Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia nell’arco di 30 mesi (15 mesi per le gravi patologie elencate nel contratto). Agli operai l’azienda integra l’indennità INPS: 50% nei primi 3 giorni, 100% netto dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese. L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi l’aspettativa non retribuita dopo il comporto per gravi malattie e terapie salvavita.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2110 c.c. (comporto); D.lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965 (INAIL)

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico – CCNL Occhialeria
Evento Conservazione del posto Trattamento a carico dell’azienda
Malattia o infortunio non sul lavoro 13 mesi, anche con più malattie, nell’arco di 30 mesi (912 giorni); esclusi ricoveri ospedalieri e day hospital Operai: 50% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 3° giorno, integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese fino a fine comporto. Impiegati: intera retribuzione per 6 mesi, poi 70%
Gravi patologie invalidanti (allegato 8 del CCNL) 15 mesi nell’arco di 30 mesi Come sopra, fino a 15 mesi
Dopo il comporto (grave evento morboso, terapie salvavita) Aspettativa non retribuita su richiesta scritta: fino a 6 mesi (9 mesi con l’ipotesi di rinnovo 2026) Nessuna retribuzione
Infortunio sul lavoro e malattia professionale Fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno

Fonti: testo del CCNL 9 novembre 2013, artt. 52, 53, 77 (operai) e 93 (impiegati); ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026, artt. 52 (aspettativa) e 53. Il trattamento dei lavoratori delle qualifiche intermedie è nell’art. 84.

Il comporto: cos’è e come funziona

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.

Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco di 30 mesi: in caso di più assenze il CCNL guarda ai 912 giorni di calendario precedenti, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e di day hospital (art. 52). Per le gravi e invalidanti patologie elencate nell’allegato 8 del contratto, accertate e certificate, il comporto sale a 15 mesi.

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:

  1. Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (per i primi 3 giorni l’INPS non paga: agli operai il CCNL riconosce il 50% della retribuzione normale di fatto). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
  2. Integrazione CCNL: per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto dal 4° al 180° giorno e, cessata l’indennità INPS, paga il 70% della retribuzione normale di fatto oltre il 6° mese, fino a fine comporto (art. 77); agli impiegati spetta l’intera retribuzione di fatto per i primi 6 mesi e il 70% per il periodo successivo (art. 93).

Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Il CCNL obbliga l’azienda a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica (art. 53).

L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)

L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:

  • malattia grave con necessità di cure continuative;
  • infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
  • terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).

Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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Visite fiscali e obblighi del lavoratore

Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:

  • comunicare l’assenza all’azienda nella giornata stessa, al più presto e comunque entro la prima metà dell’orario individuale; chi lavora a turni deve avvisare prima dell’inizio del turno (art. 52);
  • garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie di legge richiamate dal CCNL, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fin dal primo giorno di malattia;
  • fornire al datore, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.

Casi pratici

Tizio – Malattia ripetuta e avvicinamento al comporto
Tizio, operatore di montaggio al livello 3, ha accumulato negli ultimi 30 mesi: 40 giorni di malattia nel 2024, 55 giorni nel 2025 e 100 giorni nel primo semestre 2026. Totale: 195 giorni (circa 6,5 mesi). È ancora lontano dal comporto di 13 mesi (circa 395 giorni), ma il suo HR manager lo convoca per un colloquio di rientro. Non si tratta di un atto disciplinare, ma di una verifica sulle condizioni di salute e la possibilità di adibire Tizio a mansioni meno gravose.
Caia – Patologia oncologica e comporto esteso
Caia, al livello 5S, riceve una diagnosi di tumore nel gennaio 2026 e inizia un ciclo di chemioterapia. Se la patologia rientra tra quelle dell’allegato 8 del CCNL, le si applica il comporto esteso a 15 mesi; i giorni di ricovero e di day hospital non si contano. Terminato il periodo, Caia non è ancora in grado di riprendere il lavoro. Richiede l’aspettativa non retribuita: il CCNL prevede fino a 6 mesi, portati a 9 dall’ipotesi di rinnovo 2026. Durante l’aspettativa il rapporto è sospeso ma il datore non può licenziarla.
Sempronio – Infortunio sul lavoro in reparto galvanica
Sempronio (livello 4) subisce un infortunio alla mano durante una lavorazione galvanica. L’infortunio è riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Il periodo di inabilità temporanea assoluta (60 giorni) non si computa nel comporto contrattuale. Durante la degenza riceve l’indennità INAIL integrata dal datore secondo il CCNL. Al rientro l’azienda, in applicazione degli «accomodamenti ragionevoli» introdotti dal rinnovo 2026, valuta soluzioni organizzative adatte alle condizioni residue di Sempronio.
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Domande frequenti

Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
Il posto è conservato per 13 mesi, anche con più malattie, nell’arco di 30 mesi; per le gravi patologie dell’allegato 8 i mesi diventano 15. I ricoveri ospedalieri e il day hospital non si contano (art. 52). L’infortunio sul lavoro non rientra nel comporto: il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 prevede però che il lavoratore possa richiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 9 mesi prima che il licenziamento diventi eseguibile, nei casi di malattia grave o terapie salvavita.
Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
Sì. Per gli operai: 50% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 3° giorno, integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese fino a fine comporto (art. 77). Per gli impiegati: intera retribuzione per 6 mesi, poi 70% (art. 93).
Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
La malattia va comunicata all’azienda nel giorno stesso, entro la prima metà dell’orario individuale (prima dell’inizio del turno per i turnisti). Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all’INPS) è sufficiente; il lavoratore fornisce al datore il numero di protocollo.
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. L’infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL e la malattia professionale non si computano nel periodo di comporto contrattuale. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Comporto (13 mesi, 15 per gravi patologie, nell’arco di 30 mesi) e integrazioni economiche sono quelli degli artt. 52, 53, 77 e 93 del testo del CCNL 9 novembre 2013; l’aspettativa di 9 mesi è prevista dall’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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