavoro e malattia professionale | Fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL | Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno |
Fonti: testo del CCNL 9 novembre 2013, artt. 52, 53, 77 (operai) e 93 (impiegati); ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026, artt. 52 (aspettativa) e 53. Il trattamento dei lavoratori delle qualifiche intermedie è nell’art. 84.
Il comporto: cos’è e come funziona
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.
Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco di 30 mesi: in caso di più assenze il CCNL guarda ai 912 giorni di calendario precedenti, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e di day hospital (art. 52). Per le gravi e invalidanti patologie elencate nell’allegato 8 del contratto, accertate e certificate, il comporto sale a 15 mesi.
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:
- Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (per i primi 3 giorni l’INPS non paga: agli operai il CCNL riconosce il 50% della retribuzione normale di fatto). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
- Integrazione CCNL: per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto dal 4° al 180° giorno e, cessata l’indennità INPS, paga il 70% della retribuzione normale di fatto oltre il 6° mese, fino a fine comporto (art. 77); agli impiegati spetta l’intera retribuzione di fatto per i primi 6 mesi e il 70% per il periodo successivo (art. 93).
Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Il CCNL obbliga l’azienda a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica (art. 53).
L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)
L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:
- malattia grave con necessità di cure continuative;
- infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
- terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).
Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Visite fiscali e obblighi del lavoratore
Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:
- comunicare l’assenza all’azienda nella giornata stessa, al più presto e comunque entro la prima metà dell’orario individuale; chi lavora a turni deve avvisare prima dell’inizio del turno (art. 52);
- garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie di legge richiamate dal CCNL, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fin dal primo giorno di malattia;
- fornire al datore, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Comporto (13 mesi, 15 per gravi patologie, nell’arco di 30 mesi) e integrazioni economiche sono quelli degli artt. 52, 53, 77 e 93 del testo del CCNL 9 novembre 2013; l’aspettativa di 9 mesi è prevista dall’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.